741.58

# Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione

(OSIAC)

del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89*g* capoverso 2, 89*h* e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale (LCStr);<br />visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020[^2]sulla protezione dei dati (LPD);<br />visti gli articoli 57*r* e 57*s* della legge del 21 marzo 1997[^3]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,[^4]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--1}
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).

##### **Art. 2** Struttura e finalità del sistema d’informazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--2}
Il SIAC è costituito da quattro sottosistemi che fungono da supporto alle autorità coinvolte della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 89*b* LCStr:
a. il SIAC Veicoli è impiegato per l’ammissione di veicoli alla circolazione stradale e per lo svolgimento di altri compiti connessi ai veicoli;
b. il SIAC Persone è impiegato per l’ammissione di persone alla circolazione stradale e per il rilascio di carte tachigrafiche;
c. il SIAC Provvedimenti è impiegato per l’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti;
d. il SIAC Valutazione è impiegato per la valutazione dei dati memorizzati nel SIAC.

##### **Art. 3** Competenze dell’Ufficio federale delle strade {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--3}
1. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce il SIAC e ne è responsabile.
2. È responsabile affinché il trattamento dei dati e l’utilizzo del sistema d’informazione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica.
3. È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.
4. Coordina le proprie attività con le autorità coinvolte nel SIAC.
5. Emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.

## **Sezione 2:** Sottosistema SIAC Veicoli {#sec_2}
##### **Art. 4** Contenuto {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--4}
Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all’immatricolazione:[^5]
a. i dati relativi al veicolo conformemente all’allegato 1 numero 1;
b. i dati relativi al detentore conformemente all’allegato 1 numero 2;
c. i dati relativi alla targa conformemente all’allegato 1 numero 3.

##### **Art. 5** Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--5}
1. Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.
1bis. L’USTRA registra nel SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC.[^6]
2. I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veicolo di cui all’allegato 1 numeri 11–14.
3. Gli organi di polizia nonché gli organi doganali con compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati sul blocco e sullo sblocco di veicoli e targhe oggetto di segnalazioni di ricerca, registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016[^7].
4. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^8]trasmette al SIAC i dati necessari per il controllo di sdoganamento e imposizione fiscale secondo la legge federale del 21 giugno 1996[^9]sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut). Esso può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione.
5. L’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette al SIAC i dati necessari per il razionamento del carburante nonché l’occupazione e il noleggio di veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approvvigionamento economico del Paese.
6. Gli assicuratori trasmettono al SIAC i dati di cui all’allegato 1 lettera A numero 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1959[^10]sull’assicurazione dei veicoli nonché i dati relativi alla sospensione o alla cessazione dell’assicurazione.

## **Sezione 3:** Sottosistema SIAC Persone {#sec_3}
##### **Art. 6** Contenuto {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--6}
Il sottosistema SIAC Persone contiene:
a. per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera:
        1. i dati relativi al titolare conformemente all’allegato 2 numero 11,
        2. i dati relativi alla licenza conformemente all’allegato 2 numero 12,
        3. i dati relativi alla categoria conformemente all’allegato 2 numero 13;
b. per quanto riguarda le carte tachigrafiche:
        1. i dati relativi alle carte del conducente conformemente all’allegato 2 numero 21,
        2. i dati relativi alle carte dell’officina conformemente all’allegato 2 numero 22,
        3. i dati relativi alle carte dell’azienda conformemente all’allegato 2 numero 23,
        4. i dati relativi alle carte di controllo conformemente all’allegato 2 numero 24.

##### **Art. 7** Competenza per la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni a condurre {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--7}
1. Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 6 lettera a che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.
2. Gli organi di polizia nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati relativi al ritiro di una licenza di condurre e ai divieti di circolare ordinati sul posto. La registrazione nel SIAC si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l’autorità competente per il ritiro non abbia tramesso modifiche dei dati.

