742.143.6

# Ordinanza concernente il controllo delle caldaie per locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione

del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957[^1]sulle ferrovie,

ordina:

I

## Articolo unico {#lvl_u1}
^1^L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l’alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
^2^Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 1925[^2]concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore.
^3^L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
II
L’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue:
Art. 6 n. 1
…
Art. 32 n. 2
…
III
^1^Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie.
^2^La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.

[^1]: RS  **742.101**
[^2]: [CS **8** 370;RU  **1974**  1381, **1999**  704n. II 30, **2006**  2437art. 8 n. 1.RU  **2007**  2943art. 17 cpv. 1 n. 1]. Vedi ora: l’O del 15 giu. 2007 sull’utilizzo di attrezzature a pressione(RS  **832.312.12** ).