734.241

# Ordinanza del DATEC sul trasferimento di competenze di inchiesta nell’ambito delle procedure penali amministrative all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

del 12 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 24 giugno 1902[^1]sugli impianti elettrici (LIE),

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##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.241--1}
1. In caso di infrazioni agli articoli 55 e 56 della LIE, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) indaga di propria iniziativa o su denuncia. A questo scopo esegue le prime operazioni di inchiesta; in particolare, può effettuare interrogatori e raccogliere informazioni presso le autorità.
2. L’ESTI trasferisce i casi all’Ufficio federale dell’energia (UFE) per l’inchiesta conclusiva.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--734.241--2}
1. L’UFE può chiedere in qualsiasi momento all’ESTI di trasferirle un caso.
2. Può effettuare inchieste al posto dell’ESTI.
3. Può ricorrere all’ESTI per le inchieste.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--734.241--3}
Il giudizio è in ogni caso di competenza dell’UFE.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--734.241--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

[^1]: RS  **734.0**