725.14

# Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina

(LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 84 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--725.14--1}
La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

##### **Art. 2** Strade di transito nella regione alpina {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--725.14--2}
Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:
a. la strada del San Bernardino: tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
b. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
c. la strada del Sempione: tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
d. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.

##### **Art. 3** Capacità {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--725.14--3}
1. La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.
2. Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:
a. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
b. l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.
3. La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.

##### **Art. 3a** Galleria autostradale del San Gottardo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--725.14--3_a}
1. La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.
2. La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.
3. Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

##### **Art. 4** Strade di circonvallazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--725.14--4}
1. La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.
2. Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.

##### **Art. 5** Referendum ed entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--725.14--5}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995[^4]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU  **2016**  2997;FF  **2013**  6267).
[^3]: FF  **1994**  II 1171
[^4]: DCF del 17 nov. 1994.