732.112.1

# Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004[^1]sull’energia nucleare (OENu),

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## **Sezione 1:** Oggetto e obiettivi di protezione {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--1}
La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

##### **Art. 2** Obiettivi di protezione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--2}
1. Gli obiettivi di protezione sono:
a. la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati;
b. la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autorizzati;
c. la protezione delle persone e dell’ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.
2. Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare o di un’autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.

## **Sezione 2:** Ipotesi di pericolo {#sec_2}
##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--3}
1. Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.
2. Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:
a. il terrorismo mondiale e l’estremismo violento;
b. la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;
c. il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
d. lo stato della tecnica di attacco;
e. il possibile comportamento dell’autore del reato.
3. L’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.

## **Sezione 3:** Misure di sicurezza {#sec_3}
##### **Art. 4** Misure di sicurezza {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--4}
Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:
a. tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
b. assicurare l’accesso controllato di persone e veicoli all’impianto nucleare;
c. controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
d. intercettare e impedire l’accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
e. creare buone condizioni per l’intervento della polizia.

##### **Art. 5** Misure di sicurezza edilizie e tecniche {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--5}
1. Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all’allegato 2 OENu.
2. Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell’accesso.
3. L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

##### **Art. 6** Misure di sicurezza organizzative e amministrative {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--6}
1. Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:
a. l’organizzazione della sicurezza;
b. disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l’impianto;
c. accordi ed esercitazioni con la polizia;
d. accordi ed esercitazioni con l’esercito.
2. L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

## **Sezione 4:** Collaborazione tra gli uffici federali {#sec_4}
##### **Art. 7** Servizi d’informazione {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--7}
1. I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell’autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.
2. Informano periodicamente l’autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.
3. L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.

##### **Art. 8** Centrale nazionale d’allarme {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--8}
L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

## **Sezione 5:** Entrata in vigore {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--732.112.1--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

[^1]: RS  **732.11**