730.05

# Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 2011[^1]sul CO~2;~<br />visto l’articolo 28 della legge del 1° ottobre 2010[^2]sugli impianti di accumulazione (LImA);<br />visto l’articolo 52*a* della legge del 22 dicembre 1916[^3]sulle forze idriche;<br />visto l’articolo 61 della legge del 30 settembre 2016[^4]sull’energia (LEne);<br />visto l’articolo 83 della legge del 21 marzo 2003[^5]sull’energia nucleare;<br />visti gli articoli 3*a* e 3*b* della legge del 24 giugno 1902[^6]sugli impianti elettrici;<br />visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007[^7]sull’approvvigionamento elettrico;<br />visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963[^8]sugli impianti di trasporto in condotta;<br />visto l’articolo 55 della legge del 24 gennaio 1991[^9]sulla protezione delle acque;<br />visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 1991[^10]sulla radioprotezione;<br />visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^11]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,[^12]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--1}
1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
a. le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
        1. dell’Ufficio federale dell’energia (UFE),
        2. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi d’esecuzione),
        3. dell’organo d’esecuzione;
b. l’indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica secondo l’articolo 3*a* capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.[^13]
2. Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell’energia nucleare e dell’approvvigionamento elettrico.[^14]
3. L’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^15]sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.
4. .[^16]

##### **Art. 2** Rinuncia agli emolumenti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--2}
1. Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.
2. Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:
a. contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;
b. contributi per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;
c. garanzie per la geotermia.[^17]

##### **Art. 3** Calcolo degli emolumenti {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--3}
1. Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell’allegato.
2. Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all’ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.
3. Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all’articolo 9*e* capoverso 2 della legge sull’approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica in adempimento di un mandato fondamentale della Confederazione.[^18]

##### **Art. 3a** Esborsi {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--3_a}
Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell’UFE nel quadro dell’espletamento dei suoi compiti.

##### **Art. 4** Riduzione o condono degli emolumenti {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--4}
1. L’UFE[^19]e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:[^20]
a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
b. i progetti di ricerca;
c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.
 ^2^Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.[^21]

##### **Art. 5** Supplementi sugli emolumenti {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--5}
1. Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull’emolumento di base può essere riscosso per:
a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d’urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale;
b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.
2. Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull’emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.
3. I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

##### **Art. 5a** Acconti {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--5_a}
Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l’UFE può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.

##### **Art. 6** Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--6}
1. Se l’esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall’UFE, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all’incasso.
2. Quando trasferisce un compito d’esecuzione l’UFE può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l’altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.
3. Se l’UFE affida l’esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.

##### **Art. 7** Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--7}
1. L’UFE o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.
2. Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.

##### **Art. 8** Adeguamento al rincaro {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--8}
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l’inizio dell’anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

## **Sezione 2:** Disposizioni speciali {#sec_2}
##### **Art. 9** Emolumenti nel settore dell’utilizzazione delle forze idriche {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--9}
1. L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
a. l’esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d’acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine;
b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
c.[^22] le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche e sulla legge sulla protezione delle acque;
d. la perizia di progetti;
e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti;
2. Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame:
a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli;
b. dei rapporti sui controlli quinquennali;
c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
e. dei regolamenti d’esercizio e di vigilanza degli sbarramenti;
f.[^23] dei dossier relativi alla pianificazione in caso d’emergenza.
3. Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.[^24]

##### **Art. 9a** Tassa di vigilanza nel settore degli impianti di accumulazione {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--9_a}
1. Per la tassa di vigilanza prevista dall’articolo 28 LImA sono computabili i costi per:
a. l’elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d’emergenza;
b. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica;
c. la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;
d. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.
2. Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LImA.
3. La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi:

| | franchi |
| --- | --- |
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m^3^ | 2 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m^3^ma inferiore a 5 milioni di m^3^ | 4 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m^3^ | 13 000 |

4. Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.
5. L’UFE può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.
6. Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche. Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.

##### **Art. 10** Emolumenti nel settore dell’energia in generale {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--10}
1. L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
a. le autorizzazioni;
b. il riconoscimento degli organismi di prova;
c. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.
2. L’UFE e l’organo d’esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l’articolo 99 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017[^25]sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.

##### **Art. 11** Emolumenti nel settore dell’energia nucleare {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--11}
L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’esercizio;
b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
c. le autorizzazioni per studi geologici;
d. gli esami preliminari;
e. le perizie di progetti;
f. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;
g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari;
h.[^26] le attività di vigilanza riguardanti il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento.

##### **Art. 12** Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--12}
1. I costi dell’UFE non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.
2. Questi costi comprendono in particolare:
a. i costi legati alle seguenti attività:
        1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,
        2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).

##### **Art. 13** Emolumenti nel settore dell’elettricità {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--13}
L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
a. il rilascio delle approvazioni dei piani;
b. il finanziamento degli indennizzi che l’UFE versa ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica conformemente agli accordi di prestazioni.

##### **Art. 13a** Emolumenti nel settore dell’approvvigionamento elettrico e della produzione di energia {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--13_a}
L’UFE e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:
a. all’approvvigionamento elettrico;
b.[^27] all’immissione di energia di rete e al consumo proprio;
c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

##### **Art. 13b** Tassa di vigilanza nel settore dell’approvvigionamento elettrico {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--13_b}
L’UFE e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per:
a. la partecipazione al forum dei regolatori europei;
b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l’elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

##### **Art. 13c** Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--13_c}
I terzi incaricati dall’UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° novembre 2017[^28]sull’energia riscuotono emolumenti per:
a. l’elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le imprese;
b. il sostegno alle imprese nell’elaborazione del rapporto annuale relativo all’attuazione della convenzione sugli obiettivi.

