747.224.211

# Ordinanza dell’UFT sull’applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden

(Ordinanza di polizia UFT sul Reno superiore)

del 29 aprile 2025 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT),

visto l’articolo 28 della legge federale del 3 ottobre 1975[^1]sulla navigazione interna;<br />in esecuzione degli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 1879[^2]tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea,

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--1}
La presente ordinanza si applica alla navigazione all’interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra Basilea (confine nazionale, km 170,00) e Rheinfelden (ponte stradale, km 149,10).

##### **Art. 2** Prescrizioni internazionali applicabili {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--2}
1. Sono applicabili nel tenore in vigore le seguenti prescrizioni internazionali:
a. il regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^3];
b. il regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno[^4];
c. l’Accordo europeo del 26 maggio 2000[^5]sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN);
d. il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^6];
e. le prescrizioni temporanee emanate in base ai regolamenti menzionati alle lettere a–d.
2. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previste al capitolo 4.

##### **Art. 3** Piccole imbarcazioni {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--3}
1. Per piccola imbarcazione si intende un veicolo secondo l’articolo 1.01 lettera m del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^7].
2. Le questioni riguardanti le piccole imbarcazioni sono di competenza dei Cantoni, quando non siano disciplinate dai regolamenti e dall’Accordo di cui all’articolo 2 o dalle disposizioni di cui al capitolo 4.
3. Le disposizioni della presente ordinanza concernenti le piccole imbarcazioni che divergono da quelle dell’ordinanza dell’8 novembre 1978[^8]sulla navigazione interna prevalgono su queste ultime.

##### **Art. 4** Traghetti {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--4}
1. L’esercizio di traghetti è soggetto ad autorizzazione.
2. L’autorizzazione è rilasciata, previa consultazione delle autorità tedesche, dalle autorità cantonali competenti del luogo, se le condizioni necessarie sono soddisfatte.

##### **Art. 5** Veicoli delle autorità {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--5}
I veicoli delle autorità non soggiacciono alle prescrizioni dei regolamenti e dell’Accordo di cui all’articolo 2 né alle disposizioni di cui al capitolo 4, nella misura in cui ciò sia necessario all’espletamento di compiti amministrativi.

## **Capitolo 2:** Riconoscimento di autorizzazioni {#chap_2}
##### **Art. 6** {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--6}
1. Se non è disposto altrimenti, secondo la presente ordinanza sono riconosciute le seguenti autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti:
a. i certificati d’ispezione, i certificati, i permessi, gli attestati, i certificati d’idoneità e le altre autorizzazioni che sono stati rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 2;
b. le licenze di navigazione e le licenze di condurre secondo gli articoli 13 e 17 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna;
c. le ammissioni di cui all’articolo 14.01 del regolamento del 17 marzo 1976[^9]della Navigazione sul lago di Costanza;
d. le licenze di navigazione e le licenze di condurre secondo gli articoli 1*a* e 4 dell’ordinanza del 1° marzo 2006[^10]sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale;
e. le licenze di navigazione e le licenze di condurre secondo gli articoli 6 e 12 dell’ordinanza del 1° marzo 2006[^11]sulla navigazione militare.
2. Il capoverso 1 non si applica alle autorizzazioni per singole corse.

## **Capitolo 3:** Competenze {#chap_3}
##### **Art. 7** Autorità competenti {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--7}
1. I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sono competenti, ciascuno per il proprio territorio, per l’esecuzione della presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti. Sono fatti salvi i capoversi 2–5.
2. Per l’esecuzione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^12]valgono le seguenti competenze:
a. le autorità cantonali sono competenti per l’emanazione di prescrizioni temporanee di portata generale di cui all’articolo 1.22 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno; le prescrizioni devono essere pubblicate e comunicate all’Ufficio federale dei trasporti;
b. l’Ufficio federale dei trasporti è competente per la messa in vigore delle prescrizioni temporanee della Commissione centrale per la navigazione sul Reno di cui all’articolo 1.22bis del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno;
c. l’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’emanazione di prescrizioni temporanee:
        1. in casi urgenti,
        2. per lo svolgimento di test, se la sicurezza e la fluidità della navigazione non ne risultano pregiudicate.
3. Per l’esecuzione del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno[^13]valgono le seguenti competenze:
a. i Porti renani svizzeri sono competenti per l’esecuzione del regolamento; è fatta salva la lettera b;
b. l’Ufficio federale dei trasporti è competente per la messa in vigore delle prescrizioni temporanee della Commissione centrale per la navigazione sul Reno di cui all’articolo 1.06 del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno.
4. Per l’esecuzione dell’ADN[^14]valgono le seguenti competenze:
a. il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti renani svizzeri, è competente per l’esecuzione dell’ADN; è fatta salva la lettera b;
b. l’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’esecuzione delle sezioni e sottosezioni 1.2.1 (organismo di controllo, organismo di classifica) e 1.5.1, 1.8.2, 1.8.3.2, 1.8.4, 1.8.5.2, 1.9, 1.15.2 dell’ADN.

