745.2

# Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

(LFSI)

del 18 giugno 2010 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale[^1];<br />visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni<br />del Consiglio nazionale del 3 novembre 2009[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 2010[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--1}
1. La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.
2. Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge:
a. le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 1957[^4]sulle ferrovie;
b. le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 2009[^5]sul trasporto di viaggiatori.

##### **Art. 2** Organi di sicurezza {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--2}
1. Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza.
2. Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti.
3. La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per:
a. i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2);
b. i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2);
c. l’obbligo di prestare giuramento (cpv. 5); e
d. l’obbligo di portare l’uniforme (cpv. 6).
4. Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo.
5. Il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento.[^6]
6. Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.
7. Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza.

##### **Art. 3** Compiti degli organi di sicurezza {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--3}
1. Gli organi di sicurezza:
a. provvedono affinché le prescrizioni sui trasporti e sull’uso siano rispettate; e
b. assistono i servizi competenti nel perseguimento delle infrazioni alle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell’infrastruttura o dei veicoli o sull’esercizio regolare.
2. Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.
3. Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono assumere compiti di polizia aerea su mandato dell’Ufficio federale di polizia. In tal caso l’impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 1958[^7]sulla responsabilità.[^8]

##### **Art. 4** Poteri degli organi di sicurezza {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--4}
1. Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:
a. interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;
b. fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;
c. esigere che chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni presti garanzia.
2. La polizia dei trasporti può inoltre:
a. arrestare provvisoriamente le persone fermate;
b. sequestrare oggetti.
3. Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia.
4. La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta.
5. La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l’uso di manette o lacci.
6. La legge del 20 marzo 2008[^9]sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l’applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia.

##### **Art. 5** Organizzazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--5}
1. Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell’ambito di accordi d’esercizio.
2. L’impresa di trasporto che dispone di una polizia dei trasporti offre le sue prestazioni anche alle altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. L’Ufficio federale dei trasporti decide in caso di controversie sull’ammontare dei costi.
3. Con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un’organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L’autorizzazione è concessa se l’organizzazione privata si fa garante del rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati.

##### **Art. 6** Trattamento dei dati {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--6}
1. Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:
a. indicazioni per accertare l’identità di una persona;
b. indicazioni sulle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell’infrastruttura e dei veicoli e alle prescrizioni volte a garantire un esercizio regolare dell’impresa di trasporto.
2. Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un’organizzazione privata in virtù dell’articolo 5 capoverso 3, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione.
3. Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020[^10]sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42 e 49–53.[^11]

##### **Art. 7** Collaborazione con le autorità di polizia {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--7}
1. Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell’interesse della persona in questione e quest’ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso.
2. Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell’interessato.
2bis. Le autorità di polizia comunicano dati personali alla polizia dei trasporti se la persona in questione è tenuta a rendere nota la propria identità.[^12]
3. Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.
4. Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie.
5. Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.
6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.

##### **Art. 8** Vigilanza {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--8}
L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità di vigilanza sugli organi di sicurezza.

##### **Art. 9** Disobbedienza {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--9}
1. Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.
2. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni.

##### **Art. 10** Perseguimento d’ufficio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--10}
I reati previsti dal Codice penale[^13]sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro il personale in servizio incaricato di garantire la sicurezza.

##### **Art. 11** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--11}
1. La legge federale del 18 febbraio 1878[^14]sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.
2. …[^15]

##### **Art. 12** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--745.2--12}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2011[^16]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2010**  793
[^3]: FF  **2010**  817
[^4]: RS  **742.101**
[^5]: RS  **745.1**
[^6]: Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^7]: RS  **170.32**
[^8]: Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  5607;FF  **2016**  6401).
[^9]: RS  **364**
[^10]: RS  **235.1**
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 63 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^12]: Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3205;FF  **2013**  6175).
[^13]: RS  **311.0**
[^14]: [CS **7** 27;RU  **1958**  347art. 96 cpv. 1 n. 8, cpv. 3, **1986**  1974art. 53 n. 5, **2010**  1881all. 1 n. II 23]
[^15]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2011**  3961.
[^16]: DCF del 17 ago. 2011.