##### **Art. 14** Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--14}
1. L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
a. le approvazioni dei piani;
b. i permessi d’esercizio;
c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi;
d.[^29] le decisioni in relazione all’obbligo di trasporto per terzi.
2. L’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:
a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 2 febbraio 2000[^30]sugli impianti di trasporto in condotta (OITC);
b. la vigilanza tecnica sull’esercizio secondo l’articolo 24 OITC;
c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

##### **Art. 14a** Emolumenti nel settore della geotermia {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--14_a}
1. L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:
a. un contributo d’investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27*b* cpv. 1 lett. a LEne);
b. un contributo d’investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27*b* cpv. 1 lett. b LEne);
c. un contributo per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO~2~).
2. L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).

##### **Art. 14b** Riscossione di emolumenti da parte dell’organo d’esecuzione {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--14_b}
Per le spese di esecuzione nell’ambito delle garanzie di origine, l’organo d’esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 15** Diritto vigente: abrogazione {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--15}
L’ordinanza del 30 settembre 1985[^31]sugli emolumenti nel campo dell’energia nucleare è abrogata.

##### **Art. 16** Modifica del diritto vigente {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--16}
Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

##### **Art. 17** Entrata in vigore {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--17}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 3 cpv. 1)
### Aliquote degli emolumenti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-1}
#### **1.** Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-1/lvl_1}
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

| | Franchi |
| --- | --- |
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m^3^ | 7 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m^3^ma inferiore a 5 milioni di m^3^ | 10 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m^3^ | 17 000 |

#### **2.** … {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-1/lvl_2}

#### **3.** Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-1/lvl_3}
Gli emolumenti ammontano a:

| | Franchi |
| --- | --- |
| a. Per un’approvazione dei piani | |
| tassa di base | 1000–8000 |
| supplemento per chilometro di condotta | 800 |
| b. Per la vigilanza annuale dell’esercizio | |
| tassa di base | 800 |
| supplemento per chilometro di condotta: | 80 |

Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 16)
### Modifica del diritto vigente {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-2}
…[^32]
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 14*b* )
### Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine per l’elettricità {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-3}
| | Emolumento in franchi | Unità |
| --- | --- | --- |
| 1. Registrazione e rilevamento | | |
| Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica<br>(a seconda del tipo di impianto) | max. 200 | all’anno |
| Emolumento di base per un conto utente<br>(a seconda del tipo di conto) | max. 200 | all’anno |
| Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto) | max. 0.03 | per MWh |
| 2. Transazioni | | |
| Rilascio di garanzie di origine<br>(a seconda del tipo di impianto) | max. 0.03 | per MWh |
| Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale | max. 0.03 | per MWh |
| Importazione ed esportazione di garanzie di origine | max. 0.03 | per MWh |
| Registrazione di un ordine permanente | max. 200 | per operazione |
| 3. Annullamento | | |
| Annullamento di garanzie di origine | max. 0.03 | per MWh |
| Elaborazione di una conferma di annullamento | max. 100 | per operazione |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 14*b* )
### Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine per combustibili e carburanti {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--730.05--annex-4}
| | Emolumento<br>in franchi | Unità |
| --- | --- | --- |
| 1. Registrazione e rilevamento | | |
| Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto | max. 200 | all’anno |
| Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto | max. 200 | all’anno |
| 2. Transazioni | | |
| Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto | max. 0,2 | per MWh |
| Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale | max. 0,2 | per MWh |
| Importazione ed esportazione di garanzie di origine | max. 0,2 | per MWh |
| Registrazione di un ordine permanente | max. 200 | per operazione |
| 3. Annullamento | | |
| Annullamento di garanzie di origine | max. 0,20 | per MWh |
| Elaborazione di una conferma di annullamento | max. 100 | per operazione |

[^1]: RS  **641.71**
[^2]: RS  **721.101**
[^3]: RS  **721.80**
[^4]: RS  **730.0**
[^5]: RS  **732.1**
[^6]: RS  **734.0**
[^7]: RS  **734.7**
[^8]: RS  **746.1**
[^9]: RS  **814.20**
[^10]: RS  **814.50**
[^11]: RS  **172.010**
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  787).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019  (RU  **2019**  1345).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento  elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU  **2008**  1223).
[^15]: RS  **172.041.1**
[^16]: Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico  (RU  **2008**  1223). Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7101).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  787).
[^18]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU  **2019**  1345).
[^19]: Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7101). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
[^20]: Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento  elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU  **2008**  1223).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento  elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU  **2008**  1223).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7101).
[^23]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU  **2010**  665).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010  (RU  **2010**  665).
[^25]: RS  **730.03**
[^26]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015  (RU  **2015**  1427).
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  787).
[^28]: RS  **730.01**
[^29]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° giu. 2015, in vigore dal 13 mag. 2015 (RU  **2015**  1427).
[^30]: [RU  **2000**  746; **2006**  4889all. 2 n. 4; **2008**  2745all. n. 4; **2013**  749III; **2015**  4791all. n. 1.RU  **2019**  2205art. 35]. Vedi ora l'O del 26 giu. 2019 (RS  **746.11** ).
[^31]: [RU  **1985**  1477; **1993**  2598; **1995**  4959; **1997**  2128,2779II 43; **1999**  15]
[^32]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2006**  4889.