##### **Art. 8** Ostacoli causati dalla navigazione {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--8}
Le autorità cantonali possono far rimuovere a spese dei proprietari o delle persone responsabili gli ostacoli causati dalla navigazione se questi non lo fanno entro un termine ragionevole che è stato loro impartito. In caso di pericolo incombente, le autorità possono rinunciare a impartire detto termine.

## **Capitolo 4:** Prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden all’interno del territorio svizzero {#chap_4}
### **Sezione 1:** Prescrizioni particolari per la sezione del Reno compresa fra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea (km 166,53) e il ponte stradale di Rheinfelden (km 149,10) {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 9** Prescrizioni generali di navigazione {#chap_4/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--9}
1. Il pescaggio massimo autorizzato è di 3,20 m.
2. Le dimensioni dei veicoli, dei convogli spinti e dei veicoli accoppiati non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea (km 166,53) e il ponte stradale di Rheinfelden (km 149,10).
3. In deroga al capoverso 2, la larghezza massima autorizzata sulla sezione del Reno compresa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e l’avamporto a valle della conca di Augst come pure sulla sezione compresa tra l’avamporto a monte della conca di Augst e il ponte stradale di Rheinfelden è di 22,90 m.
4. Tenuto conto delle prescrizioni particolari di cui agli articoli 21 e 22, la lunghezza massima autorizzata dei veicoli e dei convogli spinti sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Augst è di 185 m in navigazione ascendente e di 135 m in navigazione discendente.
5. Sui veicoli di lunghezza superiore a 86 m, la cabina di comando deve trovarsi nel terzo poppiero e il veicolo deve essere manovrato da questa posizione.
6. L’autorità competente può rilasciare autorizzazioni derogatorie vincolate a condizioni particolari.

##### **Art. 10** Prevenzione degli urti d’onda e dei risucchi {#chap_4/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--10}
1. Fatta eccezione per le piccole imbarcazioni non motorizzate, i veicoli devono, conformemente all’articolo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^15], navigare il più possibile al centro della corrente per non danneggiare le rive ed evitare la formazione di onde e risucchi.
2. Le piccole imbarcazioni motorizzate devono adattare la loro velocità soprattutto quando accostano e salpano, affinché nessuno venga inutilmente disturbato, ostacolato o esposto a pericolo, né subisca alcun danno.

##### **Art. 11** Divieto di navigazione in caso di piene {#chap_4/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--11}
1. Sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden la navigazione delle piccole e grandi imbarcazioni è vietata quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle.
2. Sulla sezione del Reno compresa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e il ponte stradale di Rheinfelden è vietata:
a. la navigazione delle piccole imbarcazioni quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle;
b. la navigazione delle grandi imbarcazioni quando il livello dell’acqua raggiunge o supera gli 8,20 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle.
3. L’autorità competente può concedere deroghe per l’area portuale e gli impianti di trasbordo.

##### **Art. 12** Divieto di determinati sport nautici {#chap_4/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--12}
È vietato:
a. l’impiego di sci nautici o di attrezzi simili;
b. l’impiego di moto d’acqua o di veicoli analoghi;
c. l’impiego di corpi galleggianti quali tavole da onda, con o senza dispositivo di trazione, e di attrezzi simili;
d. l’impiego di attrezzi sportivi con propulsione a idrogetto propria o messa a disposizione da un altro veicolo o da un altro corpo galleggiante;
e. il trascinamento con corpi galleggianti non manovrabili;
f. il rimorchio di mezzi occupati o non occupati, di oggetti volanti quali aquiloni o paracaduti e di attrezzi simili.

