732.91

# Ordinanza sulle convenzioni aggiuntive all’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione

del 23 agosto 1978 (Stato 1° ottobre 1978)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione dell’Accordo di garanzia del 6 settembre 1978[^1]conchiuso con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare nel quadro del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari,

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--732.91--1}
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni[^2]è incaricato ed abilitato a conchiudere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare gli accordi sussidiari necessari. Detti accordi devono rispettare il quadro dell’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--732.91--2}
Il Dipartimento federale degli affari esteri[^3]e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni sono incaricati ed abilitati a conchiudere con il Principato del Liechtenstein un accordo provvisorio inteso a far assumere all’autorità di controllo svizzero i compiti nazionali di controllo del Liechtenstein.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--732.91--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1978.

[^1]: RS  **0.515.031**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).