742.140.2

# Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

(LSIF)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Obiettivi {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--1}
La presente legge ha gli obiettivi seguenti:
a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
b. aumento del numero di nodi principali;
c. riduzione dei tempi di percorrenza sull’asse est-ovest;
d. eliminazione delle carenze di capacità sull’asse nord-sud.

##### **Art. 2** Oggetto {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--2}
La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--3}
Nella presente legge si intende per:
a. *aumento delle prestazioni:* misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
b. *potenziamento delle capacità:* misure finalizzate all’eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all’aumento delle prestazioni;
c. *misure di accelerazione:* misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
d. *intensificazione della successione dei treni:* riduzione dell’intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
e. *separazione dei flussi di traffico* *:* misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

## **Sezione 2:** Misure {#sec_2}
##### **Art. 4** Misure relative ai grandi progetti ferroviari {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--4}
Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:
a. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):
        1. Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,
        2.[^3] San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso,
        3. Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
        4. Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
        5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,
        6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l’inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
b. sulle altre tratte:
        1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
        2.[^4] regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
        3.[^5] Losanna–Briga–Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
        4.[^6] Losanna–Bienne–Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
        5.[^7] Losanna–Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
        6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,
        7. Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,
        8.[^8] Bienne–Delémont–Porrentruy: potenziamento delle capacità,
        9. Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,
        10. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
        11. Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell’Eppenberg,
        12.[^9] …
        13.[^10] regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,
        14. Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
        15. Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,
        16. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,
        17. Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
        18. Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
        19. Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
        20. valle del Reno: potenziamento delle capacità,
        21. Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
        22. in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l’inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

##### **Art. 5** Misure relative ad altre tratte {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--5}
L’Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.

##### **Art. 6** Misure di compensazione per il traffico regionale {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--6}
Se le misure di cui all’articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.

##### **Art. 7** Progettazione ed esecuzione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--7}
1. I gestori dell’infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.
2. La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
3. Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

##### **Art. 8** Assegnazione di mandati {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--8}
I gestori dell’infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

##### **Art. 9** Ottimizzazione costante dei lavori {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--9}
Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

##### **Art. 10** {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--10}

## **Sezione 3:** Finanziamento {#sec_3}
##### **Art. 11** Crediti d’impegno {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--11}
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4–6.

##### **Art. 12** Modalità di finanziamento {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--12}
1. La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 2013[^11]sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.[^12]
2. …[^13]
3. Fatta salva l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell’infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all’articolo 4 decise e finanziate dall’Assemblea federale.

## **Sezione 4:** Vigilanza, rapporto e procedure {#sec_4}
##### **Art. 13** Vigilanza e controlli {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--13}
Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

##### **Art. 14** Rapporto {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--14}
1. Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:
a. lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;
b. le spese in base ai crediti d’impegno stanziati;
c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.
2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

##### **Art. 15** Procedura e competenze {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--15}
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957[^14]sulle ferrovie.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 16** Esecuzione {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--16}
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

##### **Art. 17** Modifica del diritto vigente {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--17}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 18** Referendum ed entrata in vigore {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--18}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 2009[^15]

(art. 17)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.2--annex-1}
…[^16]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2007**  6933
[^3]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^9]: Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^11]: RS  **742.140**
[^12]: Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^13]: Abrogato dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  651;FF  **2012**  1283).
[^14]: RS  **742.101**
[^15]: DCF del 19 ago. 2009.
[^16]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2009**  4219.