672.976.3

# Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011 (Stato 8 febbraio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.976.3--1}
1. La Convenzione del 18 giugno 2010[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito è approvata.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3. La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Turchia:
a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.976.3--2}
1. Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.
2. Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.976.3--3}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2010**  4883
[^3]: RS  **0.672.976.31**