742.102

# Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici

(OEm-TP)[^1]

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40*a* ^septies^capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957[^2]sulle ferrovie (Lferr);<br />visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge del 20 marzo 2009[^3]sul trasporto di viaggiatori (LTV);<br />visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^4]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,[^5]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--1}
La presente ordinanza disciplina:
a.[^6] gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;
b. gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell’esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci;
c.[^7] le tasse annue di privativa negli ambiti elencati alla lettera a;
d.[^8] gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.

##### **Art. 1a** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--1_a}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^9]sugli emolumenti.

##### **Art. 2** Obbligo di pagare gli emolumenti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--2}
L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.

##### **Art. 3** Esenzione dagli emolumenti e dalle tasse {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--3}
1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione sono esentate dagli emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore.
2. Le autorità cantonali e comunali non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore. Gli emolumenti sono invece dovuti quando le stesse chiedono una concessione o un’autorizzazione federale oppure rendono necessaria una prestazione in qualità di titolari di una tale concessione o autorizzazione.
3. .[^10]
4. .[^11]

##### **Art. 4** Tipi di emolumenti e di tasse {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--4}
Nella presente ordinanza s’intendono per:
a.[^12] Emolumenti per concessioni o autorizzazioni: l’emolumento per l’esame delle domande di rilascio, rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un’autorizzazione, come pure di proroga dei termini fissati in una concessione o in un’autorizzazione.
b. Emolumenti di vigilanza:
        1. l’emolumento per approvazione di piani: l’emolumento per l’esame e l’approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l’omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;
        2. l’emolumento per autorizzazione d’esercizio: l’emolumento per la prova e il collaudo nonché il rilascio e la modifica dell’autorizzazione d’esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;
        3.[^13] .
        4.[^14] l’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli periodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di filobus.
c.[^15] Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini conoscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti.
d.[^16] .
e.[^17] Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.

##### **Art. 5** {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--5}

##### **Art. 6** Calcolo degli emolumenti e delle tasse {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--6}
1. Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se sono stabiliti importi limite al posto di un importo forfettario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, senza superare se del caso gli importi limite stabiliti.[^18]
2. La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità della concessione o dell’autorizzazione in base alle aliquote annue fissate. Se la durata di validità non supera i sei mesi si applica la metà dell’aliquota annua, se è superiore ai sei mesi si applica l’aliquota intera.[^19]

##### **Art. 7** Emolumenti in funzione del tempo impiegato {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--7}
1. L’emolumento in funzione del tempo impiegato è compreso tra 100 e 200 franchi per ogni ora di lavoro.[^20]
2. La tariffa oraria è stabilita entro i limiti di cui al capoverso 1, a seconda delle conoscenze specialistiche richieste e della funzione del personale che esegue il lavoro, dell’interesse pubblico nonché dell’interesse o del tornaconto della persona tenuta a pagare l’emolumento.[^21]

##### **Art. 8** Supplemento di emolumento {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--8}
Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell’assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.

##### **Art. 9** Riduzione o condono di emolumenti e tasse {#sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--9}
1. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’onere di lavoro è esiguo.[^22]
2. La Confederazione può condonare gli emolumenti e le tasse integralmente o parzialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale.[^23]
3. Di regola, non sono riscossi emolumenti per l’approvazione di atti normativi cantonali, per la concessione di contributi finanziari come pure per la trattazione di questioni riguardanti il personale della Confederazione.

##### **Art. 10** Preventivo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--10}
1. Su richiesta, l’assoggettato è informato sugli emolumenti, sulle tasse e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto.[^24]
2. Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emolumenti, le tasse e le spese presumibili.[^25]
3. Queste informazioni sono fornite gratuitamente.

