681.41

# Ordinanza concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

del 5 giugno 1989 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--1}
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^2]può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--2}

##### **Art. 3** Requisiti dell’acquavite di frutta a granelli {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--3}
1. A un tenore alcolico del 30 % vol e a 25°C l’acquavite di frutta a granelli deve distintamente contenere le sostanze che le danno l’odore e il sapore caratteristici. Questi ultimi non possono essere né difettosi né estranei.
2. L’acquavite di frutta a granelli deve essere d’aspetto limpido e incolore.
3. L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^3]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^4]concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse.[^5]
4. L’acquavite di frutta a granelli prodotta negli alambicchi deve avere un tenore alcolico di almeno il 55 % vol, quella prodotta nelle colonne di distillazione di almeno il 70 % vol, ma non più del 76 % vol.

##### **Art. 4** Prezzi di presa in consegna {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--4}
I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 2017[^6]sull’alcol.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--5}

##### **Art. 6** Altre bevande distillate che possono essere prese in consegna {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--6}
I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’UDSC e sono parte integrante della concessione.

##### **Art. 7** Esecuzione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--7}
L’UDSC è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 8** Diritto previgente: abrogazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--8}
L’ordinanza del 9 settembre 1981[^7]concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.

[^1]: RS  **680**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **817.02**
[^4]: RS  **817.021.23**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5195).
[^6]: RS  **680.11**
[^7]: [RU  **1981**  1444]