721.103

# Legge federale sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza

(Legge sul Reno alpino)

del 20 dicembre 2024 (Stato 15 settembre 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale[^1];<br />in attuazione del trattato del 17 maggio 2024[^2]fra la Confederazione Svizzera<br />e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene<br />del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza;<br />visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 2024[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Scopo e oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--1}
1. Lo scopo della presente legge è l’attuazione del trattato del 17 maggio 2024 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza e in particolare l’esecuzione a livello nazionale dell’opera da eseguirsi in comune.
2. La presente legge disciplina in particolare:
a. la rappresentanza svizzera in seno alla Correzione internazionale del Reno (IRR);
b. la ripartizione, tra la Confederazione e il Cantone di San Gallo, delle spese per l’opera da eseguirsi in comune;
c. la rendicontazione dell’utilizzo dei contributi versati all’IRR dalla Confederazione e dal Cantone di San Gallo;
d. l’applicazione della procedura di approvazione dei piani del Cantone di San Gallo.

##### **Art. 2** Rappresentanza in seno all’IRR {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--2}
1. L’Ufficio federale dell’ambiente designa i membri della rappresentanza svizzera e la persona a capo della delegazione svizzera in seno al comitato bilaterale, nonché la rappresentanza svizzera in seno al consiglio di vigilanza.
2. In questi organismi il Cantone di San Gallo è rappresentato:
a. con un membro nel comitato bilaterale;
b. con almeno un membro nel consiglio di vigilanza.

##### **Art. 3** Ripartizione delle spese {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--3}
La Confederazione e il Cantone di San Gallo si fanno carico rispettivamente dell’80 per cento e del 20 per cento della parte di spese che incombe alla Svizzera per la realizzazione e il mantenimento dell’opera da eseguirsi in comune. La Confederazione fattura ogni anno al Cantone di San Gallo la sua quota del 20 per cento.

##### **Art. 4** Rendicontazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--4}
1. Ogni cinque anni il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni rende conto al Consiglio federale dell’utilizzo dei contributi alle spese versati all’IRR sulla base del programma dei lavori a medio termine di quest’ultimo.
2. Il rapporto è trasmesso alla Delegazione delle finanze.

##### **Art. 5** Aumento del credito d’impegno {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--5}
Se risulta che il credito d’impegno è insufficiente, il Consiglio federale può aumentarlo:
a. del rincaro comprovato che supera il rincaro calcolato nel credito d’impegno; e
b. dell’importo comprovato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera che, a causa dell’aumento dell’aliquota IVA, supera l’aliquota IVA alla base del credito d’impegno.

##### **Art. 6** Approvazione dei piani {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--6}
1. L’opera da eseguirsi in comune può essere realizzata o modificata in Svizzera soltanto previa approvazione dei piani.
2. L’autorità di approvazione è l’autorità competente del Cantone di San Gallo.
3. La procedura di approvazione dei piani è retta dal diritto procedurale del Cantone di San Gallo.

##### **Art. 7** Spazio riservato alle acque {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--7}
1. Dal lato svizzero del Reno, lo spazio riservato alle acque ai sensi dell’articolo 36*a* della legge federale del 24 gennaio 1991[^4]sulla protezione delle acque è determinato con l’approvazione dei piani relativi all’opera da eseguirsi in comune. Le prescrizioni per uno sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque sono applicabili dall’inizio dei lavori della fase di progetto corrispondente.
2. L’estrazione di materiale solido di fondo deve permettere una capacità di deflusso di almeno 4300 m^3^/s. L’estrazione di materiale solido di fondo è parte della manutenzione ordinaria delle acque e non richiede autorizzazioni supplementari in materia di protezione delle acque o di diritto della pesca. È sottoposta alla sorveglianza dell’IRR.

##### **Art. 8** Migliorie fondiarie al di fuori del perimetro del progetto {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--8}
Le migliorie fondiarie eseguite al di fuori del perimetro del progetto e realizzate con materiale di scavo e alluvionale adatto ricavato dalla costruzione e dalla manutenzione dell’opera da eseguirsi in comune non richiedono misure di compensazione.

##### **Art. 9** Protezione del perimetro del progetto {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--9}
Nel perimetro del progetto non si possono realizzare nuove opere di costruzione o nuovi impianti che possono pregiudicare l’obiettivo e lo scopo dell’opera da eseguirsi in comune.

##### **Art. 10** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--10}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3. La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del 20 dicembre 2024[^5]che approva il trattato del 17 maggio 2024 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza.

Data dell’entrata in vigore: 15 settembre 2025[^6]

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **0.721.191.634**
[^3]: FF  **2024**  1201
[^4]: RS  **814.20**
[^5]: RU  **2025**  295
[^6]: DCF del 26 set. 2025.