##### **Art. 11** Riscossione degli emolumenti e delle tasse {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--11}
1. La prestazione non è fornita se l’anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate.
2. Gli emolumenti e le tasse posso essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

##### **Art. 12** Rimborso degli emolumenti e delle tasse {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--12}
1. Gli anticipi versati sugli emolumenti e sulle tasse sono rimborsati:
a. per l’importo che supera le spese dell’UFT[^26], quando l’assoggettato ritira la sua domanda prima della decisione; la tassa di privativa è, in tal caso, rimborsata integralmente;
b. per l’ammontare che supera l’emolumento e la tassa fissati;
c. per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confederazione assume la costruzione e l’esercizio.
2. In caso di rinuncia alla concessione o all’autorizzazione almeno un anno prima della sua scadenza, la tassa di privativa è, su domanda, rimborsata proporzionalmente.
3. Gli emolumenti o le tasse non sono rimborsati se la concessione o l’autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un’infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali.

##### **Art. 13** Decisione sugli emolumenti e sulle tasse {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--13}
1. Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione.
2. Questa stabilisce le modalità di pagamento.

##### **Art. 14** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--14}

##### **Art. 15** Scadenza {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--15}
1. La tassa scade:[^27]
a. 30 giorni dopo la notifica della decisione;
b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato.
2. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.

##### **Art. 16** Prescrizione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--16}
1. Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.
2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

## **Sezione 2:** Concessioni, autorizzazioni e tasse di privativa {#sec_2}
##### **Art. 17** Emolumenti di base per concessione d’infrastruttura ferroviaria, concessione unitaria, concessione per il trasporto a fune e concessione per il trasporto di viaggiatori con filobus {#sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--17}
1. Sono riscossi i seguenti emolumenti di base:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. rilascio o estensione della concessione | 5000 |
| b. rinnovo o modifica della concessione | 2000 |
| c. trasferimento della concessione | 500 |
| d. proroga dei termini fissati nella concessione | 500.[^28] |

2. In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 18** Emolumenti di base per la concessione e l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori {#sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--18}
1. Sono riscossi i seguenti emolumenti di base:

| | franchi | |
| --- | --- | --- |
| a. rilascio della concessione o dell’autorizzazione | 2300 | |
| b. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione | 1200 | |
| c. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione in caso di onere di lavoro esiguo | 500 | |
| d. trasferimento della concessione o dell’autorizzazione | 500 | |
| e. ritiro della concessione o dell’autorizzazione | 500 | |
| f. revoca della concessione o dell’autorizzazione | 500 | |
| g. annullamento della concessione | 500 | |
| h. rinuncia a un’autorizzazione | 500.[^29] | |

2. In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 19** Tassa di privativa {#sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--19}
1. La tassa di privativa è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione. Per ogni anno di validità della concessione o dell’autorizzazione sono riscossi i seguenti importi:
a. per i trasporti a fune, 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di 100 persone per direzione;
b. per i trasporti transfrontalieri di viaggiatori su strada lunga distanza, 500 franchi forfettari;
c. per i trasporti ferroviari, 4 franchi ogni 10 posti a sedere;
d. per il trasferimento dagli aeroporti di cui all’articolo 6 lettera e dell’ordinanza del 4 novembre 2009[^30]sul trasporto di viaggiatori, 100 franchi forfettari.[^31]
2. La tassa di privativa non è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione per:
a. la navigazione;
b. i trasporti di viaggiatori su strada che non rientrano nel capoverso 1 lettera b o d;
c.[^32] i trasporti ferroviari e i trasporti a fune che forniscono servizi commissionati da enti pubblici o che circolano su infrastrutture indennizzate da enti pubblici;
d. i trasporti ferroviari non aventi scopo di lucro, soprattutto le corse con veicoli d’epoca.

## **Sezione 3:** Ferrovie {#sec_3}
##### **Art. 20** Emolumenti per l’accesso alla rete {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--20}
1. L’emolumento di base per il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione di accesso alla rete di cui all’ordinanza del 25 novembre 1998[^33]concernente l’accesso alla rete ammonta a 1000 franchi.
2. L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
3. L’emolumento per la revoca è calcolato in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 21** Emolumenti per l’autorizzazione di sicurezza e il certificato di sicurezza {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--21}
1. L’emolumento di base per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza di cui all’ordinanza del 25 novembre 1983[^34]sulle ferrovie (Oferr) ammonta a 1000 franchi.
2. L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
3. Per il certificato di sicurezza di cui all’Oferr, sono riscossi i seguenti emolumenti di base:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte A | 1000 |
| b. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte B | 1000 |
| c. rilascio o rinnovo contestuale dei certificati di sicurezza, parti A e B | 1000 |
| d. estensione del certificato di sicurezza, parte B | 500 |
| e. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 5 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura) | 2000 |
| f. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 6 a 10 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura) | 1500 |

