741.013

# Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

(OCCS)

del 28 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 4*,* 55 capoverso 7, 56 capoverso 1, 57 capoverso 3 lettera b, 103 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958[^1]<br />sulla circolazione stradale,

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--1}
La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti, le notifiche e le statistiche che comportano.

##### **Art. 2** Abbreviazioni e definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--2}
1. Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
b. UFT: Ufficio federale dei trasporti;
c. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
d. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962[^2]sulle norme della circolazione<br /> tradale;
e. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995[^3]concernente le esigenze tecniche<br /> per i veicoli stradali;
f. OAC: ordinanza del 27 ottobre 1976[^4]sull’ammissione alla circolazione<br /> di persone e veicoli;
g. OLR 1: ordinanza del 19 giugno 1995[^5]per gli autisti;
h.[^6] OLR 2: Ordinanza del 6 maggio 1981[^7]sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.
2. Sono veicoli utilitari i trattori a sella e i rimorchi con un peso totale superiore a 3,5 t nonché gli autobus, i furgoncini e gli autocarri.

##### **Art. 3** Competenza della polizia {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--3}
1. Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche, compreso il controllo del trasporto delle persone e l’ammissione come impresa di trasporto stradale, incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale. È fatta salva l’ordinanza dell’11 febbraio 2004[^8]sulla circolazione stradale militare.
2. La polizia agisce aiutando ed educando gli utenti della strada, impedisce che siano commesse infrazioni, denuncia i contravventori e infligge multe disciplinari conformemente alla legge federale del 24 giugno 1970[^9]concernente le multe disciplinari.

##### **Art. 4** Competenza dell’UDSC {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--4}
1. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^10]è competente per il controllo in materia di polizia stradale dei veicoli e dei conducenti che entrano o escono dalla Svizzera. Effettua i controlli in materia di polizia stradale insieme alla verifica doganale dei veicoli, del loro carico e degli occupanti.[^11]
2. In particolare controlla:[^12]
a. la licenza di condurre, la licenza di circolazione e le targhe;
b. lo stato del conducente;
c. l’osservanza della durata del lavoro, della guida e del riposo;
d. lo stato tecnico generale del veicolo;
e. le dimensioni e il peso;
f. il trasporto di merci pericolose;
g. il divieto di circolare la domenica e la notte;
h. l’assicurazione di responsabilità civile del veicolo a motore;
i. l’osservanza delle prescrizioni riguardanti il trasporto di persone e l’ammissione come impresa di trasporto stradale.
3. Può ordinare:[^13]
a. durante il controllo dei veicoli e del loro carico, gli stessi provvedimenti degli organi cantonali di polizia;
b. durante il controllo dei conducenti, il divieto di continuare la corsa (art. 30).
4. Se constata un’infrazione, l’UDSC impedisce al conducente di continuare la corsa.[^14]
5. Se i suoi ordini non sono eseguiti o se non può punire un’infrazione con la procedura della multa disciplinare ai sensi della legge del 18 marzo 2016[^15]sulle multe disciplinari, l’UDSC chiede l’intervento del posto di polizia cantonale più vicino.[^16]
6. Se la polizia cantonale non può essere contattata, l’UDSC redige il rapporto di denuncia e lo consegna, unitamente ai mezzi di prova di cui dispone, al comando di polizia competente. Quest’ultimo avvia il procedimento penale.[^17]
7. L’USTRA disciplina, d’intesa con l’UDSC, i particolari dell’esecuzione dei controlli in materia di polizia stradale. Sono fatti salvi accordi più particolareggiati stipulati dai Cantoni con il Dipartimento federale delle finanze conformemente all’articolo 97 della legge del 18 marzo 2005[^18]sulle dogane.[^19]

##### **Art. 5** Controlli {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--5}
1. Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromettono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire l’obiettivo di trasferimento secondo la legge del 19 dicembre 2008[^20]sul trasferimento del traffico merci.[^21]
2. I controlli sono effettuati per campionatura, sistematicamente o nel quadro di controlli ad ampio raggio. Possono essere coordinati a livello intercantonale o internazionale.
3. Nel limite delle proprie possibilità, la polizia partecipa ai controlli organizzati a livello internazionale.

