704.5

# Ordinanza che designa le organizzazioni specializzate in materia di percorsi pedonali e di sentieri legittimate a ricorrere

del 16 aprile 1993 (Stato 1° luglio 1993)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ energia e delle comunicazioni[^1],

visto l’articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1985[^2]sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS),

ordina:

##### **Art. 1** Organizzazioni specializzate legittimate a ricorrere {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--704.5--1}
Le seguenti organizzazioni specializzate sono legittimate a ricorrere:
a. Associazione diritti del pedone (ADP);
b. Ente svizzero pro sentieri (ESS);
c. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN);
d. Club alpino svizzero (CAS);
e. Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale (LSSPN);
f. Associazione svizzera del traffico (AST).

##### **Art. 2** Abrogazione del diritto vigente {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--704.5--2}
L’ordinanza dell’8 agosto 1988[^3]sul diritto di ricorso d’organizzazioni specializzate e riconosciute, in materia di percorsi pedonali e di sentieri è abrogata.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--704.5--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4*a* dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ).
[^2]: RS  **704**
[^3]: [RU  **1988**  1344]