##### **Art. 8** Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle carte tachigrafiche {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--8}
1. L’USTRA registra nel SIAC i dati relativi alle carte del conducente e alle carte dell’azienda di cui all’allegato 2 numeri 21 e 23 nonché le relative modifiche.
2. Le autorità cantonali competenti (art. 23 cpv. 1 dell’O del 19 giu. 1995[^11]per gli autisti, OLR 1) trasmettono al SIAC i dati relativi alle carte di controllo di cui all’allegato 2 numero 24 nonché le relative modifiche.
3. L’UDSC trasmette al SIAC i dati relativi alle carte dell’officina di cui all’allegato 2 numero 22 nonché le relative modifiche.

## **Sezione 4:** Sottosistema SIAC Provvedimenti {#sec_4}
##### **Art. 9** Contenuto {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--9}
Il sottosistema SIAC Provvedimenti contiene i dati, elencati nell’allegato 3, relativi ai provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 89*c* lettera d LCStr riguardanti le persone domiciliate in Svizzera e all’estero.

##### **Art. 10** Competenza per la trasmissione dei dati {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--10}
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 9 che rientrano nel loro ambito di competenza.

## **Sezione 5:** Sottosistema SIAC Valutazione {#sec_5}
##### **Art. 11** Contenuto {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--11}
1. Il sottosistema SIAC Valutazione contiene, in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati registrati nei sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti.
2. Il numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone) e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel SIAC Valutazione.

##### **Art. 12** Trasferimento dei dati {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--12}
1. I dati sono trasferiti dai sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti al sottosistema SIAC Valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.
2. La pseudonimizzazione è effettuata:
a. per i dati personali, utilizzando il rispettivo PIN SIAC Persone;
b. per i dati relativi al veicolo, utilizzando il rispettivo numero di matricola.

##### **Art. 13** Valutazione e collegamento con i dati contenuti in altre fonti {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--13}
1. Ai fini di cui all’articolo 89*b* lettere h e i LCStr, l’USTRA può:
a. collegare tra loro i dati del SIAC Valutazione e valutarli;
b. collegare i dati del SIAC Valutazione con dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema di informazione sugli incidenti stradali e valutarli;
c. collegare i dati del SIAC Valutazione con dati tecnici contenuti in altre fonti e valutarli.
2. Al collegamento con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) o con dati rilevati nel quadro della legge del 9 ottobre 1992[^12]sulla statistica federale (LStat) si applica l’articolo 14*a* LStat.

## **Sezione 6:** Disposizioni comuni {#sec_6}
##### **Art. 14** Qualità e rettifica dei dati {#sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--14}
1. L’autorità che registra o trasmette al SIAC i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. L’autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.
2. L’USTRA verifica la completezza e l’attendibilità dei dati registrati nel SIAC. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.

##### **Art. 15** Trasmissione di dati {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--15}
La trasmissione di dati al SIAC deve avvenire attraverso le interfacce e le procedure per il confronto dei dati definite dall’USTRA.

##### **Art. 16** Trattamento dei dati e accesso mediante procedura di richiamo {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--16}
1. .[^13]
2. I servizi che possono accedere ai dati del SIAC mediante procedura di richiamo in virtù dell’articolo 89*e* LCStr designano le persone autorizzate a tal fine.

##### **Art. 17** Statistiche e registri {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--17}
1. L’USTRA pubblica annualmente:
a. una statistica sulle autorizzazioni a condurre;
b. una statistica sui provvedimenti amministrativi.
2. Ogni anno compila un registro delle officine autorizzate e delle relative carte. Nel registro sono elencate le officine autorizzate all’installazione, all’esame successivo e alla riparazione di tachigrafi conformemente all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^14]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.[^15]
3. L’UST pubblica la statistica dei veicoli conformemente all’articolo 127 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976[^16]sull’ammissione alla circolazione.
4. L’USTRA tiene un registro pubblico dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli. Nel registro possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell’approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione.[^17]

