742.140.4

# Legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri)

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° giugno 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--1}
La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).

##### **Art. 2** Provvedimenti edili in Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--2}
1. I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri.
2. La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:
a. Basilea–San Gottardo nord;
b. Olten–Othmarsingen;
c. San Gottardo sud–Giubiasco;
d. Giubiasco–Chiasso;
e. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
f. Giubiasco–Ranzo.

##### **Art. 3** Provvedimenti in Italia {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--3}
1. Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.
2. Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l’Italia.

##### **Art. 4** Finanziamento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--4}
Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

##### **Art. 5** Credito complessivo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--5}
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.

##### **Art. 6** Diritto applicabile {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--6}
1. Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all’esecuzione, all’assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009[^3]sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF).
2. La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall’articolo 14 LSIF.

##### **Art. 7** Modifica di un altro atto normativo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--7}
…[^4]

##### **Art. 8** Disposizioni finali {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--8}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2014[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2013**  3185
[^3]: RS  **742.140.2**
[^4]: La mod. può essere consultata allaRU  **2013**  1111.
[^5]: DCF del 28 apr. 2014.