747.219.1

# Ordinanza sulla protezione del tracciato delle idrovie

del 21 aprile 1993 (Stato 1° maggio 1993)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24 capoverso 2, 27 capoverso 1 e 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916[^1]sull’utilizzazione delle forze idriche,

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--1}
Soggiacciono alla presente ordinanza le seguenti sezioni di corsi d’acqua:
a. il Reno da Basilea a Weiach;
b. l’Aar dalla sua confluenza fino alla ritenuta di Klingnau;
c. il Rodano dalla frontiera franco-svizzera al lago Lemano.

##### **Art. 2** Approvazione della Confederazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--2}
I progetti per costruzioni idrauliche od altre opere che riguardino le sezioni di corsi d’acqua menzionate all’articolo 1 devono essere comunicati per approvazione all’Ufficio federale dei trasporti[^2](Ufficio federale).

##### **Art. 3** Invio dei progetti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--3}
1. I richiedenti sottopongono i loro progetti ai Cantoni interessati.
2. I Cantoni comunicano i progetti all’Ufficio federale, accompagnandoli del loro preavviso.

##### **Art. 4** Esame dei progetti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--4}
1. L’Ufficio federale esamina i progetti e decide se e in qual modo i richiedenti debbano prendere misure che soddisfino le esigenze della navigazione attuale e futura.
2. In particolare decide se le misure siano da prendere in fase di realizzazione dei progetti o solo al momento dell’apertura delle idrovie alla navigazione.

##### **Art. 5** Piano settoriale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--5}
1. L’esame dei progetti avviene in base al piano settoriale delle idrovie.
2. Fino al momento della sua adozione, sono applicabili le norme tecniche fissate dall’Ufficio federale.

##### **Art. 6** Diritto previgente: abrogazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--6}
Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1923[^3]concernente i corsi d’acqua navigabili o che possono essere resi navigabili è abrogato.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1993.

[^1]: RS  **721.80**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).
[^3]: [CS **4** 774;RU  **1950**  1526]