##### **Art. 18** Comunicazione dei dati {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--18}
1. Sulla base di una convenzione sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l’USTRA mette a disposizione del Centro danni DDPS i dati del SIAC Veicoli necessari all’adempimento dei suoi compiti legali.
2. L’USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati i dati del SIAC relativi ai detentori di veicoli e alle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Sono esclusi i dati personali degni di particolare protezione. A tal fine stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al SIAC Valutazione.
3. Si può rinunciare a un’apposita convenzione se vengono messi a disposizione esclusivamente informazioni anonimizzate o dati tecnici.
4. L’USTRA può rendere accessibili anche al pubblico informazioni anonimizzate o dati tecnici.
5. La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD, dall’ordinanza del 31 agosto 2022[^18]relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché dalla LStat[^19]e dall’ordinanza del 30 aprile 2025[^20]sulla statistica federale.[^21]

##### **Art. 19** Scambio di dati con autorità estere {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--19}
1. I dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede.
2. Per verificare l’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13*b* capoverso 4 OLR 1[^22]è consentito lo scambio di dati con le competenti autorità estere.
3. L’USTRA può ottenere i dati necessari per l’immatricolazione di veicoli da autorità estere anche per via elettronica.[^23]

##### **Art. 20** Sicurezza dei dati {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--20}
1. I servizi autorizzati all’accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.

##### **Art. 21** Contrassegnazione dei dati non più attuali {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--21}
1. Dopo il ritiro dalla circolazione di un veicolo, i relativi dati contenuti nel SIAC Veicoli devono essere contrassegnati di conseguenza.
2. Se una persona rinuncia a un’autorizzazione a condurre o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.
3. Dopo la scadenza di una carta tachigrafica, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.
4. Se una persona o un’azienda rinuncia a una carta tachigrafica o se l’autorità competente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

##### **Art. 22** Distruzione e archiviazione dei dati {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--22}
1. I dati non più attuali relativi ad autorizzazioni a condurre o carte tachigrafiche (art. 21 cpv. 2–4) vengono distrutti nel SIAC Persone entro dieci anni dal momento in cui sono stati contrassegnati.
2. I dati relativi a rifiuti, revoche e divieti di fare uso di autorizzazioni a condurre nonché divieti di circolare vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo la loro scadenza o annullamento, quelli relativi ad altri provvedimenti cinque anni dopo il loro passaggio in giudicato.
3. I dati relativi all’annullamento di licenze di condurre in prova vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo il rilascio di una nuova licenza.
4. Se viene registrato un nuovo provvedimento relativo a una persona, i dati di tutti quelli precedentemente disposti contro la stessa vengono distrutti soltanto dopo la scadenza dell’ultimo termine di conservazione.
5. Se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti tutti i dati relativi ai provvedimenti che la riguardano.
6. I dati contenuti nel SIAC Veicoli e nel SIAC Valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.
7. I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 23** Adeguamento degli allegati 1 e 2 {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--23}
L’USTRA può modificare le variabili riportate negli allegati 1 e 2.

##### **Art. 24** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--24}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

##### **Art. 25** Entrata in vigore {#sec_7/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--25}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 4)
### Dati del sottosistema SIAC Veicoli {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1}
#### **1** Veicolo {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1}
##### **11** Dati identificativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1/lvl_11}
– numero di matricola
– numero di telaio

##### **12** Dati amministrativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1/lvl_12}
– messa in o fuori circolazione
– licenza di circolazione
– indirizzo del luogo di stanza
– indirizzo del conducente
– controllo periodico del veicolo
– veicolo sostitutivo

##### **13** Dati relativi al tipo di veicolo {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1/lvl_13}
– numero dell’approvazione generale o dell’approvazione del tipo
– marca
– tipo

##### **14** Dati tecnici {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1/lvl_14}

##### **15** Dati assicurativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1/lvl_15}

##### **16** Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_1/lvl_16}
– blocco
– controllo di sdoganamento e imposizione secondo la LIAut[^24]
– riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
– razionamento di carburante nonché requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.

