747.224.022

# Decreto del Consiglio federale per l’esecuzione dell’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

del 28 luglio 1955 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale del 24 marzo 1955[^1]che approva l’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno,

decreta:

## **A.** Autorità competenti {#lvl_u1}
### Organizzazione dell’esecuzione e del controllo {#lvl_u1/lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--1}
1. I Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna sono incaricati, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente decreto, di eseguire l’accordo internazionale del 21 maggio 1954[^2]sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno (detto qui di seguito «accordo»). Essi devono prendere i provvedimenti necessari a tal uopo e, in particolare, procedere alla nomina delle autorità competenti, comunicandola al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^3](DEFR).
2. Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza per mezzo del DEFR. Questo può delegare la sua funzione al segretariato di Stato dell’economia[^4](detto qui di seguito «SECO»).
3. Sono salve le intese particolari previste dall’articolo 25 numeri 4 e 5 dell’accordo.

### Competenza delle autorità federali {#lvl_u1/lvl_u2}
##### **Art. 2** {#lvl_u1/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--2}
1. Il DEFR farà il rapporto annuale previsto dall’articolo 27 numero 2 dell’accordo, fondandosi sui dati forniti dai Cantoni e dalle associazioni competenti.
2. Ove occorra, il DEFR rappresenterà la Confederazione nei negoziati che hanno luogo tra i Governi interessati per risolvere le controversie concernenti l’esecuzione dell’accordo (art. 24 n. 1). Dandosene il caso, esso designerà un membro dell’organo arbitrale (art. 24 n. 2).
3. Il DEFR è incaricato di denunciare alle autorità competenti degli Stati contraenti le trasgressioni menzionate nell’articolo 25 numero 3 dell’accordo.
4. Incombe al DEFR la conclusione di intese particolari a’ sensi dell’articolo 25 numeri 4 e 5 dell’accordo.

### Procedura d’assoggettamento {#lvl_u1/lvl_u3}
##### **Art. 3** {#lvl_u1/lvl_u3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--3}
1. Qualora sia contestato l’assoggettamento all’accordo, decide l’autorità cantonale competente in materia. Copia della sua decisione dev’essere trasmessa al SECO. Contro la sua decisione è ammesso ricorso al DEFR entro trenta giorni.
2. Tale decisione può essere richiesta da chiunque sia parte nella controversia. È legittimato a ricorrere chiunque si reputi leso dalla decisione.
3. Sono salve le disposizioni degli articoli 24 e 26 dell’accordo.

### Procedura civile {#lvl_u1/lvl_u4}
##### **Art. 4** {#lvl_u1/lvl_u4/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--4}
Competenti a decidere le controversie tra datori di lavoro e battellieri del Reno a norma dell’articolo 26 dell’accordo, sono i tribunali civili, salvo che non sia stato disposto altrimenti con contratto collettivo o individuale di lavoro.

### Concorso delle associazioni {#lvl_u1/lvl_u5}
##### **Art. 5** {#lvl_u1/lvl_u5/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--5}
I Cantoni, d’intesa con il DEFR, possono delegare agli organi paritetici delle associazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, tutte o parte delle attribuzioni di carattere esecutivo previste dall’articolo 1 capoverso 1. Tali organi sono sottoposti, per i poteri loro delegati, alla sorveglianza e agli ordini delle autorità cantonali e rispondono verso di esse della loro attività.

## **B.** Disposizioni integrative {#lvl_u2}
### Riposo notturno {#lvl_u2/lvl_u1}
##### **Art. 6** {#lvl_u2/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--6}
I contratti collettivi possono prevedere, in luogo del riposo notturno prescritto dall’articolo 7 numero 1 dell’accordo, un riposo quotidiano della stessa durata, di cui sette ore consecutive almeno devono essere comprese tra le ore 20 e le 6.

