741.414

# Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori

(OETV 3)

del 16 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1^bis^e 3 nonché 106 capoversi 1,<br />6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--1}
1. La presente ordinanza disciplina:
a. il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell’Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;
b. le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.
2. Essa si applica ai motoveicoli di cui all’articolo 14 lettere a e b dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^2]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b OETV.

##### **Art. 2** Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--2}
L’esame d’immatricolazione, l’esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV[^3].[^4]

##### **Art. 3** Definizioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--3}
Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^5]concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

##### **Art. 4** Normative internazionali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--4}
1. Gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV[^6].
2. Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE[^7], si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 OETV.
3. Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

##### **Art. 5** Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--5}
L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013.

##### **Art. 6** Riconoscimento di omologazioni e certificati UE {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--6}
1. Le omologazioni generali UE, le omologazioni parziali UE e i certificati di conformità UE rilasciati sulla base degli atti normativi UE menzionati nell’allegato 2 sono riconosciuti.
2. Non sono riconosciuti le omologazioni e i certificati per:
a. i tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013;
b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
c. veicoli speciali (art. 25 cpv. 1 OETV[^8]) e veicoli di lavoro (art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV).

##### **Art. 7** Esigenze tecniche {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--7}
1. Nell’allegato 3 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.
2. Il capoverso 1 non si applica a:
a. veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013;
b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
c. tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013.

##### **Art. 8** Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--8}
Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV[^9].

##### **Art. 9** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--9}
L’ordinanza del 2 settembre 1998[^10]concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è abrogata.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 5)
### Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--annex-1}
| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| motociclo a due ruote (L3e) | motoveicolo secondo l’articolo 14 lettera a OETV[^11]senza carrozzino laterale |
| motociclo a due ruote con sidecar (L4e) | motoveicolo secondo l’articolo 14 lettera a OETV con carrozzino laterale |
| veicolo a motore leggero a due ruote (L1e) | motoleggera (art. 14 lett. b OETV) |
| ciclomotore a due ruote (L1e-B) | motoleggera |
| ciclomotore a tre ruote (L2e) | motoleggera |
| triciclo (L5e-A) | triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV) |
| triciclo commerciale (L5e-B) | triciclo a motore |
| quadriciclo leggero (L6e) | quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV) |
| quad da strada leggero (L6e-A) | quadriciclo leggero a motore |
| quadrimobile leggera (L6e-B) | quadriciclo leggero a motore |
| quadrimobile pesante (L7e) | quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV) |
| quad da strada pesante (L7e-A) | quadriciclo a motore |
| quad entro/fuori strada pesante (L7e‑B) | quadriciclo a motore |
| quad entro/fuori strada (L7e-B1) | quadriciclo a motore |
| buggy con sedili affiancati (L7e-B2) | quadriciclo a motore |
| quadrimobile pesante (L7e-C) | quadriciclo a motore |
| ciclo a propulsione (L1e-A) | ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV)<br>oppure<br>ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV)<br>oppure<br>ciclomotore pesante (art. 18 lett. e OETV) |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 6 cpv. 1)
### Riconoscimento di omologazioni e certificati UE {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--annex-2}
1 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
3 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
4 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
5 Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 7 cpv. 1)
### Esigenze tecniche {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--annex-3}
1 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
2 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
3 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
4 Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.41**
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  649,689).
[^5]: RS  **741.511**
[^6]: RS  **741.41**
[^7]: I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente sul sito web dell’UNECEwww.unece.org> Our Work > Programmes > Transport > Vehicle Regulations > Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.
[^8]: RS  **741.41**
[^9]: RS  **741.41**
[^10]: [RU  **1998**  2487, **2000**  2403, **2002**  3184, **2003**  1824, **2009**  5803, **2012**  1919, **2015**  509]
[^11]: RS  **741.41**