742.144

# Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

(LRFF)[^1]

del 24 marzo 2000 (Stato 1° marzo 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale[^2];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--1}
1. La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 1983[^4]sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:
a. sui veicoli ferroviari;
b. sulla strada ferrata;
c. sulla via di propagazione del suono;
d. sugli edifici esistenti.
2. La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

##### **Art. 2** Priorità {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--2}
1. Il risanamento fonico dev’essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.[^5]
2. Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.[^6]
3. I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici.

##### **Art. 3** Termini {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--3}
1. I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.
2. I provvedimenti complementari di cui all’articolo 7*a* devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

## **Sezione 2:** Provvedimenti sui veicoli ferroviari {#sec_2}
##### **Art. 4** Limitazione delle emissioni {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--4}
1. Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.
2. Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell’evoluzione tecnica.
3. Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.[^7]
4. Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l’entrata in vigore dei valori limite.[^8]
5. Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.[^9]

##### **Art. 5** Contributi {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--5}
1. Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
2. Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.
3. I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L’aiuto finanziario dev’essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.[^10]

## **Sezione 3:** Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono {#sec_3}
##### **Art. 6** Piano delle emissioni {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--6}
1. Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili[^11].
2. Nell’allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a. dell’infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell’entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
b. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

##### **Art. 7** Portata dei provvedimenti {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--7}
1. Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.[^12]
2. I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell’ambito del risanamento.
3. L’autorità accorda facilitazioni se:
a. il risanamento provoca costi sproporzionati;
b. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio si oppongono al risanamento.
4. Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.
5. …[^13]

##### **Art. 7a** Provvedimenti complementari {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--7_a}
1. Se sono state accordate facilitazioni secondo l’articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l’Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.
2. Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

##### **Art. 8** Costi {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--8}
La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono.[^14]I contributi possono essere versati forfettariamente.

##### **Art. 9** Rimborso {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--9}
Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

## **Sezione 4:** Provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti {#sec_4}
##### **Art. 10** … {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--10}
1. Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.
2. Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.
3. I contributi possono essere versati forfettariamente.
4. Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

## **Sezione 5:** Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico {#sec_5}
##### **Art. 10a** {#sec_5/art_10_a omnilex-key=ch-fedlex--742.144--10a}
1. La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.
2. I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d’impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 11** Disposizioni di esecuzione {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--11}
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

##### **Art. 12** Personale {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--12}
1. Il Consiglio federale può creare i posti necessari all’esecuzione della presente legge presso l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente[^15]al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 1974[^16]a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
2. I costi per il personale sono computati sul credito d’impegno.

##### **Art. 13** Procedura e competenze {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--13}
1. Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1957[^17]sulle ferrovie.
2. I Cantoni provvedono all’esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d’isolamento acustico su edifici.

##### **Art. 14** Disposizione transitoria {#sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--14}
I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

##### **Art. 15** Referendum, entrata in vigore e durata di validità {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--742.144--15}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3. La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.
4. La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.[^18]

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2000[^19]

[^1]: Abbreviazione itrodotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^2]: RS  **101**
[^3]: FF  **1999**  4234
[^4]: RS  **814.01**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^7]: Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^8]: Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^9]: Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^11]: Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC –RU  **1974**  1051).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^13]: Abrogato dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^15]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).
[^16]: RS  **611.010**
[^17]: RS  **742.101**
[^18]: Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  469;FF  **2013**  425).
[^19]: DCF del 29 ago. 2000