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# Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

(LPS)

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75*a* capoverso 3 e 88 della Costituzione federale[^1],[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 1983[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Scopo e definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--704--1}
La presente legge:
a. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;
b. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell’informazione del pubblico su queste reti;
c. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

##### **Art. 2** Reti di percorsi pedonali {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--704--2}
1. Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all’interno delle località.
2. Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d’incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.[^4]
3. I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto.

##### **Art. 3** Reti di sentieri {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--704--3}
1. Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all’esterno delle località.
2. Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.
3. I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.

## **Sezione 2:** Pianificazione, sistemazione e preservazione {#sec_2}
##### **Art. 4** Allestimento di piani {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--704--4}
1. I Cantoni:
a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
b. rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano.
2. Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modificazione.
3. Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

##### **Art. 5** Coordinamento {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--704--5}
I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

##### **Art. 6** Sistemazione e preservazione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--704--6}
1. I Cantoni:
a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
c. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.
2. Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

##### **Art. 7** Sostituzione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--704--7}
1. I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.
2. Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:
a. non sono più liberamente accessibili;
b. sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
c. su lunghi tratti vi è un’intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o
d. lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.
3. I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione.

##### **Art. 8** Collaborazione di organizzazioni private specializzate {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--704--8}
1. Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).
2. Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

##### **Art. 9** Considerazione di altri interessi {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--704--9}
Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell’agricoltura, dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

##### **Art. 9a** Messa a disposizione di geodati di base {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--704--9_a}
1. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.
2. Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

## **Sezione 3:** Compiti speciali della Confederazione {#sec_3}
##### **Art. 10** Nell’ambito delle proprie competenze {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--704--10}
1. Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:
a. progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
b. vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
c. vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.
2. Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

##### **Art. 11** Consulenza ai Cantoni {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--704--11}
Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

##### **Art. 11a** Informazione del pubblico {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--704--11_a}
1. La Confederazione informa il pubblico in merito:
a. all’importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
b. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.
2. Può sostenere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.
3. Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.
4. L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

##### **Art. 12** Collaborazione con organizzazioni private specializzate {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--704--12}
1. La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
a. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
b. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
c. informazione del pubblico.
2. Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
3. Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
a. operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
b. secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

## **Sezione 4:** Organizzazione e protezione giuridica {#sec_4}
##### **Art. 13** Servizi tecnici {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--704--13}
I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.

##### **Art. 14** Legittimazione a ricorrere {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--704--14}
1. Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
a. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
b. le organizzazioni specializzate d’importanza nazionale[^5], riconosciute dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni[^6].
2. Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.
3. Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.[^7]
4. Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.[^8]
5. Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 1930[^9]sull’espropriazione.[^10]

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 15** Termine per l’allestimento dei piani {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--704--15}
1. I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

##### **Art. 16** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--704--16}
1. I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all’entrata in vigore dei piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.
2. I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

##### **Art. 17** Referendum ed entrata in vigore {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--704--17}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 1987[^11]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal  1° gen. 2023 (RU  **2022**  790;FF  **2021**  1260).
[^3]: FF **1983** IV l
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal  1° gen. 2023 (RU  **2022**  790;FF  **2021**  1260).
[^5]: Vedi l’art. 1 dell’O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS  **704.5** ).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata dall’art. 4*a* dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ).
[^7]: Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU  **1996**  214224;FF  **1991**  III 897).
[^8]: Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU  **1996**  214224;FF  **1991**  III 897).
[^9]: RS  **711**
[^10]: Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU  **1996**  214224;FF  **1991**  III 897).
[^11]: DCF del 26 nov. 1986.