##### **Art. 13** Deroghe al divieto dell’impiego di sci nautici {#chap_4/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--13}
1. L’autorità competente può autorizzare l’impiego di sci nautici su specchi d’acqua appositamente segnalati e alla velocità massima di 40 km/h rispetto alla riva. La segnalazione avviene mediante il segnale d’indicazione E.17 di cui all’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^16].
2. L’impiego di sci nautici sugli specchi d’acqua autorizzati secondo il capoverso 1 è consentita solo:
a. nei seguenti momenti:
        1. dal sorgere al calar del sole,
        2. in fasce orarie stabilite, indicate su segnali apposti in aggiunta al segnale d’indicazione E.17 di cui all’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno; e
b. con visibilità superiore ai 1000 m.
3. Sul veicolo rimorchiatore devono trovarsi almeno le seguenti persone:
a. il conduttore;
b. un’altra persona idonea che osservi lo sciatore nautico e la sezione sulla quale pratica e informi il conduttore della situazione.

##### **Art. 14** Prevenzione degli urti d’onda e dei risucchi nell’impiego di sci nautici {#chap_4/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--14}
1. I conduttori dei veicoli rimorchiatori e gli sciatori nautici devono adeguare il loro modo di circolare affinché, soprattutto a causa di urti d’onda o risucchi:
a. non ostacolino la navigazione e non mettano in pericolo gli altri naviganti e bagnanti né arrechino disturbi maggiori di quanto determinato dalle circostanze;
b. non danneggino altri veicoli, le rive, le installazioni e le opere situate sulla via navigabile, gli impianti galleggianti o fissi, la segnaletica della via navigabile e la vegetazione riparia.
2. I conduttori dei veicoli rimorchiatori devono ridurre adeguatamente la velocità e mantenere al loro passaggio una distanza di almeno 20 m.
3. Gli sciatori nautici devono mantenersi entro i limiti della scia lasciata dal veicolo rimorchiatore nel passare davanti ad altri veicoli, corpi galleggianti e persone in acqua.

##### **Art. 15** Presenza dell’ordinanza a bordo {#chap_4/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--15}
A bordo di ogni veicolo, ad eccezione delle piccole imbarcazioni e delle chiatte a spinta, deve trovarsi una copia della presente ordinanza nel tenore in vigore; è altresì ammessa una versione elettronica, purché consultabile in ogni momento.

### **Sezione 2:** Prescrizioni particolari per la navigazione sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea (km 166,53) e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden (km 163,60) (sezione urbana di Basilea) {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 16** Condizioni per il rimorchio {#chap_4/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--16}
1. Un veicolo motorizzato può essere impiegato per il rimorchio se:
a. è autorizzato nel certificato d’ispezione delle autorità renane o nel certificato dell’Unione per la navigazione interna; e
b. i Porti renani svizzeri hanno eseguito con esito positivo una corsa di prova con il veicolo.
2. È consentito il rimorchio di una sola unità.

##### **Art. 17** Formazione di veicoli affiancati {#chap_4/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--17}
1. È vietato navigare in formazione affiancata.
2. L’autorità competente può, in casi particolari, concedere deroghe.

##### **Art. 18** Sorpasso {#chap_4/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--18}
1. Il sorpasso è vietato. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2. Il sorpasso di piccole imbarcazioni è consentito.
3. Le piccole imbarcazioni, i battelli per passeggeri che navigano in direzione ascendente, i rimorchiatori o gli spintori che navigano senza unità rimorchiate o spinte e i veicoli delle autorità possono effettuare sorpassi se la sicurezza del traffico non ne risulta pregiudicata.

##### **Art. 19** Velocità minima per veicoli motorizzati e convogli rimorchiati o spinti {#chap_4/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--19}
I veicoli motorizzati e i convogli rimorchiati o spinti che navigano in direzione ascendente devono raggiungere autonomamente una velocità minima di 4 km/h rispetto alla riva. Se disponibili, i propulsori di prua devono essere immediatamente pronti all’uso e non possono essere utilizzati per raggiungere la velocità minima. Se tale velocità minima non può essere raggiunta, si deve ricorrere al rimorchio di rinforzo.