##### **Art. 6** Controllo di licenze e permessi {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--6}
Sulle strade pubbliche, il controllo delle licenze e dei permessi è ammesso in qualsiasi momento; al di fuori di esse, è ammesso soltanto per chiarire le infrazioni e gli infortuni oppure in caso di sospetto di infrazioni che abbiano un rapporto diretto di tempo e di luogo con il controllo. Sono fatti salvi i controlli nell’azienda giusta gli articoli 22 e 27.

##### **Art. 7** Deviazione di veicoli {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--7}
La polizia può deviare dal loro itinerario i veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance o sottoporli a controlli più approfonditi in un centro di controllo.

##### **Art. 8** {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--8}

##### **Art. 9** Impiego di ausili tecnici {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--9}
1. Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:
a. la velocità;
b. il rispetto dei segnali luminosi;
c. la distanza di sicurezza tra veicoli;
d. la durata del lavoro, della guida e del riposo;
e. lo stato tecnico del veicolo;
f. le dimensioni e i pesi;
g. la merce trasportata;
h. l’impiego durante la corsa di un telefono senza dispositivo «mani libere»;
i.[^22] la concentrazione di alcol nell’aria espirata[^23].
1bis. Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall’ordinanza del 15 febbraio 2006[^24]sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.[^25]
2. Per i controlli mediante ausili tecnici, l’USTRA disciplina, d’intesa con l’Istituto federale di metrologia:[^26]
a. l’esecuzione e la procedura;
b. i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza.
3. L’USTRA definisce le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione.
4. Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l’USTRA può rilasciare un permesso d’esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell’Istituto federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.[^27]

## **Capitolo 2:** Controllo dei conducenti di veicoli {#chap_2}
### **Sezione 1:** Controllo dell’abilità alla guida {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 10** Test preliminari {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--10}
1. Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare strumenti per test preliminari che danno indicazioni sullo stato di ebrietà.
2. Se vi sono indizi tali da lasciar supporre che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo, la polizia può eseguire test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.
3. I test preliminari devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello strumento impiegato.
4. Se il risultato dei test preliminari è negativo e la persona controllata non mostra indizi d’inabilità alla guida, si rinuncia a effettuare ulteriori accertamenti.
5. Se il test preliminare relativo al consumo di alcol risulta positivo oppure nel caso in cui la polizia non abbia impiegato uno strumento per test preliminari, viene eseguito un accertamento etilometrico.

##### **Art. 10a** Accertamento etilometrico {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--10_a}
1. L’accertamento etilometrico può essere effettuato utilizzando:
a. un etilometro precursore di cui all’articolo 11;
b. un etilometro probatorio di cui all’articolo 11*a* .
2. Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 11 cpv. 3).

##### **Art. 11** Accertamento etilometrico preliminare e riconoscimento dei valori {#chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--11}
1. L’accertamento con etilometro precursore può essere effettuato:
a. dopo un tempo di attesa di almeno 20 minuti; o
b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dello strumento.
2. Per l’accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebrietà, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio o un esame del sangue.
3. Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell’aria espirata:
a. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;
b. pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l per le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2*a* capoverso 1 ONC[^28];
c. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.
4. Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006[^29]sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
5. L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri precursori.

##### **Art. 11a** Accertamento etilometrico probatorio {#chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--11_a}
1. L’accertamento con etilometro probatorio può essere effettuato dopo un tempo di attesa di almeno 10 minuti.
2. Se l’etilometro rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all’accertamento etilometrico.
3. Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006[^30]sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
4. L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri probatori.

