680.114

# Ordinanza del DFF concernente gli ammanchi e le perdite di bevande distillate ammessi in franchigia d’imposta

(Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol)

del 15 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell’ordinanza del 15 settembre 2017[^1]sull’alcol,

ordina:

##### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--1}
La presente ordinanza stabilisce:
a. il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all’imposta;
b. il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta.

##### **Art. 2** Calcolo degli ammanchi e delle perdite {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--2}
1. Il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell’allegato.
2. Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull’inventario.
3. Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammanchi o perdite.

##### **Art. 3** Superamento dei valori forfettari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--3}
Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può comprovare il superamento regolare dei valori forfettari, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^2]può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.

##### **Art. 4** Deduzione degli ammanchi e delle perditedalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--4}
Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione sono dedotti gli ammanchi e le perdite.

##### **Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--5}
L’ordinanza del 10 giugno 1997[^3]concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta,^^è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

(art. 2 cpv. 1)
### Ammanchi di bevande spiritose {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--680.114--annex-1}
| Processo di produzione | Valore<br>forfettario (in %) |
| --- | --- |
| Produzione | 2 |
| Parametro:<br>Quantità prodotta secondo il rapporto sulla produzione | |
| Trasformazione:<br>fabbricazione, distillazione, macerazione | 5 |
| Parametro:<br>quantità trasformata secondo il rapporto sulla trasformazione | |
| Imbottigliamento in recipienti<br>per la vendita al minuto | 2 |
| Parametro:<br>quantità versata nei recipienti secondo il rapporto sull’imbottigliamento | |
| Immagazzinamento | |
| **Immagazzinamento in botti di legno** | **5** |
| **Immagazzinamento di prodotto sfuso** | **1** |
| Parametro:<br>inventario annuo medio | |

[^1]: RS  **680.11**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^3]: [RU  **1997**  1477, **1999**  1810]