741.13

# Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

del 15 giugno 2012 (Stato 1° ottobre 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale;<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Stato di ebrietà {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.13--1}
L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta:
a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille;
b. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure
c. una quantità di alcol nell’organismo che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.

##### **Art. 2** Concentrazioni di alcol qualificate {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.13--2}
Sono considerate qualificate:
a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille;
b. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.

##### **Art. 3** Diritto previgente: abrogazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.13--3}
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003[^3]concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.13--4}
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2016[^4]

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: FF  **2010**  7455
[^3]: [RU  **2004**  3523]
[^4]: DCF del 1° luglio 2015