##### **Art. 12** Esame del sangue per rilevare la presenza di alcol {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--12}
1. L’esame del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:
a. il risultato dell’accertamento etilometrico preliminare:
        1. è superiore ai valori che possono essere riconosciuti con la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio,
        2. non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo apponendo la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio;
b. il risultato dell’accertamento etilometrico è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia guidato in stato di ebrietà un veicolo due o più ore prima del controllo;
c. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione di un accertamento etilometrico o elude lo scopo di tale provvedimento;
d. la persona interessata lo richiede.
2. L’esame del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest’ultimo non è idoneo ad accertare l’infrazione.

##### **Art. 12a** Esame del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall’alcol {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--12_a}
L’esame del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida non attribuibili o non unicamente attribuibili all’influsso dell’alcol. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.

##### **Art. 12b** Persone da sottoporre agli accertamenti {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--12_b}
Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, possono essere sottoposte agli accertamenti di cui agli articoli 10–12*a* tutte le persone da non escludere a tal fine.

##### **Art. 13** Obblighi della polizia {#chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--13}
1. La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che:
a. in caso di rifiuto di sottoporsi a un test preliminare o all’accertamento etilometrico, verrà disposto un esame del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);
b. il riconoscimento del risultato dell’accertamento etilometrico di cui all’articolo 11 comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale;
c. la persona interessata può richiedere un esame del sangue.[^31]
2. Se la persona interessata si rifiuta di sottoporsi a un test preliminare, all’accertamento etilometrico, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico, occorre informarla sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16*c* cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 91*a* cpv. 1 LCStr).[^32]
3. L’accertamento etilometrico, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometriche e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere registrati in un rapporto. L’USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.[^33]

##### **Art. 14** Prelievo del sangue e delle urine {#chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--14}
1. Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata.
2. Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’USTRA.
3. Su proposta dei Cantoni, l’USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l’attività dei laboratori riconosciuti.

##### **Art. 15** Esame medico {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--15}
1. Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L’USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.
2. L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare un’analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.

##### **Art. 16** Parere di un perito {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--16}
1. I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all’attenzione dell’autorità penale e dell’autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sull’abilità alla guida se:
a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l’abilità alla guida e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2 ONC[^34];
b. una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2 ONC, ma vi sono indizi d’inabilità alla guida.
2. Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.
3. Su proposta dei laboratori, l’USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:
a. possiedono il titolo di medico specialista in medicina legale, il titolo di «Tossicologo/a forense SSLM» rilasciato dalla Società svizzera di medicina legale o un titolo di specializzazione estero equivalente; e
b. possiedono ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione di reperti medici e tossicologici riguardo alla loro incidenza sull’abilità alla guida.[^35]

##### **Art. 17** Altro accertamento dell’inabilità alla guida {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--17}
È possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l’accertamento relativo al consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l’accertamento etilometrico[^36], l’analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue.

##### **Art. 18** Procedura {#chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--18}
L’USTRA disciplina le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l’inabilità alla guida nel traffico stradale a seguito dell’influsso di alcol, stupefacenti e medicamenti.

##### **Art. 19** Diplomatici e persone con statuto analogo {#chap_2/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--19}
I conducenti al beneficio di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposti, senza il loro consenso, a esami per l’accertamento dell’inabilità alla guida.

### **Sezione 2:** Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 20** Controlli {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--20}
1. Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all’OLR 1[^37]e all’OLR 2[^38].
2. Nei confronti dei conducenti che sottostanno all’OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell’azienda.

