732.222

# Ordinanza sugli emolumenti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

(Ordinanza sugli emolumenti IFSN)

del 9 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2008

Il Consiglio dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Consiglio dell’IFSN),

visto l’articolo 6 capoverso 6 lettera e della legge federale del 22 giugno 2007[^1]sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--1}
1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).
2. Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^2]sugli emolumenti.

##### **Art. 2** Emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--2}
1. L’IFSN riscuote emolumenti:
a. per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro delle sue competenze esecutive nell’ambito della legislazione sull’energia nucleare, della legislazione sulla radioprotezione, della legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, in particolare per:
        1. i nullaosta,
        2. le perizie di progetti e i pareri tecnici,
        3. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari,
        4. l’esercizio di un’organizzazione interna per i casi di emergenza e di un servizio di picchetto,
        5. le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radioattive,
        6. il riconoscimento di certificati per i modelli di colli;
b. per la vigilanza sugli impianti nucleari.
2. La vigilanza sugli impianti nucleari comprende in particolare le seguenti attività:
a. le ispezioni degli impianti nucleari;
b. il seguito della messa fuori servizio per revisione;
c. la realizzazione delle misurazioni di radiazioni;
d. il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni;
e. il controllo dei rapporti;
f. il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l’autorità di vigilanza;
g. i pareri relativi alle comunicazioni conformemente alla legge del 21 marzo 2003[^3]sull’energia nucleare e all’applicazione delle misure;
h. la realizzazione dei calcoli di previsione;
i. la trattazione di eventi e accertamenti;
j. l’attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.

##### **Art. 3** Tassa di vigilanza {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--3}
1. I costi non attribuibili direttamente a un impianto nucleare e non coperti dagli emolumenti sono coperti da una tassa di vigilanza.
2. Questi costi comprendono, in particolare, i costi per:
a. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali;
b. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica nonché la formazione e il perfezionamento relativi;
c. l’attuazione e lo sviluppo dell’attività di vigilanza;
d. i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari.

##### **Art. 4** Determinazione degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--4}
Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato e applicando un’aliquota media per ora di lavoro pari al massimo a 180 franchi (tariffa media oraria).

##### **Art. 5** Supplementi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--5}
1. Un supplemento pari al massimo al 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso per:
a. le decisioni o le prestazioni che, su richiesta degli assoggettati agli emolumenti, devono essere emanate o fornite urgentemente;
b. le ore di lavoro effettuate la domenica, nei giorni festivi o di notte.
2. I supplementi devono essere motivati e indicati separatamente.

##### **Art. 6** Esborsi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--6}
1. Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente.
2. I seguenti costi sono considerati esborsi:
a. i costi per la consultazione di terzi;
b. i costi di trasmissione e di comunicazione;
c. i costi di viaggio e di trasporto;
d. i costi d’esercizio.

##### **Art. 7** Riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--7}
1. L’IFSN può riscuotere gli emolumenti e le tasse di vigilanza a cadenza trimestrale.
2. Il conteggio definitivo viene effettuato con la quarta fattura parziale.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--732.222--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

[^1]: RS  **732.2**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: RS  **732.1**