##### **Art. 20** Restrizioni temporali alla navigazione {#chap_4/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--20}
1. La navigazione in direzione ascendente è consentita tra le ore 5 e le ore 22.
2. La navigazione in direzione discendente è consentita tra le ore 5 e le ore 22 a tutti i veicoli, convogli spinti e veicoli accoppiati la cui lunghezza massima è di 110 m, se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle non supera i 6,50 m.
3. Se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle supera i 6,50 m, la navigazione in direzione discendente è consentita da mezz’ora prima del sorgere del sole fino a mezz’ora dopo il calar del sole.
4. Se necessario, l’autorità competente può concedere deroghe alle restrizioni di cui ai capoversi 1–3. La necessità deve essere accertata.
5. Le restrizioni di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle navi che effettuano escursioni giornaliere, ai rimorchiatori e agli spintori che navigano senza unità rimorchiate o spinte nonché alle piccole imbarcazioni.

##### **Art. 21** Prescrizioni particolari concernenti i veicoli e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m {#chap_4/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--21}
1. I veicoli e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m possono navigare sulla sezione urbana di Basilea soltanto se manovrati da un conduttore riconosciuto come pilota dalle competenti autorità.
2. La navigazione è consentita da mezz’ora prima del sorgere del sole fino a mezz’ora dopo il calar del sole e con buona visibilità.
3. Ai veicoli di lunghezza non superiore a 135 m la navigazione in direzione ascendente è consentita di notte nel rispetto dell’articolo 20 e con buona visibilità, se i Porti renani svizzeri hanno eseguito con esito positivo una corsa di prova con il veicolo.
4. Il pilota deve essere istruito dal conduttore sull’impiego degli strumenti di navigazione prima dell’inizio di ogni corsa. A questo riguardo devono essere verificati in particolare i dispositivi del timone d’emergenza e i collegamenti tramite interfono.
5. Durante la navigazione, nella cabina di comando deve essere sempre presente un membro dell’equipaggio qualificato, che sappia interpretare e utilizzare i dispositivi di indicazione, sorveglianza e azionamento.
6. I veicoli e i convogli spinti di cui al capoverso 1 che navigano in direzione ascendente devono raggiungere autonomamente una velocità minima di 6 km/h rispetto alla riva. Se disponibili, i propulsori di prua devono essere immediatamente pronti all’uso e non possono essere utilizzati per raggiungere la velocità minima. Se tale velocità minima non può essere raggiunta, si deve ricorrere al rimorchio di rinforzo.
7. Il tunnel dell’elica e le pale del timone devono trovarsi sempre completamente sott’acqua.

##### **Art. 22** Lunghezza massima consentita per veicoli e convogli spinti di lunghezza superiore a 110 m a seconda del livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle {#chap_4/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--22}
1. Per i veicoli e i convogli spinti di lunghezza superiore a 110 m la lunghezza massima consentita è la seguente:
a. con livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle fino a 6,20 m:
        1. 135 m per i veicoli in direzione sia ascendente sia discendente,
        2. 135 m per i convogli spinti in direzione discendente,
        3. 185 m per i convogli spinti in direzione ascendente;
b. con livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle fino a 6,50 m: 185 m per i convogli spinti in direzione ascendente, se ricorrono a un rimorchio di rinforzo;
c. con livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle fino a 6,70 m: 125 m per tutti i veicoli in direzione sia ascendente sia discendente.
2. Con livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle pari o superiore a 6,70 m la navigazione è vietata per i veicoli e i convogli spinti di lunghezza superiore a 110 m.

##### **Art. 23** Rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea {#chap_4/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--23}
1. I veicoli seguenti devono ricorrere a un rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea:
a. veicoli in direzione ascendente che devono essere muniti di segnaletica supplementare in conformità dell’articolo 3.14 numeri 1–3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^17]; sono dispensati da quest’obbligo i veicoli non carichi e le navi a doppio scafo conformemente alle sottosezioni 9.1.0.80–9.1.0.99 e 9.3.2–9.3.2.99 dell’ADN[^18];
b. con un livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle pari o superiore a 7,00 m (segno di piena I): veicoli e convogli spinti a un solo motore; il veicolo impiegato come rimorchio di rinforzo deve essere dotato di più di un motore.
2. Sono dispensati dall’obbligo di rimorchio di rinforzo di cui al capoverso 1:
a. i veicoli non carichi;
b. le motonavi e motocisterne nonché i convogli spinti a un solo motore, a condizione che dispongano di una potenza motrice di almeno 1,47 kW per tonnellata di carico.