##### **Art. 21** Controlli su strada {#chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--21}
1. Sulla strada, La polizia controlla in particolare l’osservanza delle prescrizioni concernenti:
a. i periodi di guida giornalieri;
b. le interruzioni di lavoro e di guida;
c. i periodi di riposo giornalieri;
d. l’ultimo periodo di riposo settimanale precedente il controllo;
e. la presenza a bordo del veicolo e l’uso dell’apparecchio di controllo;
f.[^39] l’impiego e il corretto funzionamento del tachigrafo.
2. Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati per decidere se sia il caso di fermare il veicolo per un controllo:
a. ultimo tentativo di violazione della sicurezza;
b. interruzione di corrente più lunga negli ultimi dieci giorni;
c. malfunzionamento di sensori negli ultimi dieci giorni;
d. dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni;
e. dati contrastanti sul movimento del veicolo negli ultimi dieci giorni;
f. guida senza carta valida;
g. inserimento della carta durante la guida negli ultimi dieci giorni;
h. dati relativi alla regolazione dell’ora;
i. dati relativi alla calibrazione, inclusa la data delle ultime due calibrazioni;
j. targa del veicolo;
k. velocità indicata dal tachigrafo.[^40]
3. I dati trasmessi mediante collegamento radio devono essere distrutti dalla Polizia al più tardi entro tre ore dalla trasmissione, a meno che non facciano presumere una manipolazione o un abuso del tachigrafo. Se nel corso del controllo stradale tale sospetto non è confermato, i dati trasmessi vanno distrutti.[^41]

##### **Art. 22** Controlli nell’azienda {#chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--22}
1. I controlli nell’azienda sono effettuati nella sede dell’azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d’immatricolazione informa l’autorità competente per il controllo nell’azienda.
2. I controlli nell’azienda devono essere effettuati in particolare se:
a. sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada; oppure
b. vi è il sospetto che il datore di lavoro abbia commesso un’infrazione.
3. I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l’articolo 20.
4. Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un’azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l’articolo 13 lettere b, c e d OLR 1[^42]o l’articolo 16*a* OLR 2[^43], può trasmetterli per via elettronica all’autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.[^44]
5. Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese.
6. Sono oggetto dei controlli:
a. i punti da controllare giusta l’articolo 21;
b. i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali;
c. i periodi di guida nell’arco di una o due settimane;
d. la durata massima di lavoro settimanale;
e. eventualmente il totale delle ore supplementari nell’anno civile;
f. i periodi di riposo settimanale;
g. la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;
h. l’impiego e la conservazione dei mezzi di controllo;
i. i riepiloghi del tempo di lavoro, di guida e di riposo;
j.[^45] lo scaricamento di dati da tachigrafi digitali.

## **Capitolo 3:** Controllo dei veicoli {#chap_3}
### **Sezione 1:** Controllo dello stato tecnico dei veicoli {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 23** Principio {#chap_3/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--23}
Le autorità cantonali provvedono affinché lo stato tecnico dei veicoli sia debitamente controllato.

##### **Art. 24** Controllo di veicoli utilitari {#chap_3/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--24}
1. È effettuata almeno una delle seguenti procedure di controllo:
a. esame visivo del veicolo da fermo;
b. esame dei documenti attestanti:
        1. un recente controllo dello stato tecnico (cpv. 4),
        2.[^46] l’ultimo esame periodico giusta l’articolo 33 OETV[^47]o la legislazione estera;
c. ispezione tecnica intesa a rilevare difetti di manutenzione, effettuata su uno, più o tutti i punti di controllo enumerati dall’allegato I numero 10 della direttiva 2000/30/CE[^48];
d. esame successivo giusta l’articolo 33 capoverso 1bis OETV, se i difetti di manutenzione, in particolare i difetti dei dispositivi di frenatura, possono costituire un rischio per la sicurezza.
2. I dispositivi di frenatura e le emissioni di gas di scarico devono essere verificati conformemente alle disposizioni dell’allegato II della direttiva 2000/30/CE.
3. Prima dell’ispezione tecnica giusta il capoverso 1 lettera c devono essere consultati i documenti di cui al capoverso 1 lettera b. Se è dimostrato che sono già stati controllati durante gli ultimi tre mesi, i punti da verificare devono essere controllati soltanto in presenza di difetti manifesti o di incongruenze con i documenti di cui al capoverso 1 lettera b.
4. Dopo l’ispezione tecnica giusta il capoverso 1 lettere c e d, al conducente è rilasciato un rapporto conformemente all’allegato I della direttiva 2000/30/CE. L’USTRA determina la forma e il contenuto del rapporto.
5. I controlli su strada dello stato tecnico dei veicoli utilitari sono effettuati senza preavviso.

