741.712

# Ordinanza del DFF concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali

del 30 ottobre 2011 (Stato 1° dicembre 2023)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 19 della legge del 19 marzo 2010[^1]sul contrassegno stradale (LUSN),

ordina:

##### **Art. 1** Compenso per prestazioni fornite da Cantoni e terzi incaricati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.712--1}
1. Il compenso per prestazioni fornite dai Cantoni e da terzi incaricati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 16 giugno 2023[^2]sul contrassegno stradale ammonta al 9,8 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti.[^3]
2. Per le tasse e le imposte statali versate sul compenso per prestazioni è concesso un compenso supplementare pari all’importo della tassa o dell’imposta. Per le persone assoggettate all’IVA in Svizzera, il compenso supplementare è calcolato secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 della legge del 12 giugno 2009[^4]sull’IVA, applicato alle prestazioni imponibili all’aliquota normale.

##### **Art. 2** Compenso per prestazioni fornite dall’UDSC {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.712--2}
1. Il compenso per prestazioni fornite dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^5]ammonta al 2,5 per cento delle entrate provenienti dalla vendita di tutti i contrassegni (entrate lorde).
2. All’UDSC spetta inoltre un compenso per i costi che gli derivano se i seguenti compiti sono delegati a terzi in virtù dell’articolo 18 capoversi 3 e 4 LUSN:
a. il controllo;
b. la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo al confine.[^6]

##### **Art. 3** Diritto previgente: abrogazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.712--3}
L’ordinanza del 7 novembre 1994[^7]disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale è abrogata.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.712--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.

[^1]: RS  **741.71**
[^2]: RS  **741.711**
[^3]: Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFF del 28 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023  (RU  **2023**  562).
[^4]: RS  **641.20**
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFF del 28 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023  (RU  **2023**  562).
[^7]: [RU  **1994**  3009, **2000**  2743]