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# Legge federale sulle vie ciclabili

del 18 marzo 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75*a* capoverso 3 e 88 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 2021[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--705--1}
La presente legge:
a. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili;
b. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili e nell’informazione del pubblico su queste reti;
c. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di vie ciclabili.

##### **Art. 2** Reti di vie ciclabili {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--705--2}
Le reti di vie ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti interconnesse, continue e dotate delle opportune infrastrutture.

##### **Art. 3** Reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--705--3}
1. Le reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all’interno di comprensori insediativi o tra di essi.
2. Comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili.
3. Allacciano e collegano in particolare zone residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, strutture pubbliche, negozi, impianti sportivi e per il tempo libero nonché reti di vie ciclabili per il tempo libero.

##### **Art. 4** Reti di vie ciclabili per il tempo libero {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--705--4}
1. Le reti di vie ciclabili per il tempo libero servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all’esterno dei comprensori insediativi.
2. Comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili.
3. Allacciano e collegano in particolare zone e paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici, impianti per il tempo libero e turistici.

## **Sezione 2:** Pianificazione, realizzazione e manutenzione {#sec_2}
##### **Art. 5** Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--705--5}
1. I Cantoni provvedono affinché:
a. le reti di vie ciclabili, esistenti o previste, per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano stabilite in appositi piani;
b. i piani siano periodicamente riesaminati e all’occorrenza aggiornati.
2. I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di stesura e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti di vie ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono affinché siano adempiuti i compiti di cui al capoverso 1.
3. Le persone e le organizzazioni interessate sono coinvolte nella pianificazione.
4. I piani sono pubblici. Sono accessibili in forma elettronica.

##### **Art. 6** Principi di pianificazione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--705--6}
Le autorità competenti per la pianificazione delle reti di vie ciclabili provvedono in linea di principio affinché:
a. le vie ciclabili siano interconnesse e continue e permettano in particolare di raggiungere i luoghi importanti di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;
b. le reti presentino una densità adeguata e le vie ciclabili un tracciato diretto;
c. le vie ciclabili siano sicure e, dove possibile e opportuno, il loro traffico sia separato da quello motorizzato e pedonale;
d. le vie ciclabili presentino standard di costruzione omogenei;
e. le reti siano attrattive e affinché quelle per il tempo libero abbiano un’elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

##### **Art. 7** Coordinamento {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--705--7}
1. Le autorità competenti per le vie ciclabili coordinano le loro reti di vie ciclabili.
2. Coordinano la pianificazione con i compiti d’incidenza territoriale di altre autorità.

##### **Art. 8** Realizzazione e manutenzione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--705--8}
Le autorità competenti per le vie ciclabili provvedono affinché:
a. le vie ciclabili siano realizzate, mantenute e provviste della segnaletica necessaria;
b. possano essere percorse liberamente e in sicurezza in bicicletta;
c. ne sia garantito giuridicamente l’uso pubblico.

##### **Art. 9** Sostituzione {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--705--9}
1. Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani, le autorità competenti provvedono a un’adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto dell’interesse pubblico e della situazione locale.
2. Le vie ciclabili vengono sostituite segnatamente se:
a. non sono più liberamente percorribili;
b. sono interrotte;
c. non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti vi circolano veicoli a motore in modo intenso o veloce;
d. fanno parte di reti di vie ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.
3. I Cantoni possono prevedere deroghe all’obbligo di sostituzione.
4. Disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano chi è tenuto a provvedere alla sostituzione.

##### **Art. 10** Collaborazione con organizzazioni private specializzate {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--705--10}
1. I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione delle reti di vie ciclabili nonché per informare sulle medesime.
2. Possono delegare alle organizzazioni private specializzate compiti in questi ambiti.

##### **Art. 11** Considerazione delle vie ciclabili e di altri interessi {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--705--11}
1. Nell’adempiere i loro compiti, le autorità cantonali e comunali tengono conto delle vie ciclabili.
2. Le autorità competenti per le vie ciclabili tengono conto degli interessi della pianificazione dei trasporti e degli insediamenti, dell’agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d’incidenza territoriale.

##### **Art. 12** Messa a disposizione di geodati di base {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--705--12}
1. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di vie ciclabili.
2. Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

## **Sezione 3:** Compiti della Confederazione {#sec_3}
##### **Art. 13** Considerazione delle vie ciclabili {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--705--13}
1. Nell’adempiere i loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di vie ciclabili stabilite nei piani secondo l’articolo 5 e a tal fine:
a. progettano e realizzano opere e impianti di elevata qualità;
b. vincolano il rilascio di concessioni e autorizzazioni a determinate condizioni e oneri oppure lo negano;
c. vincolano la concessione di sussidi a determinate condizioni oppure la negano;
d. provvedono a un’adeguata sostituzione delle reti di vie ciclabili o alle parti di esse che devono essere soppresse, tenendo conto dell’interesse pubblico.
2. Le spese dovute alla necessità di tenere conto delle reti di vie ciclabili o di sostituire parti di esse sono addebitate al corrispondente credito d’opera oppure sovvenzionate secondo la stessa aliquota percentuale applicata alle altre spese relative a tale opera.

##### **Art. 14** Consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--705--14}
La Confederazione può assistere i Cantoni, i Comuni e terzi nelle loro attività di pianificazione, realizzazione, manutenzione e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e documentazione.

##### **Art. 15** Informazione del pubblico {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--705--15}
1. La Confederazione informa il pubblico in merito:
a. all’importanza delle reti di vie ciclabili per la mobilità delle persone e il trasporto di merci;
b. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, realizzazione e manutenzione di reti di vie ciclabili.
2. Può assistere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico sulle tematiche di cui al capoverso 1.
3. Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di vie ciclabili.
4. L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di vie ciclabili nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

##### **Art. 16** Collaborazione con organizzazioni private specializzate {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--705--16}
1. La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale per i seguenti compiti:
a. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
b. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
c. informazione del pubblico.
2. Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.
3. Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
a. operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e
b. per statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di mobilità ciclistica; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

## **Sezione 4:** Organizzazione e tutela giurisdizionale {#sec_4}
##### **Art. 17** Servizi tecnici {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--705--17}
1. I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti alle vie ciclabili e ne definiscono i compiti.
2. Il servizio tecnico della Confederazione è l’Ufficio federale delle strade.

##### **Art. 18** Legittimazione a ricorrere {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--705--18}
1. Se è interessato il loro territorio, i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali nonché contro i piani di utilizzazione ai sensi dell’articolo 14 della legge del 22 giugno 1979[^3]sulla pianificazione del territorio, per quanto tali decisioni e piani di utilizzazione riguardino vie ciclabili.
2. Contro le decisioni delle autorità federali in materia di vie ciclabili sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.
3. Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità notifica la propria decisione ai Comuni mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell’organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.
4. I Comuni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed essi ne risultano lesi.
5. Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, anche la pertinente domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 3. In tal caso i Comuni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 19** Termini per la stesura e l’attuazione dei piani {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--705--19}
1. I Cantoni provvedono:
a. alla stesura dei piani di cui all’articolo 5 capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge;
b. all’attuazione dei piani entro 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, in via eccezionale, prorogare questi termini per singole zone. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni della proroga dei termini.

##### **Art. 20** Modifica di altri atti normativi {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--705--20}
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 21** Referendum ed entrata in vigore {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--705--21}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennio 2023[^4]

(art. 20)
### Modifica di altri atti normativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--705--annex-1}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2021**  1260
[^3]: RS  **700**
[^4]: DCF del 2 dic. 2022.
[^5]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2022**  790.