744.21

# Legge federale sulle imprese filoviarie

(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)[^1]

del 29 marzo 1950 (Stato 1° luglio 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 23, 26, 36, 37^bis^, 41^bis^, 64 e 64^bis^della Costituzione federale[^2];[^3]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 26 luglio 1949[^4],

decreta:

## **I.** Disposizioni generali {#lvl_I}
### Campo d’applicazione {#lvl_I/lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_I/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--1}
1. La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).
2. Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.
3. Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.

### Espropriazione {#lvl_I/lvl_u2}
##### **Art. 2** {#lvl_I/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--2}
Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d’espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930[^5]sull’espropriazione.

### Costituzione di pegni e liquidazione forzata {#lvl_I/lvl_u3}
##### **Art. 3** {#lvl_I/lvl_u3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--3}
1. Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.
2. Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.[^6]

## **II.** Concessione {#lvl_II}
##### **Art. 4** {#lvl_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--4}
Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009[^7]sul trasporto di viaggiatori.

##### **Art. 5 e 6** {#lvl_II/art_5_6 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--5 und 6}

## **III.** Vigilanza {#lvl_III}
### Autorità di vigilanza {#lvl_III/lvl_u1}
##### **Art. 7** {#lvl_III/lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--7}
1. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.
2. Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.
3. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

### Competenze speciali dell’UFT {#lvl_III/lvl_u2}
##### **Art. 8** {#lvl_III/lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--8}
L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un’impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

## **IV.** Costruzione ed esercizio {#lvl_IV}
### **1.** Normalizzazione tecnica {#lvl_IV/lvl_1}
##### **Art. 9** {#lvl_IV/lvl_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--9}
Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.

### **2.** Legislazione sugli impianti elettrici {#lvl_IV/lvl_2}
##### **Art. 10** {#lvl_IV/lvl_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--10}
La posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.

### **3.** Legislazione sulle ferrovie {#lvl_IV/lvl_3}
#### **a.** Approvazione dei piani {#lvl_IV/lvl_3/lvl_a}
##### **Art. 11** {#lvl_IV/lvl_3/lvl_a/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--11}
1. Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
2. La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957[^8]sulle ferrovie.

#### **b.** Ulteriori disposizioni {#lvl_IV/lvl_3/lvl_b}
##### **Art. 11a** {#lvl_IV/lvl_3/lvl_b/art_11_a omnilex-key=ch-fedlex--744.21--11a}
1. Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:
a. l’informazione sulla vigilanza;
b. la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;
c. il trattamento di dati da parte dell’UFT;
d. la durata del lavoro e del riposo del personale.[^9]
2. Sono fatti salvi gli articoli 12–15.

#### **3a.** Obbligo di diligenza {#lvl_IV/lvl_3/lvl_3_a}
##### **Art. 11b** {#lvl_IV/lvl_3/lvl_3_a/art_11_b omnilex-key=ch-fedlex--744.21--11b}
L’impresa è responsabile della sicurezza dell’esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

### **4.** Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi {#lvl_IV/lvl_4}
#### **a.** Massima {#lvl_IV/lvl_4/lvl_a}
##### **Art. 12** {#lvl_IV/lvl_4/lvl_a/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--12}
L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.

#### **b.** Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell’esercizio {#lvl_IV/lvl_4/lvl_b}
##### **Art. 13** {#lvl_IV/lvl_4/lvl_b/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--13}
1. L’ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l’apertura dell’esercizio sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell’impresa ed un numero.
2. L’autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L’autorizzazione è notificata tanto all’impresa quanto all’autorità cantonale competente.

#### **c.** Licenza di condurre {#lvl_IV/lvl_4/lvl_c}
##### **Art. 14** {#lvl_IV/lvl_4/lvl_c/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--14}
1. Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
2. La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
3. Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.

