721.832

# Ordinanza sulla parte del canone per i diritti d’acqua

del 16 aprile 1997 (Stato 1° maggio 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916[^1]sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),

ordina:

##### **Art. 1** Importo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.832--1}
1. Ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale)[^2]calcola la parte del canone per i diritti d’acqua destinata a garantire il versamento delle indennità di compensazione di cui all’articolo 22 capoversi 3 a 5 LUFI (parte del canone per i diritti d’acqua - PCA), in modo da assicurare la copertura delle indennità di compensazione dovute dalla Confederazione.
2. La parte del canone per i diritti d’acqua è calcolata nel modo seguente:

##### **Art. 2** Calcolo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--721.832--2}
1. La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa sulla potenza lorda complessiva per la quale nel Cantone sono dovuti il canone per i diritti d’acqua o una prestazione corrispondente.
2. È determinante la potenza lorda dell’anno precedente, stabilita dal Cantone secondo il diritto cantonale; detta potenza va comunicata annualmente all’Ufficio federale entro la fine di febbraio.
3. Se il Cantone non stabilisce alcuna potenza lorda, l’Ufficio federale la determina nel modo seguente:

P~L~= potenza lorda in kW; E = produzione media prevista in kWh in virtù della Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera.

##### **Art. 3** Esecuzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--721.832--3}
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 4** Disposizioni finali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--721.832--4}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.
2. La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa per il 1997*pro rata temporis* con quella per il 1998.

[^1]: RS  **721.80**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).