##### **Art. 25** Controllo della manutenzione del sistema antinquinamento {#chap_3/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--25}
1. Basandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV[^49]), la polizia controlla se il detentore di un veicolo assoggettato all’obbligo di manutenzione di cui all’articolo 59*a* ONC[^50]ha effettuato il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento.
2. Nel traffico essa può effettuare controlli successivi dei gas di scarico giusta l’articolo 36 OETV in collaborazione con l’autorità d’immatricolazione.

### **Sezione 2:** Controllo delle merci pericolose {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 26** Controlli stradali {#chap_3/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--26}
1. Il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose deve essere effettuato in base alla lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999[^51].
2. Le autorità cantonali provvedono affinché sia sottoposta a controllo una quota rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose.
3. Dopo il controllo, al conducente sono consegnati la lista di controllo debitamente compilata o un certificato attestante l’esecuzione del controllo.
4. Prima di effettuare un controllo devono essere consultata l’eventuale lista di controllo o l’eventuale certificato inerente a un controllo recentemente effettuato. La portata del controllo è eventualmente ridotta di conseguenza.
5. L’USTRA determina la forma e il contenuto della lista di controllo e del certificato di controllo.

##### **Art. 27** Controlli nell’azienda {#chap_3/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--27}
1. Le autorità cantonali eseguono controlli presso le aziende che spediscono, trasportano o ricevono merci pericolose.
2. Se in occasione di un controllo in un’azienda si rileva un’infrazione alle norme sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l’azienda, o essere sottoposto ad altri provvedimenti idonei.

##### **Art. 28** Disposizioni comuni {#chap_3/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--28}
1. In occasione di controlli su strada o nell’azienda possono essere richiesti campioni di merce o di imballaggi.
2. Possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati a condizione che ciò non comporti un pericolo per la sicurezza. I campioni sono consegnati per esame a un laboratorio riconosciuto dal Cantone.
3. Se il prodotto trasportato non è conforme alle prescrizioni, può essere vietata l’esecuzione del trasporto o possono essere sequestrati gli imballaggi.

## **Capitolo 4:** Provvedimenti {#chap_4}
### **Sezione 1:** Ripristino dello stato conforme alle prescrizioni {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 29** {#chap_4/sec_1/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--29}
1. La polizia vigila affinché, prima di riprendere la corsa, sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni.
2. Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa disciplinare, la polizia deve ordinare il trasbordo o lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l’operazione.
3. In caso di inosservanza dell’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento, la polizia ordina che venga effettuato il servizio di manutenzione.

### **Sezione 2:** Divieto di continuare la corsa e sequestro della licenza {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 30** Divieto di continuare la corsa {#chap_4/sec_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--30}
La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se:
a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, conduce un veicolo per il quale non è richiesta una licenza di condurre;
c.[^52] presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l;
c^bis^.[^53] presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ed è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2*a* capoverso 1 ONC^[^54]^;
d. non osserva una condizione concernente la vista;
e. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all’uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura;
f. conduce un veicolo che può circolare senza licenza di circolazione e senza targhe giusta l’articolo 72 OAC[^55], se è dato uno dei motivi di cui all’articolo 32.

##### **Art. 31** Sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre {#chap_4/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--31}
1. La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:[^56]
a.[^57] appare in evidente stato di ebrietà o presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l;
b. appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni;
c. effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.
2. La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente mette in pericolo la circolazione, in particolare se:
a. supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre 35 km/h fuori delle località o di oltre 40 km/h sulle autostrade;
b. su un’autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia;
c. esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera;
d. violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.
3. Il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l’autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