## **V.** Responsabilità ed assicurazione {#lvl_V}
### **1.** Responsabilità {#lvl_V/lvl_1}
##### **Art. 15** {#lvl_V/lvl_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--15}
1. Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 1932[^10]sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.
2. Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall’esercizio di un impianto elettrico o dall’effetto della corrente elettrica sul veicolo, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902[^11]concernente gl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
3. …[^12]

### **2.** Assicurazione {#lvl_V/lvl_2}
##### **Art. 16** {#lvl_V/lvl_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--16}
1. L’impresa è tenuta a conchiudere un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.
2. L’assicurazione dev’essere conchiusa presso una società d’assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall’autorità di vigilanza. Il contratto d’assicurazione deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.
3. L’esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un’assicurazione. L’assicuratore è tenuto ad avvertire l’autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell’assicurazione.

## **VI.** Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali {#lvl_VI}
### **1.** Multa disciplinare e ritiro della concessione {#lvl_VI/lvl_1}
##### **Art. 17** {#lvl_VI/lvl_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--17}
1. …[^13]
2. In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.

### **2.** Delitti e contravvenzioni {#lvl_VI/lvl_2}
##### **Art. 18** {#lvl_VI/lvl_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--18}
1. Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 1932[^14]sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.
2. Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957[^15]sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.[^16]

### **3.** Tasse {#lvl_VI/lvl_3}
##### **Art. 18a** {#lvl_VI/lvl_3/art_18_a omnilex-key=ch-fedlex--744.21--18a}
Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione della presente legge.

## **VII.** Disposizioni transitorie e finali {#lvl_VII}
### Disposizioni transitorie {#lvl_VII/lvl_u1}
##### **Art. 19** {#lvl_VII/lvl_u1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--19}
1. La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

### Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999 {#lvl_VII/lvl_u2}
##### **Art. 19a** {#lvl_VII/lvl_u2/art_19_a omnilex-key=ch-fedlex--744.21--19a}
1. Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale.
2. Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

### Entrata in vigore ed esecuzione {#lvl_VII/lvl_u3}
##### **Art. 20** {#lvl_VII/lvl_u3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--744.21--20}
Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della presente legge e prende i provvedimenti per la sua esecuzione. Esso chiede in precedenza il parere delle autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli e delle imprese concessionarie.

Data dell’entrata in vigore: 20 luglio 1951[^17]

[^1]: Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  55975629;FF  **2005**  2183, **2007**  2457).
[^2]: [CS **1** 3;RU  **1958**  375, **1973**  429, **1985**  1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 82, 87, 92, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU  **2000**  2355; FF **1999** 2427).
[^4]: FF **1949** 713
[^5]: RS  **711**
[^6]: Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  55975629;FF  **2005**  2183, **2007**  2457).
[^7]: RS  **745.1**
[^8]: RS  **742.101**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  1889;FF  **2016**  7711).
[^10]: [CS **7** 535 555; RU 1948 478, **1949** II 1525 art. 4, **1960** 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6;RU  **1962**  1420art. 99 cpv. 3.RU  **1959**  685art. 107 cpv. 3]. Ora: conformemente alla LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS  **741.01** ).
[^11]: RS  **734.0**
[^12]: Abrogato dall’all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU  **2000**  2355; FF **1999** 2427).
[^13]: Abrogato dall’art. 96 cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU  **1958**  347; BBl **1956** I 213 ediz. ted.; FF **1956** I 205 ediz. franc).
[^14]: [CS **7** 535 555;RU  **1948**  478, **1949** II 1525 art. 4, **1960**  1205art. 28 cpv. 1 n. 11365art. 4 cpv. 6;RU  **1962**  1420art. 99 cpv. 3.RU  **1959**  685art. 107 cpv. 3]. Ora: sono applicabili le disposizioni penali della LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS  **741.01** ).
[^15]: RS  **742.101**
[^16]: Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  55975629;FF  **2005**  2183, **2007**  2457).
[^17]: DCF del 6 lug. 1951