741.81

# Legge federale concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale

(Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)

del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 37^bis^della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1976[^2],

decreta:

## **Capo primo:** Contributo alla prevenzione degli infortuni {#chap_1}
##### **Art. 1** Riscossione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--1}
1. Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
2. Il contributo ammonta all’1 per cento al massimo del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale.
3. Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali».
4. La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall’obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni.

##### **Art. 2** Impiego {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--2}
1. I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
2. È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l’edilizia stradale e la polizia della circolazione.

## **Capo secondo:** Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali {#chap_2}
##### **Art. 3** Istituzione {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--3}
La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.

##### **Art. 4** Compiti {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--4}
1. Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio.
2. Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l’impiego.

##### **Art. 5** Organi {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--5}
Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e la segreteria.

##### **Art. 6** Commissione amministrativa {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--6}
1. La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati.
2. La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze:
a. emana un regolamento d’organizzazione e un regolamento sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni;
b. stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative;
c. esamina e approva i conti e il rapporto annuali;
d. decide sull’impiego dei mezzi nel singolo caso;
e. presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni.

##### **Art. 7** Segreteria {#chap_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--7}
1. La segreteria è l’organo esecutivo.
2. È tenuta dall’Ufficio federale delle strade[^3]. Il Fondo ne assume le spese.[^4]

##### **Art. 8** Vigilanza {#chap_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--8}
1. Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2. Il regolamento d’organizzazione e quello sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.

## **Capo terzo:** Protezione giuridica, sanzioni {#chap_3}
##### **Art. 9** Protezione giuridica {#chap_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--9}
1. Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.[^5]
2. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

##### **Art. 10** Sorveglianza e sanzioni {#chap_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--10}
1. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.[^6]
2. È applicabile l’articolo 86 della legge del 17 dicembre 2004[^7]sulla sorveglianza degli assicuratori.
3. Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all’assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell’autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.[^8]

## **Capo quarto:** Disposizioni finali {#chap_4}
##### **Art. 11** Esecuzione {#chap_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--11}
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

##### **Art. 12** Disposizione transitoria {#chap_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--12}
Il Consiglio federale può, fino alla designazione degli organi del Fondo, delegarne i compiti alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».

##### **Art. 13** Referendum ed entrata in vigore {#chap_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--741.81--13}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1977[^9]

[^1]: [CS **1** 3]
[^2]: FF  **1976**  I 1085
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I 22 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU  **1993**  325).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. 74 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS  **173.32** ).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS  **956.1** ).
[^7]: RS  **961.01**
[^8]: Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS  **956.1** ).
[^9]: DCF del 13 dic. 1976 (RU **1976** 2734).