##### **Art. 32** Sequestro della licenza di circolazione e delle targhe {#chap_4/sec_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--32}
1. La polizia sequestra sul posto la licenza di circolazione se:
a. manca l’assicurazione prescritta per il veicolo;
b. all’atto di un controllo del trasporto di merci pericolose su strada, constata che una violazione delle prescrizioni determinanti in materia minaccia direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada e che non può essere ripristinato in loco lo stato conforme alle prescrizioni.
2. La licenza di circolazione può essere sequestrata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.
3. Il sequestro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe e il divieto di continuare la corsa. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a controllo.[^58]

##### **Art. 33** Procedura {#chap_4/sec_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--33}
1. La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.
2. Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi devono essere allegati una conferma scritta e brevemente motivata del sequestro e il rapporto di polizia. Se quest’ultimo non è ancora disponibile, deve essere trasmesso appena possibile.[^59]
3. Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite e il veicolo deve essere riconsegnato per l’ulteriore uso.

##### **Art. 34** Veicoli stranieri {#chap_4/sec_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--34}
1. Il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di continuare a fare uso del veicolo o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che sono manifestamente in uno stato non conforme alle prescrizioni.
2. Il sequestro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso in caso di impiego abusivo delle stesse. È fatto salvo l’articolo 60 numero 4 secondo periodo dell’ordinanza del 20 novembre 1959[^60]sull’assicurazione dei veicoli.
3. Le misure ordinate giusta il capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni. Se non può essere ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, l’autorità cantonale annulla la licenza e distrugge o oblitera le targhe. Restituisce le licenze all’autorità d’immatricolazione annunciandole che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma che sono state distrutte.

##### **Art. 35** Diplomatici e persone con statuto analogo {#chap_4/sec_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--35}
1. I conducenti al beneficio di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l’accertamento dell’identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.
2. I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere sequestrati.
3. La polizia vieta al conducente di proseguire la corsa se egli stesso o il veicolo si trovano in uno stato tale da mettere in grave pericolo la circolazione.[^61]

### **Sezione 3:** Notifiche degli organi di polizia {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 36** Denunce {#chap_4/sec_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--36}
La polizia notifica all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale. Non deve essere fatta nessuna notifica se la denuncia si basa sull’articolo 6 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2016[^62]sulle multe disciplinari.[^63]

##### **Art. 37** Sospetto di inabilità alla guida {#chap_4/sec_3/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--37}
Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all’autorità competente in materia di circolazione stradale.

##### **Art. 38** Difetti dei veicoli {#chap_4/sec_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--38}
La polizia notifica all’autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.

##### **Art. 39** Diplomatici e persone con statuto analogo {#chap_4/sec_3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--39}
La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conducenti al beneficio di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Ciò vale anche se è stata impedita la continuazione della corsa secondo l’articolo 35 capoverso 3. La notifica deve precisare il veicolo e i dati personali del conducente.

## **Capitolo 5:** Informazioni e notifiche tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea {#chap_5}
##### **Art. 40** Trasporto di merci pericolose {#chap_5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--40}
1. Se un conducente di un veicolo o un’impresa di uno Stato membro dell’Unione europea commette infrazioni gravi o ripetute tali da compromettere la sicurezza del trasporto di merci pericolose, le autorità cantonali notificano tali infrazioni alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o in cui l’impresa ha sede. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di prendere i provvedimenti necessari nei confronti dei contravventori o delle imprese interessate.
2. Se il conducente di un veicolo svizzero o un’impresa svizzera commette infrazioni gravi o ripetute in uno Stato membro dell’Unione europea a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nelle imprese interessate, tali autorità ne comunicano l’esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

##### **Art. 41** Periodi di lavoro, di guida e di riposo {#chap_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--41}
1. Se un conducente di uno Stato membro dell’Unione europea commette gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo, le autorità cantonali notificano tali infrazioni e le eventuali misure adottate alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l’impresa del conducente. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di effettuare un controllo nell’impresa interessata e di comunicarne l’esito.
2. Se conducenti svizzeri commettono in uno Stato membro dell’Unione europea gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nell’impresa interessata, tali autorità ne comunicano l’esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

##### **Art. 42** Veicoli utilitari {#chap_5/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--42}
1. Se sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario di uno Stato membro dell’Unione europea, le autorità cantonali lo notificano alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare le misure opportune e di comunicarne l’esito.
2. Se in uno Stato membro dell’Unione europea sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario immatricolato in Svizzera, le autorità cantonali comunicano le misure adottate allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

##### **Art. 43** Notifiche degli Stati membri dell’Unione europea {#chap_5/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--43}
L’USTRA riceve le notifiche degli Stati membri dell’Unione europea sulle infrazioni commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da imprese ivi domiciliate e le trasmette all’autorità cantonale competente.

