704.1

# Ordinanza sui percorsi pedonali ed i sentieri

(OPS)

del 26 novembre 1986 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1985[^1]sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS),

ordina:

## **Sezione 1:** Pianificazione, sistemazione, manutenzione {#sec_1}
##### **Art. 1** Revisione e modificazione dei piani {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--1}
I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all’occorrenza modificati.

##### **Art. 2** Collaborazione della Confederazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--2}
1. I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade[^2](Ufficio federale):
a. prima della messa in vigore;
b. prima dell’approvazione di modificazioni rilevanti.
2. Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:
a. il coordinamento delle loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale del Cantone e dei Cantoni limitrofi;
b. il tempo di realizzazione e l’organismo responsabile dell’attuazione.
3. Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone.
4. L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS.

##### **Art. 3** Informazione dei Cantoni e dell’Ufficio federale {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--3}
1. I Cantoni rendono noti all’Ufficio federale i piani dopo l’entrata in vigore e dopo ogni modificazione.
2. L’Ufficio federale informa annualmente dei piani gli altri uffici federali interessati.

##### **Art. 4** Sistemazione e preservazione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--4}
1. I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.
2. L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.
3. Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.

##### **Art. 5** Libera circolazione {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--5}
I Cantoni assicurano giuridicamente la libera circolazione sulla rete di percorsi pedonali e di sentieri figuranti nei piani.

##### **Art. 6** Rivestimenti inadeguati {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--6}
Sono segnatamente considerati inadeguati per i sentieri giusta l’articolo 7 capoverso 2 lettera d LPS tutti i rivestimenti di bitume, catrame o cemento.

##### **Art. 7** Beneficiari di sussidi federali {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--7}
1. La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d’utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate).
2. Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d’attività, il conto annuo e il rapporto di revisione.

## **Sezione 2:** Compiti della Confederazione {#sec_2}
##### **Art. 8** Doveri dei servizi federali {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--8}
1. I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:
a. elaborano concezioni e piani settoriali;
b.[^3] progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell’Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera;
c. rilasciano concessioni o permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio di impianti delle comunicazioni o opere e installazioni per il trasporto d’energia o per disboscamenti;
d. erogano sussidi per progetti, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, strutture viarie forestali, strade principali o impianti di protezione delle acque.
2. I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62*a* e 62*b* della legge del 21 marzo 1997[^4]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.[^5]

##### **Art. 9** Collaborazione di organizzazioni private specializzate {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--9}
L’Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:
a. il riesame degli effetti importanti che i progetti federali esercitano su i percorsi pedonali e i sentieri;
b. la determinazione dei provvedimenti di sostituzione che esigono un esame più approfondito;
c. elaborare direttive sulla segnalazione dei sentieri.

##### **Art. 10** Documentazione e ricerca {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--10}
1. L’Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca.
2. Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati.
3. Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.[^6]

## **Sezione 3:** Organizzazione e protezione giuridica {#sec_3}
##### **Art. 11** Servizi specializzati cantonali {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--11}
I Cantoni designano un servizio ufficiale esistente come servizio specializzato per i percorsi pedonali e i sentieri e ne informano l’Ufficio federale.

##### **Art. 12** {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--12}

## **Sezione 4:** Entrata in vigore {#sec_4}
##### **Art. 13** {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--704.1--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

[^1]: RS  **704**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU  **1997**  704).
[^4]: RS  **172.010**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU  **2000**  703).
[^6]: Introdotto dal n. 3 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS  **510.620** )