4. L’emolumento per la revoca di un certificato o un’autorizzazione di sicurezza è calcolato in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 22** Emolumenti per l’abilitazione dei conducenti di veicoli motore e per la formazione dei periti esaminatori {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--22}
1. I conducenti di veicoli motore sono tenuti a versare i seguenti emolumenti:[^35]

| | franchi |
| --- | --- |
| a.[^36] . | |
| b.[^37] primo rilascio della licenza | 150 |
| c.[^38] modifica o rinnovo della licenza | 100 |

1bis. Per l’ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.[^39]
2. .[^40]
3. È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall’UFT o su suo mandato.

##### **Art. 23** Emolumento per l’approvazione di piani {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--23}
1. L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni.[^41]Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.[^42]
2. L’emolumento per la determinazione di zone riservate e di allineamenti è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. Esso è compreso tra 1000 e 50 000 franchi.[^43]
3. L’emolumento per l’approvazione di piani può essere riscosso unitamente a quello per l’autorizzazione d’esercizio.
4. Nell’ambito della procedura ordinaria e semplificata d’approvazione dei piani non sono aggiudicate spese ripetibili. Sono eccettuate le procedure ordinarie per domande che richiedono espropriazioni. In questo caso le spese ripetibili sono disciplinate dall’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930[^44]sull’espropriazione.[^45]

##### **Art. 24** Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--24}
L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura. Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

##### **Art. 25** Emolumenti per le approvazioni di veicoli, impianti e prescrizioni di esercizio deroganti {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--25}
1. L’emolumento per l’esame e l’approvazione di elenchi degli oneri e schizzi-tipo nel caso di veicoli e impianti di sicurezza conformemente all’articolo 18*w* capoverso 2 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, ma ammonta almeno a 400 franchi.[^46]
2. .[^47]
3. L’emolumento per l’omologazione di tipo di cui all’articolo 7 Oferr[^48]è calcolato in funzione del tempo impiegato.[^49]
4. L’emolumento per l’approvazione di una prescrizione d’esercizio derogante alle prescrizioni di livello superiore è calcolato in funzione del tempo impiegato.[^50]

##### **Art. 25a** Emolumento per la registrazione di veicoli {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--25_a}
1. L’emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2,50 franchi per veicolo.
2. Esso ammonta almeno a 30 franchi per impresa.

##### **Art. 25b** Emolumento per il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati nel settore ferroviario {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--25_b}
L’emolumento per il riconoscimento secondo l’articolo 15*v* Oferr[^51]di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati è calcolato in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 26** Emolumenti della ComFerr {#sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--26}
L’emolumento in funzione del tempo impiegato alla ComFerr è compreso tra 100 e 250 franchi per ogni ora di lavoro.

## **Sezione 4:** Automobili {#sec_4}
##### **Art. 27** {#sec_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--27}
Per i controlli di veicoli che un’impresa concessionaria impiega nei trasporti pubblici sono riscossi i seguenti emolumenti:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. autoveicolo leggero, minibus | 100 |
| b. autobus | 140 |
| c. autobus articolato | 160 |
| d. rimorchio per il trasporto di persone | 140 |
| e. rimorchio per il trasporto di merci | 70 |

##### **Art. 27a** Emolumenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada {#sec_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--27_a}
Per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada sono riscossi i seguenti emolumenti:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. rilascio, ritiro o revoca dell’autorizzazione di accesso alla professione | 500 |
| b. modifica o rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla professione | 300 |
| c. rilascio o modifica del certificato di capacità | 50 |
| d. iscrizione nel registro dei titolari di certificati di capacità | 25 |
| e. copia autenticata | 20 |

## **Sezione 5:** Filobus {#sec_5}
##### **Art. 28** Emolumento per l’approvazione di piani {#sec_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--28}
1. L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.[^52]
2. Per i veicoli, l’emolumento è disciplinato dall’articolo 25 capoverso 1.