##### **Art. 24** Prescrizioni supplementari sulla sezione urbana di Basilea {#chap_4/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--24}
1. Sui veicoli per i quali il capitolo 19 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^19]prescrive un equipaggio minimo di due membri, entrambi devono trovarsi nella cabina di comando in caso sia di navigazione ascendente sia di navigazione discendente sulla sezione urbana di Basilea.
2. Se a bordo si trova temporaneamente una persona aggiuntiva in qualità di titolare di un’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea, il secondo membro dell’equipaggio deve restare come vedetta al posto di ormeggio ed essere collegato tramite interfono con il conduttore della nave o del convoglio.
3. Su veicoli per i quali il capitolo 19 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno prescrive un equipaggio minimo comprendente più di due membri, in caso sia di navigazione ascendente sia di navigazione discendente sulla sezione urbana di Basilea un secondo membro dell’equipaggio deve trovarsi nella cabina di comando e un terzo membro dell’equipaggio deve restare come vedetta al posto di ormeggio; quest’ultimo deve essere collegato tramite interfono con il conduttore della nave o del convoglio.

##### **Art. 25** Particolare diligenza in prossimità del ponte «Mittlere Rheinbrücke» {#chap_4/sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--25}
Il conduttore è responsabile del transito sicuro tenendo conto delle distanze di sicurezza necessarie per le altezze libere e il franco sottochiglia in prossimità del ponte «Mittlere Rheinbrücke». Le distanze necessarie sono stabilite nell’allegato.

### **Sezione 3:** Prescrizioni particolari per gli impianti di navigazione nelle conche di Birsfelden e di Augst {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 26** Regole di navigazione agli imbocchi degli avamporti delle conche di Birsfelden e di Augst {#chap_4/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--26}
1. È vietato entrare e uscire contemporaneamente agli imbocchi degli avamporti delle conche:
a. di Birsfelden: nell’intero imbocco degli avamporti della conca;
b. di Augst:
        1. nella via d’acqua compresa tra l’imbocco dell’Ergolz e la porta a monte della conca,
        2. nel canale di fuga dalla porta a valle della conca fino al suo imbocco.
2. I veicoli che escono dagli avamporti delle conche hanno la precedenza.
3. Se la luce sull’isola di trasbordo di idrocarburi situata sulla riva sinistra del Reno, al km 162,13 in direzione ascendente, è rossa, è vietata l’entrata a tutti i veicoli nell’avamporto a monte della conca di Birsfelden.
4. Se la luce sulla riva sinistra del Reno a monte dell’imbocco dell’Ergolz, al km 154,86 in direzione ascendente, è rossa, è vietata l’entrata a tutti i veicoli nell’avamporto a monte della conca di Augst.

##### **Art. 27** Rotta da seguire a monte della conca di Birsfelden {#chap_4/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--27}
1. Dopo l’uscita dalla conca di Birsfelden fino al km 162,00, i veicoli ascendenti devono tenere la riva destra dell’idrovia.
2. L’inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicato presso la testa a monte della conca di Birsfelden mediante il segnale di cui al punto B.3 lettera a dell’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^20].
3. La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno al km 162,00 mediante il segnale di cui al punto E.11 dell’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno.
4. L’articolo 26 capoverso 4 e i capoversi 1 e 3 non sono applicabili ai veicoli ascendenti che intendono accostare agli impianti di trasbordo situati nella zona delle gru vicino all’imbocco dell’avamporto a monte della conca.

##### **Art. 28** Rotta da seguire a monte della conca di Augst {#chap_4/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--28}
1. Dopo l’uscita dalla conca di Augst fino al pontile dei traghetti Herten-Kaiseraugst al km 154,46, i veicoli ascendenti devono tenere la riva destra dell’idrovia.
2. L’inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicato presso la testa a monte della conca di Augst mediante il segnale di cui al punto B.3 lettera a dell’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^21].
3. La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno in prossimità del pontile dei traghetti Herten-Kaiseraugst al km 154,46 mediante il segnale di cui al punto E.11 dell’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno.

