689.3

# Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione

del 27 marzo 2024 (Stato 1° maggio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1932[^1]sull’alcool,

ordina:

##### **Art. 1** Ripartizione del capitale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--689.3--1}
1. Gli attivi e i passivi della Regìa federale degli alcool passano alla Confederazione.
2. L’eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 1946[^2]su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959[^3]su l’assicurazione per l’invalidità.

##### **Art. 2** Versamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--689.3--2}
Il versamento è effettuato il 10 maggio 2024.

##### **Art. 3** Abrogazione di altri atti nomativi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--689.3--3}
Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 28 settembre 2018[^4]concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione;
2. l’ordinanza del 9 settembre 1998[^5]sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--689.3--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

[^1]: RS  **680**
[^2]: RS  **831.10**
[^3]: RS  **831.20**
[^4]: [RU  **2018**  3503]
[^5]: [RU  **1999**  1631; **2002**  10, II; **2017**  5161all. 2 n. II 9]