##### **Art. 29** Emolumento per autorizzazione d’esercizio {#sec_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--29}
L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 30** Emolumenti per controlli {#sec_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--30}
1. Per il controllo di un veicolo, ad esclusione dei dispositivi elettrici, sono riscossi i seguenti emolumenti:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. filobus | 140 |
| b. filobus articolato | 160 |
| c. rimorchio per il trasporto di persone | 140 |

2. Per il controllo dei dispositivi elettrici di un veicolo sono riscossi i seguenti emolumenti:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. filobus | 100 |
| b. filobus articolato | 130 |
| c. rimorchio per il trasporto di persone | 100 |

## **Sezione 6:** Navigazione {#sec_6}
##### **Art. 31** Emolumento per l’approvazione di piani per la navigazione {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--31}
1. L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 50 000 franchi.[^53]
2. L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli nuovi è calcolato come segue:[^54]

| | franchi |
| --- | --- |
| a.[^55] emolumento di base per battelli di nuova costruzione | 8000 |
| b.[^56] supplemento per passeggero ammesso | 14 |
| c. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico | 30 |
| d. supplemento per battelli per il trasporto di merci per tonnellata di capacità di carico | 10 |
| e. rilascio dell’autorizzazione d’esercizio | 250 |

2bis. Per i natanti di costruzione particolare o che richiedono un onere elevato per l’esame, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. In caso di riduzione dell’onere di lavoro, l’emolumento può essere diminuito.[^57]
3. L’emolumento per il collaudo e l’approvazione dei piani di trasformazione come pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato.
4. L’emolumento per la revoca, la sospensione o l’annullamento di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.[^58]

##### **Art. 32** Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio {#sec_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--32}
L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato.

##### **Art. 33** {#sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--33}

##### **Art. 34** Oneri amministrativi particolari {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34}
1. Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze di navigazione sono calcolati in funzione del tempo impiegato.[^59]
2. Per i controlli della produzione di motori di battelli omologati, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
3. L’emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescrizioni di motori, imbarcazioni sportive, imbarcazioni incomplete o di loro elementi è calcolato in funzione del tempo impiegato.[^60]

##### **Art. 34a** Emolumenti per gli esami dei conduttori di battello {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34_a}
1. Per gli esami dei conduttori di battello sono calcolati i seguenti emolumenti per:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. l’iscrizione al primo esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
| b. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
| c. l’iscrizione al primo esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
| d. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |

2. Per gli esami teorici che si svolgono al di fuori delle date d’esame annuali fissate dall’UFT, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
3. Per gli esami teorici e pratici dei conduttori di battello non impiegati presso le imprese di navigazione titolari di concessioni federali, sugli emolumenti di cui al capoverso 1 o 2 viene riscosso un supplemento di 100 franchi.

##### **Art. 34b** Emolumenti per le licenze dei conduttori di battello {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34_b}
I conduttori di battello pagano i seguenti emolumenti per:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. il rilascio, la duplicazione, la modifica, la sospensione e il nuovo rilascio di una licenza | 60 |
| b. l’iscrizione di un brevetto radar o di un’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar in una licenza esistente | 60 |
| c. il rilascio di un certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto | 60 |

##### **Art. 34c** Emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34_c}
L’emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione è calcolato in funzione del tempo impiegato.

## **Sezione 7:** Impianti a fune {#sec_7}
##### **Art. 35** {#sec_7/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--35}
1. L’UFT riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato nel settore degli impianti di trasporto a fune per:
a. le decisioni;
b. le prestazioni di servizi.
2. Nell’ambito delle procedure d’approvazione dei piani di tipo ordinario o semplificato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930[^61]sull’espropriazione.[^62]

## **Sezione 8:** Altri mezzi di trasporto {#sec_8}
##### **Art. 36** {#sec_8/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--36}
1. Gli emolumenti sono riscossi anche per prestazioni riguardanti mezzi di trasporto assoggettati a una concessione o a un’autorizzazione federale senza essere espressamente menzionati nella presente ordinanza. Si tratta in particolare di girobus, veicoli cingolati o impianti di trasporto con trazione o sospensione a fune, simili a funicolari, funivie, teleferiche, ascensori o slittovie.[^63]
2. Per gli emolumenti si applicano per analogia, a seconda del tipo di concessione o di autorizzazione, le disposizioni corrispondenti della presente ordinanza.
3. A seconda del caso, l’emolumento può essere ridotto proporzionalmente.

