742.147.2

# Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici

(Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

del 4 novembre 2009 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 16*b* capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 1957[^1]<br />sulle ferrovie;<br />visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 2009[^2]sul trasporto<br />di viaggiatori (LTV),

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##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--1}
La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

##### **Art. 2** Scopo della videosorveglianza {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--2}
1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infrastruttura.
2. La videosorveglianza è intesa segnatamente a:
a. proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;
b. garantire la sicurezza degli oggetti di valore;
c. prevenire i danneggiamenti;
d. permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell’esercizio.

##### **Art. 3** Impiego {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--3}
1. La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179^quater^del Codice penale[^3]).
2. La videosorveglianza dev’essere segnalata.

##### **Art. 4** Elaborazione delle registrazioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--4}
1. Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.
3. Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

##### **Art. 5** Comunicazione di registrazioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--5}
1. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
a. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;
b. autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.
2. La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

##### **Art. 6** Protezione e sicurezza dei dati {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--6}
1. Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.
2. Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202 [^4]sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42.[^5]

##### **Art. 7** Diritto previgente: abrogazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--7}
L’ordinanza del 5 dicembre 2003[^6]sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.147.2--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

[^1]: RS  **742.101**
[^2]: RS  **745.1**
[^3]: RS  **311.0**
[^4]: RS  **235.1**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 80 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^6]: [RU  **2003**  4751]