721.100

# Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua

(LSCA)[^1]

del 21 giugno 1991 (Stato 1° agosto 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale[^2];[^3]

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988[^4],

decreta:

## **Sezione 1:** Scopo {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--1}
La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).

## **Sezione 2:** Competenza e provvedimenti {#sec_2}
##### **Art. 2** Competenza {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--2}
La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.

##### **Art. 3** Provvedimenti {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--3}
1. I Cantoni limitano l’entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l’articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991[^5]sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.
2. Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.
3. I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.

##### **Art. 4** Esigenze {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--4}
1. Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.
2. Gli interventi sui corsi d’acqua soddisfano le esigenze di cui all’articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991[^6]sulla protezione delle acque.
3. In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

##### **Art. 5** Acque intercantonali {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--5}
1. I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.
2. Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.

## **Sezione 3:** Prestazioni finanziarie della Confederazione {#sec_3}
##### **Art. 6** Indennità per l’acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--6}
1. Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.
2. Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.
3. Essa accorda indennità in particolare per:
a. l’elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
b. misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
c. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d’intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d’emergenza;
d. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;
e. misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.
4. Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.
5. Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all’acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.
6. Il contributo per le misure può essere incrementato:
a. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;
b. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

##### **Art. 7** Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l’informazione {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--7}
1. Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
a. la formazione continua di specialisti;
b. progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;
c. l’informazione al pubblico.
2. Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:
a. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;
b. associazioni professionali e di categoria nazionali;
c. Cantoni;
d. enti di diritto pubblico;
e. gestori di impianti.
3. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.
4. Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

##### **Art. 8** {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--8}

##### **Art. 9** Condizioni per la concessione di contributi {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--9}
1. Le indennità di cui all’articolo 6 sono accordate se le misure:
a. si basano su una pianificazione integrale;
b. adempiono le esigenze legali; e
c. presentano un rapporto costi-benefici favorevole.
2. Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti:
a. sono di interesse nazionale;
b. adempiono le esigenze legali; e
c. sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.
3. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

##### **Art. 10** Stanziamento dei mezzi {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--10}
1. L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegno[^7]quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.
2. I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.
3. I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.

## **Sezione 4:** Esecuzione e vigilanza {#sec_4}
##### **Art. 11** Confederazione {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--11}
1. Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2. Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.
3. Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.
4. L’Ufficio federale dell’ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.[^8]

##### **Art. 12** Cantoni {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--12}
1. I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.
2. Essi emanano le necessarie disposizioni.
3. Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

##### **Art. 12a** Informazione e consulenza {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--12_a}
La Confederazione e i Cantoni provvedono all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

## **Sezione 5:** Studi di base {#sec_5}
##### **Art. 13** Confederazione {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--13}
1. La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:
a. la protezione contro le piene;
b. le condizioni idrologiche.
2. Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.
3. Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.
4. I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.

##### **Art. 14** Cantoni {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--14}
I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.

##### **Art. 15** Ripartizione delle spese {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--15}
I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell’interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell’interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni[^9](Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.

## **Sezione 6:** Procedura {#sec_6}
##### **Art. 16** Protezione giuridica {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--16}
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

##### **Art. 17** Espropriazione {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--17}
1. Se l’esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d’espropriazione o conferirlo a terzi.
2. Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930[^10]sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.[^11]
3. La legislazione federale sull’espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 18** Abrogazione e modificazione del diritto vigente {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--18}
.[^12]

##### **Art. 19** {#sec_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--19}

##### **Art. 20** Referendum ed entrata in vigore {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--721.100--20}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1993[^13]

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025  (RU  **2025**  430;FF  **2023**  858).
[^2]: RS  **101**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025  (RU  **2025**  430;FF  **2023**  858).
[^4]: FF **1988** 1149
[^5]: RS  **814.20**
[^6]: RS  **814.20**
[^7]: Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  662;FF  **2020**  333).
[^8]: Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025  (RU  **2025**  430;FF  **2023**  858).
[^9]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937).
[^10]: RS  **711**
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  4085;FF  **2018**  4031).
[^12]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **1993**  234.
[^13]: DCF del 13 gen. 1993.