747.224.011

# Ordinanza sulla stazzatura delle navi della navigazione interna

del 20 agosto 1975 (Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della convenzione del 15 febbraio 1966[^1]sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (detta qui di seguito «convenzione»);<br />visto l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923[^2]sul registro del naviglio,

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##### **Art. 1** Prescrizioni applicabili {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--1}
Alla stazzatura delle navi della navigazione interna, utilizzate sul Reno e i suoi affluenti e canali laterali a valle di Rheinfelden, sono applicabili le disposizioni della convenzione, del suo allegato e delle sue appendici, nel loro tenore valido.

##### **Art. 2** Autorità competenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--2}
1. L’esecuzione delle prescrizioni sulla stazzatura delle navi della navigazione interna incombe ai Cantoni.
2. I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia designano ciascuno un ufficio di stazzatura per i battelli di cui all’articolo 1. L’Ufficio di stazzatura del Cantone di Basilea Città è designato con le lettere BS‑CH, quello del Cantone di Basilea Campagna con le lettere BL‑CH e quello del Cantone d’Argovia con le lettere AG‑CH.
3. L’ Ufficio federale dei trasporti[^3]è il servizio centrale svizzero in materia di stazzatura di battelli.

##### **Art. 3** Compiti degli uffici di stazzatura {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--3}
1. Gli uffici di stazzatura dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia devono stazzare o ristazzare, a domanda del proprietario o del suo rappresentante, ogni nave di cui sono competenti, apporvi le marche di stazza, rilasciare, modificare o prorogare i certificati di stazza, tenere il registro di stazza e fare le comunicazioni che loro incombono.
2. Gli uffici di stazzatura, per la stazzatura e la ristazzatura, possono far capo a esperti.
3. Il servizio centrale svizzero emana le necessarie istruzioni di servizio per gli uffici di stazzatura e ne sorveglia la gestione. Esso fa le comunicazioni spettantigli alle autorità competenti in materia di stazzatura degli altri Stati contraenti e trasmette agli uffici svizzeri di stazzatura quelle ricevute dai servizi centrali stranieri.

##### **Art. 4** Certificati di stazza {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--4}
1. I risultati della stazzatura sono attestati con il rilascio di un certificato di stazza, che dev’essere conforme al modello riprodotto nell’appendice 1 della convenzione.
2. Se una nave della navigazione interna va distrutta, è demolita o risulta definitivamente inidonea alla navigazione, il certificato di stazza dev’essere immediatamente restituito all’ufficio di stazzatura che l’ha rilasciato. Il certificato, se è stato compilato all’estero, dev’essere consegnato al servizio centrale svizzero.
3. Gli uffici di stazzatura rilasciano copie del certificato di stazza a domanda del proprietario della nave o di un ufficio svizzero del registro del naviglio.

##### **Art. 5** Smarrimento di un certificato di stazza {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--5}
1. Lo smarrimento di un certificato di stazza dev’essere immediatamente comunicato all’ufficio di stazzatura e reso verosimile.
2. L’ufficio di stazzatura, se giudica verosimile lo smarrimento, rilascia al proprietario un certificato di stazza sostitutivo.

##### **Art. 6** Tasse e spese {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--6}
1. Gli uffici di stazzatura riscuotono una tassa di:
1. 600 franchi per la stazzatura e la ristazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato alla convenzione;
2. 300 franchi per la stazzatura e la ristazzatura secondo l’articolo 5 dell’allegato alla convenzione;
3. 200 franchi per la verificazione dei dati di un certificato di stazza;
4. 150 franchi per il rilascio di un certificato di stazza, di un certificato di stazza sostitutivo o di una copia;
5. 50 franchi per ogni modificazione di un’indicazione nel certificato di stazza;
6. 100 franchi per la proroga di un certificato di stazza;
7. 150 franchi per l’apposizione o la modificazione di una marca di stazza e di 30 franchi per ogni apposizione o modificazione di marca di stazza supplementare;
8. 50 franchi per ogni comunicazione a un altro ufficio di stazzatura o a un servizio centrale.[^4]
2. Se per la stazzatura o la ristazzatura di una nave è fatto capo a esperti, il proprietario della nave assume le spese risultanti, che sono calcolate secondo le tariffe usuali della professione.
3. Il proprietario della nave deve rimborsare all’ufficio di stazzatura le spese di porto e quelle inerenti alle notificazioni e comunicazioni.
4. Le spese secondo i capoversi 2 e 3 devono essere rimborsate dal proprietario della nave qualora una stazzatura, ristazzatura o verificazione dei dati di un certificato di stazza sia stata fissata o sia già iniziata ma non possa essere eseguita o terminata per motivi dei quali egli è responsabile.
5. Il proprietario della nave può essere tenuto a pagare un anticipo adeguato delle tasse, degli esborsi e delle spese.
6. Le tasse riscosse dagli uffici di stazzatura spettano ai Cantoni.

##### **Art. 7** Abrogazione ed entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.011--7}
1. L’ordinanza del 1° luglio 1927[^5]sulla stazzatura delle navi della navigazione interna è abrogata.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 7 febbraio 1976.

[^1]: RS  **0.747.203**
[^2]: RS  **747.11** . Alla disp. cit. corrisponde ora l’art. 56 della LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna (RS  **747.201** ).
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS  **170.512.1** ).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU  **1994**  1327).
[^5]: [CS **7** 329]