725.151.1

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e i Cantoni di Vaud e del Vallese concernente la galleria stradale sotto il Gran San Bernardo

Conchiusa a Berna il 23 maggio 1958<br />Entrata in vigore il 13 giugno 1959

(Stato 13 giugno 1959)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--1}
Su domanda e per conto dei Cantoni di Vaud e del Vallese, la Confederazione stipula con l’Italia una convenzione concernente la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^2].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--2}
La Confederazione è scagionata da qualsia responsabilità finanziaria attenente alla costruzione e all’esercizio della galleria.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--3}
Per quanto s’appartiene alla sua competenza, la quale è essenzialmente contemplata negli articoli 4 e 5, seguenti, la Confederazione prenderà tutti i provvedimenti utili ad agevolare, nell’interesse delle dipendenze tra i due Paesi, la costruzione e l’esercizio dell’opera.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--4}
Le questioni concernenti lo stabilimento e la determinazione del confine italo-svizzero nell’interno della galleria sono di spettanza esclusiva delle autorità federali. Queste, nondimeno, informeranno le autorità cantonali delle risoluzioni prese a un tale rispetto.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--5}
1. Le questioni concernenti la vigilanza doganale sono di spettanza esclusiva delle autorità federali. I provvedimenti presi a un tale rispetto saranno comunicati alle autorità cantonali.
2. Le misure necessarie alla vigilanza di polizia saranno convenute tra le autorità cantonali e quelle federali.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--6}
Ogni responsabilità derivante dalla parte internazionale alla Confederazione in virtù della convenzione italo-svizzera su la costruzione e l’esercizio d’una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^3], sarà assunta, dalla parte interna, dai Cantoni di Vaud e del Vallese.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--7}
Il progetto tecnico circa all’esecuzione del traforo della galleria sotto il Gran San Bernardo, previsto nell’articolo 1 della convenzione conchiusa a questo scopo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana[^4], sarà approvato dalle autorità cantonali competenti. Tali disegni saranno comunicati alle autorità federali, nominatamente all’Ufficio federale delle strade[^5]e alla Direzione generale delle dogane.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--8}
Lo statuto della società anonima, alla quale sarà commesso l’esercizio della galleria, e prevista nell’articolo 2 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^6], dovrà essere presentato per l’approvazione alle autorità cantonali. Approvato che sia, esso verrà comunicato alle autorità federali, nominatamente al Dipartimento federale degli affari esteri[^7].

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--9}
Gli atti di concessione, previsti nell’articolo 3 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^8], saranno allestiti dalle autorità cantonali competenti, di concerto con le autorità federali. Essi saranno comunicati alle autorità federali, nominatamente all’Ufficio federale delle strade alla Direzione generale delle dogane.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--10}
Le autorità competenti dei Cantoni di Vaud e del Vallese hanno la facoltà di conferire, con le autorità italiane competenti, allo scopo di ridurre a finimento gli atti di concessione, in conformità dell’articolo 3 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^9].

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--11}
I commissari svizzeri, menzionati nell’articolo 9 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^10], saranno designati dai Consigli di Stato dei Cantoni di Vaud e del Vallese. Per le questioni di competenza federale (dogane, determinazione del confine, sicurezza), il Consiglio federale designerà i suoi commissari, i quali potranno farsi assistere da periti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--12}
Le misure necessarie attenenti alla procedura d’arbitrato, prevista nell’articolo 10 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo[^11], saranno prese dal Consiglio federale, di concerto con le autorità cantonali.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--725.151.1--13}
La presente convenzione sarà ratificata. Le due Parti converranno della data in cui essa entrerà in vigore.

[^1]: Il testo originale è pubblicato nell’ed.franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.725.151**
[^3]: RS  **0.725.151**
[^4]: RS  **0.725.151**
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4*a* dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: RS  **0.725.151**
[^7]: Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
[^8]: RS  **0.725.151**
[^9]: RS  **0.725.151**
[^10]: RS  **0.725.151**
[^11]: RS  **0.725.151**