741.413

# Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

(OETV 2)

del 16 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1^bis^e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--1}
1. La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.
2. Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^2]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

##### **Art. 2** Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--2}
L’esame d’immatricolazione, l’esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV[^3].[^4]

##### **Art. 3** Definizioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--3}
Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^5]concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

##### **Art. 4** Normative internazionali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--4}
1. Gli atti normativi dell’Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV[^6].
2. Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE[^7], si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell’allegato 2 OETV.
3. Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

##### **Art. 5** Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--5}
L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.

##### **Art. 6** Riconoscimento di omologazioni e certificati UE {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--6}
Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell’articolo 1 capoverso 2 e nell’allegato 1 capitolo 13 dell’accordo del 21 giugno 1999[^8]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3.

##### **Art. 7** Esigenze tecniche {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--7}
1. Nell’allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.
2. Il capoverso 1 non si applica a:
a. veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
c. tipi di veicoli di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

##### **Art. 8** Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--8}
Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV[^9].

##### **Art. 9** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--9}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 5)
### Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--annex-1}
| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| trattore a ruote (T) | trattore (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV[^10]) |
| trattore a cingoli (C) | trattore, veicolo cingolato (art. 26 cpv. 1 OETV) |
| rimorchio (R) | rimorchio per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV) |
| attrezzatura intercambiabile trainata (S) | rimorchio di lavoro (art. 22 OETV) |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 7 cpv. 1)
### Esigenze tecniche {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--annex-2}
1 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
2 Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
3 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
4 …
5 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
6 Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 9)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.413--annex-3}
I

L’ordinanza del 19 giugno 1995[^11]concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è abrogata.

II

L’ordinanza del 2 aprile 2008[^12]sulle macchine è modificata come segue:

…[^13]

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.41**
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  648,688).
[^5]: RS  **741.511**
[^6]: RS  **741.41**
[^7]: I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell’UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.
[^8]: RS  **0.946.526.81**
[^9]: RS  **741.41**
[^10]: RS  **741.41**
[^11]: [RU  **1995**  4171, **1998**  1796art. 1 n. 92475, **2000**  2398, **2002**  3182, **2005**  4181, **2007**  2181, **2009**  5797, **2012**  1915]
[^12]: RS  **819.14**
[^13]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2016**  5197.