##### **Art. 29** Orario di esercizio delle conche e annuncio dell’orario di arrivo {#chap_4/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--29}
1. Le conche a Birsfelden e ad Augst sono in esercizio dalle ore 5 e alle ore 21.
2. I veicoli che alla fine dell’orario di esercizio stazionano negli avamporti di Birsfelden e sono pronti per la concata vengono fatti passare.
3. Possono entrare negli avamporti della conca di Birsfelden soltanto i veicoli intenzionati a passare la conca rispettando il loro ordine di concata.
4. I veicoli ascendenti e discendenti devono annunciare al capo della conca il loro orario di arrivo approssimativo.

##### **Art. 30** Concata al di fuori dell’orario di esercizio delle conche {#chap_4/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--30}
1. I veicoli intenzionati a passare la conca al di fuori dell’orario di esercizio devono annunciarsi al capo della conca entro le ore 19.
2. Se l’ora concordata per la concata è superata di oltre mezz’ora, l’annuncio non è più valido.
3. Se la corsa in vista della concata annunciata non ha luogo o è interrotta, l’annuncio deve essere immediatamente annullato.

##### **Art. 31** Stazionamento negli avamporti delle conche {#chap_4/sec_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--31}
1. I veicoli possono accostare o stazionare all’interno degli avamporti della conca di Birsfelden soltanto con l’autorizzazione del capo della conca; la ripresa della navigazione deve essere comunicata al capo della conca, precisando l’orario della partenza.
2. L’accostamento e lo stazionamento all’interno degli avamporti di Augst è vietato. Il divieto non si applica a:
a. navi passeggeri che fanno regolarmente scalo al pontile situato nei pressi dell’uscita a monte dell’avamporto;
b. piccole imbarcazioni che annunciano la loro entrata nella conca (annuncio presso il servizio competente della conca e sull’isola della centrale elettrica);
c. piccole imbarcazioni che utilizzano la rampa di passaggio nell’avamporto a valle.
3. Negli avamporti delle conche di Birsfelden e di Augst è vietato utilizzare i mezzi di propulsione meccanica dei veicoli ormeggiati.

##### **Art. 32** Accesso a specchi d’acqua chiusi alla navigazione {#chap_4/sec_3/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--32}
L’autorità competente può consentire a singoli veicoli l’accesso a specchi d’acqua chiusi alla navigazione.

### **Sezione 4:** Prescrizioni per le rade tra Basilea e Rheinfelden {#chap_4/sec_4}
##### **Art. 33** Limiti della rada Birsfelden/Au {#chap_4/sec_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--33}
La rada di Birsfelden/Au si estende sulla riva sinistra dal km 159,20 al km 162,74.

##### **Art. 34** Area comune di stazionamento alla rada Birsfelden/Au {#chap_4/sec_4/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--34}
Ai veicoli che non sono tenuti alla segnalazione secondo l’articolo 3.14 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^22]è assegnata l’area di stazionamento «Kantine», sulla riva sinistra, dal km 160,73 al km 161,09.

##### **Art. 35** Area di stazionamento sulla rada Birsfelden/Au per veicoli trasportanti determinati materiali infiammabili {#chap_4/sec_4/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--35}
Ai veicoli tenuti alla segnalazione secondo l’articolo 3.14 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno[^23]è assegnata l’area di stazionamento «Waldhaus», sulla riva sinistra, dal km 161,10 al km 161,25.

##### **Art. 36** Disposizione sulle aree di stazionamento e agli impianti di trasbordo con livello dell’acqua superiore a 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle {#chap_4/sec_4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--36}
Se il livello dell’acqua supera i 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle, su tutta la distesa della rada possono stazionare solo tre navi una di fianco all’altra.

##### **Art. 37** Disposizione alle isole di trasbordo di idrocarburi situate sulla riva sinistra al km 160,38 e al km 162,13 {#chap_4/sec_4/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--37}
1. Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva al km 160,38 e al km 162,13, le navi cisterna non possono disporsi su più di una larghezza. Per disporsi su due larghezze, è richiesta un’autorizzazione speciale rilasciata dai Porti Renani Svizzeri.
2. Alle isole di trasbordo al km 160,38 e al km 162,13, tanto dalla parte della riva che dalla parte del fiume, le navi cisterna non possono disporsi su più di una larghezza. Se a uno degli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva di cui al capoverso 1 sono disposte due navi cisterna, dalla parte della riva della stessa isola di trasbordo è proibito l’accostamento a qualsiasi veicolo.

