741.694.541

# Ordinanza che disciplina il contingentamento del traffico triangolare impropriamente detto (trasporto di merci) con autoveicoli pesanti immatricolati in Italia

del 30 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 103 e 106 capoverso 8 della legge federale del 19 dicembre 1958[^1]sulla circolazione stradale,

ordina:

##### **Art. 1** Traffico triangolare impropriamente detto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--1}
Il traffico triangolare impropriamente detto comprende qualsiasi trasporto di merci tra la Svizzera e un Paese terzo con autoveicoli immatricolati in Italia, sempre che questi ultimi non transitino sul territorio italiano.

##### **Art. 2** Contingente {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--2}
1. Il traffico triangolare impropriamente detto con la Svizzera (trasporto di merci), effettuato con autoveicoli immatricolati in Italia, soggiace a contingentamento.
2. Ne sono esentati gli autoveicoli con un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.
3. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)[^2]fissa il contingente annuo.

##### **Art. 3** Assegnazione del contingente {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--3}
1. Il DATEC assegna il contingente alle autorità italiane.
2. L’Ufficio federale dei trasporti comunica al Ministero dei trasporti italiano, all’inizio di ogni anno civile, il contingente annuo.

##### **Art. 4** Autorità svizzere {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--4}
1. Il foglio di legittimazione deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità svizzere.
2. Al passaggio del confine, il foglio di legittimazione deve essere presentato agli agenti doganali svizzeri per la timbratura.

##### **Art. 5** Disposizione penale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--5}
Chiunque non ottempera all’obbligo di presentare il foglio di legittimazione e di farlo timbrare è punito con la multa.[^3]

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS  **311.0** ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3459).