## **Capitolo 6:** Notifiche e trattamento dei dati {#chap_6}
### **Sezione 1:** Notifiche dei Cantoni {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 44** Notifiche all’USTRA {#chap_6/sec_1/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--44}
1. I Cantoni notificano ogni anno all’USTRA:
a. i dati rilevati durante i controlli delle merci pericolose giusta l’articolo 48 lettera b numero 1;
b. i dati rilevati durante i controlli tecnici giusta l’articolo 48 lettera b numero 2;
c. i dati rilevati durante i controlli dei periodi di lavoro, di guida e di controllo giusta l’articolo 48 lettera b numero 3;
d. il numero delle aziende sottoposte all’OLR 1[^64]domiciliate nel Cantone e il numero di quelle controllate;
e. le infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti stranieri in Svizzera e le sanzioni inflitte, nonché le sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro dell’Unione europea.
2. L’USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura.

##### **Art. 45** Notifiche all’UFT {#chap_6/sec_1/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--45}
1. I Cantoni notificano all’UFT:
a. le infrazioni di cui agli articoli 40–42 e le misure adottate;
b. le altre infrazioni gravi e ripetute constatate nel corso dei controlli eseguiti conformemente alla presente ordinanza.
2. Non devono essere notificate le infrazioni che comportano unicamente una multa disciplinare.
3. D’intesa con l’UFT, l’USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura in caso di infrazioni alle disposizioni sul trasporto di persone e l’ammissione come impresa di trasporto stradale.

### **Sezione 2:** Rapporti dell’USTRA {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 46** {#chap_6/sec_2/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--46}
L’USTRA trasmette:
a. alla Commissione europea:
        1. un rapporto annuale sui controlli delle merci pericolose,
        2. ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché sui controlli tecnici;
b.[^65] al «Forum internazionale dei trasporti» (International Transport Forum, ITF) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo.

### **Sezione 3:** Trattamento dei dati {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 47** Banca dati centrale {#chap_6/sec_3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--47}
1. In collaborazione con i Cantoni e la Direzione generale delle dogane, l’USTRA gestisce una banca dati centrale.
2. La banca dati serve:
a. ad allestire statistiche sulle attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza;
b.[^66] alla stesura del rapporto, destinato alla Commissione europea e all’ITF, concernente le attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza.
3. Non possono essere trattati dati (art. 44–46 e 48) relativi a una persona identificata o identificabile.
4. L’USTRA emana le necessarie istruzioni tecnico-amministrative, segnatamente il regolamento per il trattamento.

##### **Art. 48** Contenuto della banca dati {#chap_6/sec_3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--48}
La banca dati contiene:
a. quali dati statistici:
        1. genere del controllo,
        2. autorità che effettua il controllo,
        3. luogo di controllo,
        4. durata del controllo,
        5. genere e numero dei veicoli controllati nonché numero dei conducenti controllati,
        6. cittadinanza dei conducenti controllati,
        7. Stato d’immatricolazione dei veicoli controllati,
        8. tipo e numero di infrazioni constatate,
        9. tipo e numero delle misure adottate;
b. quali dati del rapporto:
        1. sui controlli delle merci pericolose:
            – volume rilevato o stimato di trasporti di merci pericolose, in tonnellate o in tonnellate/chilometro,
            – numero di controlli effettuati,
            – numero di veicoli controllati, suddivisi secondo lo Stato di immatricolazione,
            – tipo e numero di infrazioni constatate,
            – tipo e numero delle misure adottate;
        2. sui controlli tecnici:
            – numero di veicoli utilitari controllati, suddivisi secondo la categoria dei veicoli e lo Stato d’immatricolazione,
            – tipo e numero dei difetti constatati,
            – tipo e numero delle misure adottate;
        3. sui controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo:
            – numero di conducenti controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo la cittadinanza e secondo il trasporto di persone o di merci,
            – numero di conducenti controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
            – numero dei giorni di lavoro controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
            – numero dei giorni controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
            – numero delle imprese controllate,
            – tipo e numero delle infrazioni constatate.