## **Sezione 9:** Emolumenti amministrativi particolari {#sec_9}
##### **Art. 37** Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali {#sec_9/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--37}
1. Nell’esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica, il rinnovo, la revoca, l’annullamento e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o di altri diritti di trasporto.
2. Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l’estensione territoriale dell’autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di trasporto. L’emolumento per un’autorizzazione di trasporto o un altro diritto di trasporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 100 franchi. L’emolumento per un numero illimitato di corse durante l’anno civile non supera 1000 franchi.

##### **Art. 38** Libretto di fogli di viaggio {#sec_9/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--38}
L’emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per corse pendolari transfrontaliere è fissato a 60 franchi.

##### **Art. 39** {#sec_9/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--39}

##### **Art. 40** Protezione dell’ambiente {#sec_9/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--40}
1. L’emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali in virtù della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative ordinanze d’esecuzione è compreso tra 500 e 10 000 franchi.[^64]
2. Se una prestazione speciale in relazione con l’inquinamento prodotto dalla costruzione o dall’esercizio di un’impresa di trasporto è eseguita su richiesta di una terza persona, l’emolumento è riscosso come segue:
a. in caso di effetti inammissibili, l’emolumento è a carico dell’impresa responsabile;
b. in caso di effetti ammissibili, l’emolumento è a carico del richiedente.

##### **Art. 41** Audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio {#sec_9/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--41}
L’emolumento per l’audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio di cui all’articolo 18*m* capoverso 2 Lferr[^65]è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 10 000 franchi.

##### **Art. 42** {#sec_9/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--42}

##### **Art. 43** Controversie secondo l’articolo 40 LFerr {#sec_9/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--43}
Per quanto concerne le controversie di cui all’articolo 40 LFerr, i costi e l’obbligo d’indennizzo sono disciplinati dall’ordinanza del 10 settembre 1969[^66]sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

##### **Art. 44** Binari di raccordo {#sec_9/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--44}
1. L’emolumento dovuto dal richiedente per la valutazione tecnica ferroviaria prevista nell’ambito della licenza di costruzione per i binari di raccordo è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso è compreso tra 500 e 10 000 franchi.
2. Gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e per l’approvazione delle prescrizioni d’esercizio sono compresi ognuno tra 300 e 5000 franchi.

##### **Art. 45** Assunzione di costi amministrativi da parte dei beneficiari di garanzie federali, premio di rischio {#sec_9/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--45}
1. I costi per l’analisi dei rischi, la sorveglianza della solvibilità dei beneficiari di garanzie federali secondo l’articolo 31 capoverso 1 LTV e il rischio di perdite da parte della Confederazione sono coperti da un emolumento.[^67]
2. L’emolumento è riscosso alla stipula della garanzia federale per l’intera durata dell’impegno debitorio.
3. Esso ammonta all’1 per mille del debito principale, tuttavia almeno a 5000 e al massimo a 100 000 franchi.

##### **Art. 46** Costituzione di pegni sulle imprese ferroviarie, filoviarie e di navigazione in concessione, e liquidazione forzata delle stesse {#sec_9/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--46}
1. Per l’autorizzazione sulla costituzione e l’iscrizione del diritto di pegno nel registro dei pegni è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi. Nel caso di estensione di una linea già gravata da pegno, l’emolumento è proporzionalmente fissato in funzione del rapporto tra la nuova tratta e la lunghezza totale della linea pignorata.
2. Per la bollatura dei titoli è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 1500 franchi.
3. Per ogni nuova iscrizione nel registro dei pegni, in particolare per la modifica del grado, dei creditori, della natura della pretesa, nonché nel caso di conversione di titoli o di estinzione del diritto di pegno, è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi.
4. Per gli estratti dal registro dei pegni, per le legalizzazioni e prestazioni analoghe, è riscosso un emolumento compreso tra 100 e 300 franchi.