#### **2** Detentore {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_2}
##### **21** Dati identificativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_2/lvl_21}
– identificazione del detentore

##### **22** Dati amministrativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_2/lvl_22}
– tipo di persona
– nome o ragione sociale
– indirizzo
– data di nascita
– luogo di origine o di nascita
– nazionalità
– sesso
– lingua
– riservatezza informazioni

#### **3** Targa {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_3}
##### **31** Dati identificativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_3/lvl_31}
– identificazione della targa

##### **32** Dati amministrativi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_3/lvl_32}
– messa in o fuori circolazione
– riservatezza informazioni

##### **33** Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-1/lvl_3/lvl_33}
– blocco
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 6)
### Dati del sottosistema SIAC Persone {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2}
#### **1** Autorizzazioni a condurre {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_1}
##### **11** Titolare {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_1/lvl_11}
###### **111** Elementi identificativi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_1/lvl_11/lvl_111}
– numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

###### **112** Dati relativi al conducente autorizzato {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_1/lvl_11/lvl_112}
– nome
– data di nascita
– luogo di origine o di nascita
– nazionalità
– sesso
– foto formato passaporto digitalizzata
– data di inserimento della foto digitalizzata
– firma digitalizzata
– data di inserimento della firma digitalizzata
– data di partecipazione alla formazione complementare
– data dell’ultima visita medica di controllo
– data della prossima visita medica di controllo
– frequenza della visita medica di controllo
– indirizzo
– Cantone competente

##### **12** Licenza {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_1/lvl_12}
– tipo di licenza
– stato della licenza
– numero della licenza
– numero della carta vergine
– data di rilascio
– autorità di rilascio
– data di scadenza
– indicazioni supplementari
– sospensione della licenza (dal / al)
– autorità responsabile della sospensione

##### **13** Categoria {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_1/lvl_13}
– categoria di licenza
– sospensione della categoria
– autorità responsabile della sospensione
– data di rilascio
– luogo d’esame (Cantone o Stato)
– data di scadenza
– limitazioni

#### **2** Carte tachigrafiche {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2}
##### **21** Carta del conducente {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_21}
###### **211** Dati identificativi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_21/lvl_211}
– numero di identificazione del titolare
– numero di identificazione della carta
– numero di identificazione personale del titolare (PIN SIAC Persone)

###### **212** Dati relativi al titolare {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_21/lvl_212}
– nome
– data di nascita
– luogo di origine o di nascita
– nazionalità
– sesso
– foto formato passaporto digitalizzata
– data di inserimento della foto digitalizzata
– firma digitalizzata
– data di inserimento della firma digitalizzata
– indirizzo
– dati relativi alla licenza di condurre

###### **213** Dati relativi alla carta {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_21/lvl_213}
– stato della carta
– lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
– numero di identificazione del certificato della carta
– data della richiesta
– data di ricezione
– data di rilascio
– autorità di rilascio
– inizio del periodo di validità
– fine del periodo di validità

##### **22** Carta dell’officina {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_22}
###### **221** Dati identificativi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_22/lvl_221}
– numero di identificazione dell’officina
– numero di identificazione del tecnico d’officina
– numero di identificazione della carta

###### **222** Dati relativi all’officina {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_22/lvl_222}
– nome o ragione sociale
– indirizzo
– sede dell’officina
– autorizzazione
– certificato di controllo

###### **223** Dati relativi al tecnico d’officina {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_22/lvl_223}
– nome
– data di nascita
– luogo di origine o di nascita
– nazionalità
– sesso
– data dell’ultimo corso per tecnico
– indirizzo