### Durata del lavoro nei porti e nei luoghi di carico e scarico {#lvl_u2/lvl_u2}
##### **Art. 7** {#lvl_u2/lvl_u2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--7}
In materia di durata del lavoro nei porti o negli altri luoghi di carico e scarico è reputato ordinamento locale, a’ sensi dell’articolo 9 dell’accordo, la legislazione cantonale o, in difetto, la disciplina dei contratti collettivi o degli usi locali.

### Giorni festivi {#lvl_u2/lvl_u3}
##### **Art. 8** {#lvl_u2/lvl_u3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--8}
Giorni festivi a’ sensi dell’articolo 15 numero 1 dell’accordo, in cui i battellieri del Reno non sono tenuti a lavorare, sono: Capodanno, Pasqua, il Lunedì di Pasqua, Pentecoste, il Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano.

### Remunerazione del lavoro suppletivo {#lvl_u2/lvl_u4}
##### **Art. 9** {#lvl_u2/lvl_u4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--9}
La remunerazione del lavoro suppletivo a’ sensi degli articoli 11, 12 e 13 dell’accordo, è costituita dalla normale retribuzione per la durata di tale lavoro, maggiorata del venticinque per cento. Sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.

### Retribuzione per il periodo feriale {#lvl_u2/lvl_u5}
##### **Art. 10** {#lvl_u2/lvl_u5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--10}
La retribuzione ordinaria dovuta per la durata delle ferie (art. 21 dell’accordo) è determinata in base alle leggi sulle ferie vigenti nei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna; sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.

## **C.** Trasgressioni {#lvl_u3}
### Sanzioni {#lvl_u3/lvl_u1}
##### **Art. 11** {#lvl_u3/lvl_u1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--11}
1. Il datore di lavoro la cui impresa ha sede in Svizzera, il quale trasgredisce intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del presente decreto, è passibile di multa. In luogo della multa può essere inflitta un’ammonizione quando si tratti di una trasgressione di lieve entità.
2. Se la trasgressione è commessa da chi è incaricato di dirigere tutta o parte dell’impresa, la pena è a lui applicata; il datore di lavoro è esente da pena, salvo che sia stato informato della trasgressione e abbia omesso d’impedirla o di farla cessare.
3. Qualora la trasgressione sia stata commessa nell’esercizio dell’attività di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, sono punibili i membri degli organi o i soci che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la persona giuridica o per la società. È applicabile per analogia il capoverso 2. La persona giuridica o la società risponde solidalmente delle multe e delle spese.

### Azione penale {#lvl_u3/lvl_u2}
##### **Art. 12** {#lvl_u3/lvl_u2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--12}
1. L’istruzione e il giudizio incombono al Cantone ove ha sede l’impresa. I Cantoni designano le autorità competenti.
2. Le sentenze dei tribunali, le decisioni penali delle autorità amministrative e le ordinanze di non doversi procedere, non più soggette a gravame per violazione del diritto federale avanti le autorità cantonali, devono essere immediatamente comunicate al DEFR in copia integrale e senza spese.
3. Per il ricorso per cassazione al Tribunale federale si applicano le disposizioni della procedura penale federale[^5].

## **D.** Disposizioni finali {#lvl_D}
### Norme riservate {#lvl_D/lvl_u1}
##### **Art. 13** {#lvl_D/lvl_u1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.022--13}
Sono fatti salvi:
a. le disposizioni federali e cantonali applicabili alle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno, in quanto non siano incompatibili con quelle del presente decreto;
b. i contratti collettivi o individuali di lavoro più favorevoli del presente decreto al lavoratore;
c. le decisioni dell’organo arbitrale internazionale pronunciate giusta l’articolo 24 numeri 2 e 3 dell’accordo.

Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 1959[^6]

[^1]: RU  **1959**  985
[^2]: RS  **0.747.224.022**
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 4 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU  **2000**  187). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: RS  **312.0**
[^6]: DCF del 19 ott. 1959.