##### **Art. 47** Contestazioni, perizie e consulenze di ampia portata {#sec_9/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--47}
1. Per le contestazioni scritte relative a audit, ispezioni e controlli d’esercizio come pure per le perizie, gli accertamenti, le inchieste e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato. Si tiene conto a tal fine dell’entità e dell’importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie nonché dell’interesse e dell’utilità per l’assoggettato.
2. Per spese particolari relative alla richiesta di documenti comprovanti l’eliminazione di difetti constatati o riguardanti controlli regolari, sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.

##### **Art. 48** Fissazione di termini in caso di inosservanza di prescrizioni e decisioni {#sec_9/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--48}
L’emolumento per fissare un termine per adempiere gli obblighi imposti alle imprese di trasporto o ai terzi dalla legge, dalla concessione, dall’autorizzazione o dalle decisioni dell’autorità di vigilanza è compreso tra 200 e 700 franchi.

##### **Art. 49** Domande respinte {#sec_9/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--49}
L’emolumento per la decisione di diniego di domande riguardanti prestazioni soggette a emolumento si calcola come segue:
a. in materia di concessioni e autorizzazioni, in funzione del corrispondente emolumento di base;
b. in materia di vigilanza e di altre prestazioni amministrative, in funzione del tempo impiegato.

## **Sezione 10:** Disposizioni finali {#sec_10}
##### **Art. 50** Disposizione transitoria {#sec_10/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--50}
Alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

##### **Art. 51** Entrata in vigore {#sec_10/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--51}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

### Abrogazione e modifica del diritto vigente: {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--annex-1}
#### **1.** L’ordinanza del 1° luglio 1987 sugli emolumenti è abrogata. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--annex-1/lvl_1}

#### **2.** a 7. . {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--annex-1/lvl_2}

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  1915).
[^2]: RS  **742.101**
[^3]: RS  **745.1**
[^4]: RS  **172.010**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020  (RU  **2020**  1915).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007  (RU  **2007**  617).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).
[^8]: Introdotta dal n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  1915).
[^9]: RS  **172.041.1**
[^10]: Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^11]: Abrogato dal n. I dell’O del 16 set. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU  **2011**  4509).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^13]: Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU  **2001**  1081).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^16]: Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU  **2001**  1081). Abrogata dal n. I dell’O del 15 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).
[^17]: Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU  **2001**  1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU  **2011**  4509).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011  (RU  **2011**  4509).
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^21]: Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009  (RU  **2008**  5993).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011  (RU  **2011**  4509).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^24]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^25]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^26]: Nuova espr. giusta giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011  (RU  **2011**  4509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^27]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007  (RU  **2007**  617).
[^28]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^29]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^30]: RS  **745.11**
[^31]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^32]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^33]: RS  **742.122**
[^34]: RS  **742.141.1**
[^35]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^36]: Abrogata dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU  **2007**  617).
[^37]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^38]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^39]: Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU  **2007**  617).
[^40]: Abrogato dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU  **2007**  617).
[^41]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  1915).
[^42]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^43]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^44]: RS  **711**
[^45]: Nuovo testo giusta l’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU  **2000**  741).
[^46]: Nuovo testo giusta l’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU  **2000**  741).
[^47]: Abrogato dall’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU  **2000**  741).
[^48]: RS  **742.141.1**
[^49]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).
[^50]: Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001  (RU  **2001**  1081).
[^51]: RS  **742.141.1**
[^52]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).
[^53]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^54]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).
[^55]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007  (RU  **2007**  617).
[^56]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007  (RU  **2007**  617).
[^57]: Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007 (RU  **2007**  617). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU  **2011**  4509).
[^58]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).
[^59]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011  (RU  **2011**  4509).
[^60]: Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU  **2001**  1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU  **2007**  617).
[^61]: RS  **711**
[^62]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^63]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^64]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013  (RU  **2013**  1643).
[^65]: RS  **742.101**
[^66]: RS  **172.041.0**
[^67]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5197).