###### **224** Dati relativi alla carta {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_22/lvl_224}
– stato della carta
– lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
– numero di identificazione del certificato della carta
– data della richiesta
– data di ricezione
– data di rilascio
– autorità di rilascio
– inizio del periodo di validità
– fine del periodo di validità

##### **23** Carta dell’azienda {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_23}
###### **231** Dati identificativi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_23/lvl_231}
– numero di identificazione dell’azienda
– numero di identificazione della carta

###### **232** Dati relativi all’azienda {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_23/lvl_232}
– nome o ragione sociale
– indirizzo
– sede dell’azienda
– numero dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada

###### **233** Dati relativi alla carta {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_23/lvl_233}
– stato della carta
– lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
– numero di identificazione del certificato della carta
– data della richiesta
– data di ricezione
– data di rilascio
– autorità di rilascio
– inizio del periodo di validità
– fine del periodo di validità

##### **24** Carta di controllo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_24}
###### **241** Dati identificativi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_24/lvl_241}
– numero di identificazione dell’autorità di controllo
– numero di identificazione della carta

###### **242** Dati relativi all’autorità di controllo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_24/lvl_242}
– denominazione e funzione
– indirizzo

###### **243** Dati relativi alla carta {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-2/lvl_2/lvl_24/lvl_243}
– stato della carta
– lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
– numero di identificazione del certificato della carta
– data della richiesta
– data di ricezione
– data di rilascio
– autorità di rilascio
– inizio del periodo di validità
– fine del periodo di validità
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 9)
### Dati del sottosistema SIAC Provvedimenti {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-3}
#### **1** Provvedimenti amministrativi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-3/lvl_1}
##### **11** Dati identificativi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-3/lvl_1/lvl_11}
– numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

##### **12** Dati relativi alla licenza di condurre {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-3/lvl_1/lvl_12}
– tipo
– categorie

##### **13** Dati relativi ai provvedimenti {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-3/lvl_1/lvl_13}
– tipo di provvedimenti
– durata in mesi nonché inizio e fine dei provvedimenti
– motivi all’origine dei provvedimenti
– menzione se i provvedimenti derivano da fatti commessi all’estero
– indicazione di eventuali incidenti provocati da un’infrazione
– tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione
– menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera
– data dell’infrazione
– autorità cui compete la decisione
– data della decisione
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 24)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.58--annex-4}
I

Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 23 agosto 2000[^25]concernente il registro delle autorizzazioni a condurre;
2. l’ordinanza del 18 ottobre 2000[^26]sul registro ADMAS;
3. l’ordinanza del 3 settembre 2003[^27]sul registro MOFIS;
4. l’ordinanza del 29 marzo 2006[^28]sul registro delle carte per l’odocronografo.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^29]

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **235.1**
[^3]: RS  **172.010**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  652).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  652).
[^6]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  652).
[^7]: RS  **361.0**
[^8]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^9]: RS  **641.51**
[^10]: RS  **741.31**
[^11]: RS  **822.221**
[^12]: RS  **431.01**
[^13]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° ott. 2023 (RU  **2023**  474).
[^14]: RS  **741.41**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  652,690).
[^16]: RS  **741.51**
[^17]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  652).
[^18]: RS  **235.11**
[^19]: RS  **431.01**
[^20]: RS  **431.011**
[^21]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 11 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  318).
[^22]: RS  **822.221**
[^23]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  652).
[^24]: RS  **641.51**
[^25]: [RU  **2000**  2300; **2002**  3316; **2003**  3375; **2004**  5071; **2006**  1685; **2007**  105; **2010**  1653; **2011**  3903]
[^26]: [RU  **2000**  2800; **2002**  3320; **2004**  2871,5073; **2007**  107,5043; **2010**  1655]
[^27]: [RU  **2003**  3376; **2007**  109; **2008**  4943I 18; **2010**  1657]
[^28]: [RU  **2006**  1703; **2011**  3911]
[^29]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2018**  4997.