741.016

# Ordinanza sulle competenze del DATEC e dell’USTRA relative alla modifica di trattati internazionali in materia di diritto della circolazione stradale

(OCTrIn)

del 20 settembre 2024 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 106*a* della legge federale del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

##### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--1}
La presente ordinanza intende assicurare l’attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--2}
La presente ordinanza non si applica alla conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 novembre 2002[^2]concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

##### **Art. 3** Competenze del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--3}
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:
a. apportare modifiche di particolari tecnici delle regolamentazioni internazionali di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^3]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
b. dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali sulla costruzione e l’equipaggiamento che riguardano particolari tecnici di importanza secondaria;
c. approvare emendamenti all’Accordo europeo del 1° luglio 1970[^4]relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

##### **Art. 4** Competenze dell’Ufficio federale delle strade {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--4}
L’Ufficio federale delle strade può approvare i seguenti emendamenti, purché di portata limitata:
a. emendamenti di trattati internazionali concernenti il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
b. emendamenti all’Accordo del 20 marzo 1958[^5]concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
c. emendamenti agli allegati dell’Accordo del 30 settembre 1957[^6]relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

##### **Art. 5** Modifica di altri atti normativi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--5}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^7]

##### **Art. 6** Disposizione transitoria {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--6}
Le procedure di approvazione in corso al momento dell’entrata in vigore sono disciplinate dal diritto anteriore.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.621**
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: RS  **0.822.725.22**
[^5]: RS  **0.741.411**
[^6]: RS  **0.741.621**
[^7]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2024**  549.