##### **Art. 38** Impianto di trasbordo situato sulla riva sinistra all’imbocco dell’avamporto a monte della conca di Birsfelden {#chap_4/sec_4/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--38}
1. All’impianto di trasbordo all’imbocco dell’avamporto a monte della conca di Birsfelden, i veicoli non possono disporsi su più di una larghezza.
2. A questo impianto di trasbordo, i veicoli devono accostare con la prua rivolta a monte.

##### **Art. 39** Ormeggio dei veicoli sulla sezione tra Birsfelden e Rheinfelden {#chap_4/sec_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--39}
1. Il carico di rottura minimo delle funi utilizzate per l’ormeggio deve corrispondere a quello registrato al numero 39 del certificato d’ispezione delle autorità renane o del certificato dell’Unione per la navigazione interna.
2. Per l’ormeggio di veicoli che sottostanno all’ADN[^24], durante il carico e lo scarico sono consentite le seguenti funi:
a. cavi metallici;
b. funi in acciaio e materiale sintetico, a condizione che dal certificato di collaudo risulti che il carico di rottura minimo registrato nel certificato d’ispezione delle autorità renane o nel certificato dell’Unione per la navigazione interna è raggiunto già solo tramite i trefoli di acciaio;
c. per il carico e lo scarico di container: tutti i tipi di fune, a condizione che il loro carico di rottura minimo corrisponda a quello registrato nel certificato d’ispezione delle autorità renane o nel certificato dell’Unione per la navigazione interna.
3. A partire da un livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle di 7,00 m (segno di piena I) deve essere gettata l’ancora e impiegata obbligatoriamente una fune aggiuntiva posizionata sul davanti.
4. Agli impianti di trasbordo di idrocarburi, durante lo scarico contemporaneo di due navi cisterna, quella sulla riva deve essere ormeggiata con due funi sul davanti. A partire da un livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle di 7,00 m (segno di piena I) devono inoltre essere impiegate le funi di cui al capoverso 3.
5. In aggiunta devono essere osservati gli accordi di carico e scarico delle imprese di trasbordo di merci liquide nei porti a sud.

## **Capitolo 5:** Disposizioni finali {#chap_5}
##### **Art. 40** Abrogazione di altri atti normativi {#chap_5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--40}
Sono abrogati:
1. il regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993[^25];
2. l’ordinanza del 10 giugno 1994[^26]sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno;
3. l’ordinanza del DATEC del 16 agosto 2019[^27]sulla messa in vigore del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno;
4. l’ordinanza del DATEC del 2 marzo 2010[^28]sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna;
5. l’ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002[^29]sull’applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden.

##### **Art. 41** Entrata in vigore {#chap_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--41}
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

(art. 25)
### Distanze di sicurezza per le altezze libere e il franco sottochiglia in prossimità del ponte «Mittlere Rheinbrücke» (km 166,53) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1}
#### **1.** Dati tecnici {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_1}
– Campata in direzione ascendente e campata in direzione discendente con bordi inferiori incurvati
– Distanza di sicurezza raccomandata dai bordi inferiori della campata: 0,50 m
– Altezze libere in caso di massimo livello dell’acqua navigabile (segno di piena IIb), ovvero con un livello dell’acqua di 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle:
    – in direzione ascendente: 5,10 m
    – in direzione discendente: 5,40 m
– Larghezza del passo navigabile alla campata in direzione ascendente e alla campata in direzione discendente: 17 m
– Profondità minima del passo navigabile con livello dell’acqua equivalente GlW 22 (corrispondente a 5,01 m) al limnimetro di Basilea-Rheinhalle: 2,95 m
– Franco sottochiglia raccomandato (acqua di galleggiamento e immersione dinamica): 0,40 m

#### **2.** Schizzo della campata in direzione discendente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_2}

#### **3.** Altezze libere in direzione discendente e ascendente con determinati livelli dell’acqua al limnimetro di Basilea‑Rheinhalle {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_3}
| Livello dell’acqua al limnimetro<br>di Basilea–Rheinhalle [m] | Deflusso<br>[m^3^/s] | Altezza libera<br>in direzione ascendente<br>[m] | Altezza libera<br>in direzione discendente<br>[m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,00 | 475 | 6,65 | 6,95 |
| 5,50 | 825 | 6,45 | 6,75 |
| 6,00 | 1165 | 6,25 | 6,55 |
| 6,50 | 1515 | 5,95 | 6,25 |
| 7,00 | 1875 | 5,65 | 5,95 |
| 7,50 | 2260 | 5,35 | 5,65 |
| 7,90 | 2580 | 5,10 | 5,40 |

