741.213.3

# Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro

del 28 settembre 2001 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e<br />delle comunicazioni,

visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale (LCStr);<br />visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 1979[^2]sulla segnaletica stradale (OSStr),

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## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--1}
La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22*a* OSStr) e di zone d’incontro (art. 22*b* OSStr).

##### **Art. 2** Principio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--2}
In tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle velocità massime consentite, occorre tenere presente che le strade devono poter essere praticate da tutti i tipi di veicoli ammessi alla circolazione in quel tratto.

##### **Art. 3** {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--3}

## **Sezione 2:** Misure di diritto della circolazione e configurazione dello spazio stradale {#sec_2}
##### **Art. 4** Misure di diritto della circolazione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--4}
1. Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:
a. lo richiede la sicurezza stradale; o
b. la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi.[^3]
2. L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.

##### **Art. 5** Configurazione dello spazio stradale {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--5}
1. I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona devono essere chiaramente riconoscibili. Le entrate e le uscite dalla zona devono essere evidenziate in modo vistoso affinché ne risulti l’effetto di una porta.
2. Il carattere di zona può essere evidenziato mediante demarcazioni speciali conformi alle pertinenti norme tecniche.
3. Per l’osservanza della velocità massima consentita, se necessario occorre adottare altri provvedimenti, come la posa di elementi morfologici o di moderazione del traffico.

## **Sezione 3:** . {#sec_3}
##### **Art. 6** {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--6}

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 7** Abrogazione di istruzioni {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--7}
Le istruzioni del 1° maggio 1984[^4]concernenti le strade residenziali e le istruzioni del 3 aprile 1989[^5]concernenti la segnaletica per zone delle regolamentazioni del traffico sono abrogate.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.213.3--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.21**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  2163).
[^4]: Non pubblicate nella RU.
[^5]: Non pubblicate nella RU.