747.201.55

# Ordinanza del DATEC concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti

(OEmSON)[^1]

del 2 luglio 2001 (Stato 1° maggio 2025)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia<br />e delle comunicazioni,

visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 1985[^2]<br />sull’esame del tipo dei natanti,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--1}
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per gli esami del tipo e altri atti ufficiali.[^3]

##### **Art. 2** Obbligo di pagare gli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--2}
1. Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.
2. Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
3. La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.

##### **Art. 3** Spese {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--3}
1. Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.
2. Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.[^4]

##### **Art. 4** Emolumenti per prestazioni amministrative {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--4}
Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. verbale dell’esame tecnico b. certificato tipo c. registrazione nel certificato tipo | 50.–<br>70.–<br>40.– |

##### **Art. 5** Emolumenti per l’esame tecnico {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--5}
1. L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. fino a 10 m di lunghezza b. oltre 10 m di lunghezza | 150.–<br>180.– |

2. Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. per le imbarcazioni con motore entrobordo b. per il controllo | 40.– |
| 1. dell’illuminazione 2. della protezione delle acque 3. degli impianti sanitari 4. degli impianti fissi per il carburante 5. delle cisterne fisse delle acque nere | 40.–<br>40.–<br>40.–<br>40.–<br>40.– |
| c. per la misurazione del rumore in esercizio d. per la misurazione delle vele | 250.– |
| 1. fino a 15 m^2^di superficie velica 2. oltre 15 m^2^di superficie velica | 100.–<br>150.– |

3. Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:

| | franchi |
| --- | --- |
| a. del numero delle persone b. della potenza propulsiva c. del bordo libero d. della stabilità | 40.–<br>40.–<br>40.–<br>40.– |

4. Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.
5. Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--6}

##### **Art. 7** Emolumenti per gli altri atti ufficiali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--7}
1. Gli emolumenti per gli altri atti ufficiali sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.
2. Per altri atti ufficiali s’intendono le prestazioni che vanno oltre il volume ordinario dell’esame, in particolare esami di documenti, accertamenti tecnici e tempi di viaggio sotto forma di forfait per il percorso.
3. Gli emolumentivariano tra 100 e 200 franchi per ora di lavoro. Il loro ammontaredipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro.

##### **Art. 8** Riduzione o esenzione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--8}
Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:
a. l’atto ufficiale è nel suo interesse;
b. il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.

##### **Art. 9** Decisione sugli emolumenti {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--9}
1. Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.
2. .[^5]

##### **Art. 10** Scadenza e termine di pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--10}
1. L’emolumento è esigibile:
a. al momento della comunicazione scritta all’assoggettato;
b. in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.
2. Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.

##### **Art. 11** Riscossione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--11}
1. Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.
2. La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.

##### **Art. 12** Prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--12}
1. Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.
2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

##### **Art. 13** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--13}
L’ordinanza del 5 agosto 1997[^6]concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.

##### **Art. 14** Disposizioni transitorie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--14}
1. Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.
2. Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.

##### **Art. 15** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--15}
La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC dell’8 feb. 2008, in vigore dal  1° mar. 2008 (RU  **2008**  553).
[^2]: RS  **747.201.5**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal  1° mag. 2025 (RU  **2025**  233).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal  1° mag. 2025 (RU  **2025**  233).
[^5]: Abrogato dalla cifra V n. 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^6]: [RU  **1997**  2017]