#### **4.** Misurazione e indicazione dell’altezza libera come ausilio {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_4}
Le altezze libere attuali misurate in direzione ascendente e in direzione discendente sono pubblicate sul sito Internet dei Porti renani svizzeri (SRH)[^30]e possono essere consultate mediante un’applicazione dell’ufficio del genio civile del Cantone di Basilea Città (PegelBS-App)[^31]. Sono altresì indicate a valle della conca di Birsfelden.

Alla conca di Birsfelden, l’altezza della nave è inoltre misurata e comparata con l’altezza libera del momento. I dati possono essere consultati sull’applicazione PegelBS e sono indicati presso la conca.

#### **5.** Esempio di calcolo del pescaggio a vuoto consentito {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_5}
Esempio di calcolo per determinare il pescaggio a vuoto che consenta una navigazione sicura in direzione ascendente e discendente, considerando un franco sottochiglia di 0,40 m (acqua di galleggiamento e immersione dinamica):

| | | [m] |
| --- | --- | --- |
| | Profondità minima del passo navigabile con GlW 22 | 2,95 |
| + | Attuale livello al limnimetro di Basilea-Rheinhalle (esempio) | 5,64 |
| = | Subtotale | 8,59 |
| – | GlW 22 | 5,01 |
| = | Attuale profondità del passo navigabile | 3,58 |
| – | Franco sottochiglia (acqua di galleggiamento meno immersione dinamica della nave) | 0,40 |
| = | Pescaggio a vuoto | **3,18** |

L’esempio di calcolo si basa sul GlW 22. Se quest’ultimo viene modificato, occorre richiedere gli ausili di calcolo aggiornati presso i Porti renani svizzeri.

Nel calcolare il pescaggio a vuoto deve essere considerato il pescaggio massimo autorizzato di 3,20 m di cui all’articolo 9 capoverso 1.

[^1]: RS  **747.201**
[^2]: RS  **0.747.224.32**
[^3]: Il regolamento di polizia per la navigazione sul Reno, stato 1° dic. 2024, può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internetwww.bav.admin.ch> Diritto > Accordi internazionali > Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in tedesco e francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in tedesco e francese).
[^4]: Il regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno, stato 1° dic. 2024, può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internetwww.bav.admin.ch> Diritto > Accordi internazionali > Regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno (soltanto in tedesco e francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco e francese).
[^5]: RS  **0.747.208**
[^6]: Il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, stato 1° dic. 2024, può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (soltanto in tedesco e francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (soltanto in tedesco e francese).
[^7]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^8]: RS  **747.201.1**
[^9]: RS  **747.223.1**
[^10]: RS  **747.201.2**
[^11]: RS  **510.755**
[^12]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^13]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.
[^14]: RS  **0.747.208**
[^15]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^16]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^17]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^18]: RS  **0.747.208**
[^19]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. d.
[^20]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^21]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^22]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^23]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
[^24]: RS  **0.747.208**
[^25]: [RU  **1994**  1776art. 1; **1998**  1236; **2002**  3071; **2003**  468; **2005**  4731; **2006**  3037; **2008**  703,4081; **2009**  1269; **2010** 873,1603,3401; **2011**  1253; **2013**  1023; **2014**  725,2357; **2015**  365,2353; **2016**  523; **2018**  961,963,1011,2679,3283; **2019**  437,1125,2673,2675; **2020**  579,581,6157; **2021**  730,849]
[^26]: [RU  **1994**  1776; **2007**  7069cifra I n. 1]
[^27]: [RU  **2019**  2679; **2021**  851]
[^28]: [RU  **2010**  1667; **2016**  5215; **2018**  1017]
[^29]: [RU  **2003**  26; **2005**  4921; **2006**  4803; **2007**  7069cifra I n. 9; **2009**  1271cifra II; **2010**  3409,3411; **2012**  6551; **2018**  1019,1173; **2019**  2681]
[^30]: https://port-of-switzerland.ch/
[^31]: Consultabile all’indirizzo:https://port-of-switzerland.ch/hafenservice/pegel/