## **Capitolo 7:** Disposizioni penali e finali {#chap_7}
##### **Art. 49** Disposizioni penali {#chap_7/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--49}
È punito con la multa chi:
a. rifiuta di esibire alle autorità d’esecuzione, su richiesta, le licenze, i permessi, i supporti elettronici di dati e altri documenti di controllo necessari per i controlli secondo la presente ordinanza, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce intenzionalmente informazioni false in occasione di un controllo;
b. rifiuta l’accesso all’azienda alle autorità di controllo in occasione di un controllo aziendale previsto dalla presente ordinanza;
c. ostacola intenzionalmente in altro modo o tenta di vanificare le attività di controllo previste dalla presente ordinanza.

##### **Art. 50** Disposizione transitoria {#chap_7/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--50}
In deroga all’articolo 20, negli anni 2008 e 2009 devono essere effettuati controlli soltanto nel 2 per cento dei giorni lavorativi annui dei conducenti assoggettati all’OLR 1[^67].

##### **Art. 50a** {#chap_7/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--50_a}

##### **Art. 51** Entrata in vigore {#chap_7/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--741.013--51}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.11**
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: RS  **741.51**
[^5]: RS  **822.221**
[^6]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  (RU  **2011**  4929).
[^7]: RS  **822.222**
[^8]: RS  **510.710**
[^9]: [RU  **1972**  666; **1996**  1075; **2006**  3545art. 44 n. 4; **2012**  6291.RU  **2017**  6559all. cifra I]. Vedi ora la LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RS  **314.1** ).
[^10]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^12]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^13]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^14]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^15]: RS  **314.1**
[^16]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^17]: Introdotto dall’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^18]: RS  **631.0**
[^19]: Introdotto dall’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^20]: RS  **740.1**
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  4671).
[^22]: Introdotta dalla cifra I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  2355).
[^23]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^24]: RS  **941.210**
[^25]: Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  2355).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di  metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  7065).
[^27]: Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU  **2011**  2355). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  7065).
[^28]: RS  **741.11**
[^29]: RS  **941.210**
[^30]: RS  **941.210**
[^31]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^34]: RS  **741.11**
[^35]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^36]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^37]: RS  **822.221**
[^38]: RS  **822.222**
[^39]: Nuovo testo gisuta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019  (RU  **2019**  239).
[^40]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU  **2019**  239).
[^41]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU  **2019**  239).
[^42]: RS  **822.221**
[^43]: RS  **822.222**
[^44]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  (RU  **2011**  4929).
[^45]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019  (RU  **2019**  239).
[^46]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  644,686).
[^47]: RS  **741.41**
[^48]: Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giu. 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2003/26/CE, GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37)
[^49]: RS  **741.41**
[^50]: RS  **741.11**
[^51]: Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022  relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 13 nov. 2022.
[^52]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^53]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013 (RU  **2013**  4671). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU  **2015**  2585).
[^54]: RS  **741.11**
[^55]: RS  **741.51**
[^56]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^57]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^58]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  644).
[^59]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2022**  406).
[^60]: RS  **741.31**
[^61]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2015**  2585).
[^62]: RS  **314.1**
[^63]: Nuovo testo del per. giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  529).
[^64]: RS  **822.221**
[^65]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  4671).
[^66]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  4671).
[^67]: RS  **822.221**