741.817

# Regolamento concernente l’organizzazione del Fondo di sicurezza stradale

del 9 giugno 2004 (Stato 1° ottobre 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004

La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale,

visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 giugno 1976[^1]sul contributo alla prevenzione degli infortuni,

ordina:

##### **Art. 1** Organi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--1}
Gli organi del Fondo sono la Commissione amministrativa e il Segretariato.

##### **Art. 2** Commissione amministrativa {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--2}
1. La Commissione amministrativa è composta da almeno:
a. due rappresentanti dell’Amministrazione federale;
b. due rappresentanti dei Cantoni;
c. un rappresentante del settore assicurativo;
d. tre rappresentanti di diversi settori specialistici della circolazione stradale;
e. quattro rappresentanti di associazioni e organizzazioni del settore della circolazione stradale, di cui almeno un rappresentante del traffico non motorizzato.[^2]
2. La Commissione amministrativa forma un comitato d’esperti ed è autorizzata a:
a. creare gruppi di lavoro o conferire mandati a terzi per espletare determinati compiti;
b. nominare un relatore tra i membri della Commissione oppure consultare specialisti esterni per esaminare singole domande.

##### **Art. 3** Compiti della Commissione amministrativa {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--3}
1. Le competenze e gli obblighi della Commissione amministrativa si evincono dall’articolo 6 della legge del 25 giugno 1976 sul contributo alla prevenzione degli infortuni e dall’articolo 5 dell’ordinanza del 13 dicembre 1976[^3]sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
2. La Commissione amministrativa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. fissa il preventivo e i temi prioritari;
b.[^4] prende le decisioni sulle pratiche che non ha delegato al Segretariato.

##### **Art. 4** Sedute e procedura scritta {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--4}
1. La Commissione amministrativa si riunisce almeno due volte l’anno in seduta ordinaria.
2. La Commissione può deliberare validamente se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, il Presidente vota come gli altri membri e, in caso di parità di voti, decide.
4. In casi urgenti, la decisione può essere presa per scritto. La domanda è accolta se è approvata da due terzi dei membri.

##### **Art. 5** Obbligo del segreto {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--5}
I membri della Commissione amministrativa sottostanno all’obbligo del segreto nei confronti di terzi. Tale obbligo persiste anche dopo la cessazione dell’attività in seno alla Commissione.

##### **Art. 6** Obbligo di ricusazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--6}
1. I membri della Commissione amministrativa si ricusano se:
a. hanno un interesse personale all’affare trattato;
b. sono vincolati ad una delle parti interessate da un rapporto di lavoro o di mandato oppure hanno svolto attività in favore di una parte nell’affare in questione;
c. potrebbero essere prevenuti nell’affare per altri motivi.
2. Se la ricusazione è contestata, decide la Commissione amministrativa ad esclusione del membro in questione.

##### **Art. 7** Compiti del Presidente {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--7}
1. Il Presidente dirige le sedute della Commissione e controlla i lavori del Segretariato.
2. Il Presidente è il diretto superiore del Segretario.
3. Il Presidente è autorizzato a conferire mandati fino ad un ammontare di 30 000 franchi e ad approvare domande di aiuto finanziario.
4. Il Presidente è responsabile degli investimenti finanziari effettuati a breve e a medio termine, possibilmente senza rischi, con i contributi accumulati e non ancora versati. Esso informa regolarmente la Commissione amministrativa sulla situazione attuale.
5. Il Presidente può ordinare una verifica dei conti relativi alle domande accolte presso una società fiduciaria.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--8}

##### **Art. 9** Segretariato {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--9}
1. Il Segretariato opera secondo le direttive del manuale sull’organizzazione e ha i compiti e le competenze seguenti:
a. rappresentanza del Fondo verso l’esterno in occasione di manifestazioni pubbliche e nei confronti di organizzazioni;
b. direzione dei progetti decisi dalla Commissione amministrativa, ad esempio dei programmi prioritari;
c. controllo e sorveglianza dei progetti in corso;
d. istruzione delle domande di aiuto finanziario prima che siano sottoposte alla Commissione amministrativa;
e. organizzazione delle sedute e trasmissione della relativa documentazione ai membri della Commissione amministrativa, di regola due settimane prima della seduta;
f. esecuzione delle decisioni della Commissione amministrativa.
2. Il Segretariato opera in modo autonomo nel quadro del bilancio previsto per i costi amministrativi.

##### **Art. 10** Conto annuale/Rapporto annuale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--10}
1. Il conto annuale del Fondo è esaminato da una società fiduciaria riconosciuta. Essa è nominata per la durata di una legislatura.
2. Dopo la revisione dei conti, il conto annuale e il rapporto annuale sono sottoposti alla Commissione amministrativa e, in seguito, al Consiglio federale per approvazione.

##### **Art. 11** Modifiche del presente regolamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--11}
Qualsiasi modifica del presente regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei membri della Commissione amministrativa e dal Consiglio federale.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.817--12}
1. Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2004 e sostituisce il regolamento dell’8 settembre 1997[^5].
2. L’articolo 2 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

[^1]: RS  **741.81**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I della Commissione amministrativa del 31 gen. 2019, approvata dal CF il 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU  **2019**  2671).
[^3]: RS  **741.811**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I della Commissione amministrativa del 31 gen. 2019, approvata dal CF il 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU  **2019**  2671).
[^5]: Non pubblicato nella RU.