747.224.221

# Ordinanza dell’UFT concernente il personale di navigazione sul Reno superiore

(Ordinanza UFT sul personale del Reno superiore)

del 29 aprile 2025 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT),

visto l’articolo 28 della legge federale del 3 ottobre 1975[^1]sulla navigazione interna;<br />in esecuzione degli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 1879[^2]tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--1}
1. La presente ordinanza disciplina le condizioni per il personale di navigazione su veicoli secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^3]all’interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra Basilea (confine nazionale, km 170,00) e Rheinfelden (ponte stradale, km 149,10).
2. Disciplina in particolare le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la conduzione di veicoli secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» (km 166,53) e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden (km 163,60) (sezione urbana di Basilea).

##### **Art. 2** Prescrizioni applicabili {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--2}
1. Per la sezione del Reno compresa tra Basilea (confine nazionale, km 170,00) e Rheinfelden (ponte stradale, km 149,10), secondo l’articolo 2 dell’ordinanza di polizia UFT sul Reno superiore del 29 aprile 2025[^4]sono applicabili, nel tenore in vigore, le prescrizioni del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^5].
2. Per l’obbligo di patente per i veicoli secondo l’articolo 11.01 numero 4 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno sono applicabili le prescrizioni dei seguenti atti normativi:
a. legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna;
b. ordinanza dell’8 novembre 1978[^6]sulla navigazione interna;
c. ordinanza del 1° marzo 2006[^7]sulla navigazione militare;
d. ordinanza del 1° marzo 2006[^8]sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale.

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--3}
Nella presente ordinanza si intende per:
1. «veicolo», un’imbarcazione destinata alla navigazione interna o marittima o un apparecchio galleggiante secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^9];
2. «patente per il Reno», un certificato d’idoneità come conduttore secondo l’articolo 12.01 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno;
3. «certificato di qualifica dell’Unione come conduttore», un certificato d’idoneità come conduttore rilasciato secondo la direttiva (UE) 2017/2397[^10];
4. «tratto di via navigabile interna con rischio specifico», un tratto di via navigabile interna che presenta un rischio per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione secondo l’articolo 13.03 numero 2 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno;
5. «autorizzazione specifica», un’autorizzazione specifica per la navigazione su una via d’acqua registrata come tratto di via navigabile interna con rischio specifico.

##### **Art. 4** Autorità competenti {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--4}
1. I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sono competenti, ciascuno per il proprio territorio, per l’esecuzione della presente ordinanza. Essi designano l’autorità competente.
2. L’Ufficio federale dei trasporti è competente per:
a. la messa in vigore delle prescrizioni temporanee della Commissione centrale per la navigazione sul Reno di cui all’articolo 1.03 numero 1 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^11];
b. l’emanazione di prescrizioni temporanee:
        1. in casi urgenti,
        2. per lo svolgimento di test, se la sicurezza e la fluidità della navigazione non ne risultano pregiudicate.

##### **Art. 5** Emolumenti {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--5}
I Porti renani svizzeri riscuotono emolumenti per la loro attività secondo il rispettivo tariffario dei Porti renani svizzeri[^12](Gebührentarif der Schweizerischen Rheinhäfen) nel tenore in vigore.

## **Sezione 2:** Autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea {#sec_2}
##### **Art. 6** Tratto di via navigabile interna con rischio specifico {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--6}
La sezione urbana di Basilea è considerata un tratto di via navigabile interna con rischio specifico.

##### **Art. 7** Autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--7}
Chi conduce un veicolo sulla sezione urbana di Basilea necessita di un’autorizzazione specifica per la navigazione su questa sezione (di seguito «autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea»).

##### **Art. 8** Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--8}
1. Chi intende ottenere l’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea deve:
a. disporre di uno dei seguenti certificati d’idoneità come conduttore:
        1. una patente per il Reno in corso di validità o un certificato di qualifica dell’Unione come conduttore in corso di validità,
        2. una patente delle autorità in corso di validità,
        3. una patente sportiva in corso di validità;
b. prima dell’esame:
        1. aver navigato sulla sezione urbana di Basilea almeno tre volte in direzione ascendente e in direzione discendente negli ultimi tre anni; durante le corse il candidato deve essere stato presente nella cabina di comando e aver determinato autonomamente la rotta e la velocità in almeno una corsa in direzione ascendente e una corsa in direzione discendente,
        2. aver effettuato le percorrenze a bordo di un veicolo motorizzato per condurre il quale è prescritto un certificato d’idoneità come conduttore; il conduttore, nel quadro di un esercizio sicuro del veicolo, deve consentire al candidato di effettuare le percorrenze, fornendogli assistenza,
        3. dimostrare le percorrenze mediante il libretto di navigazione;
c. sostenere un esame teorico e un esame pratico presso i Porti renani svizzeri.
2. I requisiti per l’esame figurano nell’allegato 1.

##### **Art. 9** Ammissione all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--9}
Chi intende sostenere l’esame per ottenere l’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea deve presentare ai Porti renani svizzeri una domanda di ammissione all’esame contenente i seguenti dati e documenti:
a. nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo;
b. fototessera recente;
c. copia della carta d’identità o del passaporto;
d. copia di un certificato d’idoneità in corso di validità secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a;
e. copia delle pertinenti pagine del libretto di navigazione (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 3).

##### **Art. 10** Composizione e compiti della commissione d’esame {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--10}
1. Per lo svolgimento degli esami volti all’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea i Porti renani svizzeri costituiscono una commissione d’esame composta dalle seguenti persone:
a. un presidente, che deve far parte dei Porti renani svizzeri;
b. almeno un esaminatore con sufficienti competenze.
2. Almeno un membro della commissione d’esame deve essere in possesso dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea.
3. Durante gli esami scritti o al computer, i membri della commissione d’esame possono essere sostituiti da uno o più supervisori qualificati.
4. La commissione d’esame valuta l’idoneità dei candidati durante l’esame.
5. In caso di mancato superamento dell’esame, comunica i motivi al candidato.
6. Può vincolare la ripetizione dell’esame a oneri o condizioni oppure decidere che debbano essere ripetute solo determinate parti dell’esame.

##### **Art. 11** Certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea, duplicato e iscrizione nel registro nazionale {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--11}
1. Se il candidato ha superato l’esame, i Porti Renani Svizzeri gli rilasciano il certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea secondo il modello dell’allegato 2.
2. Iscrivono l’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea nel registro nazionale.
3. In caso di smarrimento o deterioramento del certificato, i Porti Renani Svizzeri inseriscono una pertinente indicazione nel registro nazionale.
4. Emettono, su richiesta, un duplicato. Il titolare deve denunciare lo smarrimento ai Porti renani svizzeri.
5. Un certificato deteriorato o ritrovato deve essere consegnato ai Porti renani svizzeri o annullato dagli stessi.

##### **Art. 12** Validità {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--12}
La validità dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea è determinata dalla validità del relativo certificato d’idoneità come conduttore secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 13** Disposizione transitoria {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--13}
1. Le grandi o piccole patenti per il Reno superiore rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino alla relativa scadenza, ma al più tardi fino al 17 gennaio 2032.
2. I titolari di una patente per il Reno superiore possono convertirla prima della relativa scadenza presso i Porti renani svizzeri con una patente corrispondente ai sensi del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno[^13]. Riceveranno inoltre un certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea secondo l’articolo 11 capoverso 1. Il modulo di richiesta dovrà essere corredato della patente per il Reno superiore e di una copia del documento d’identità. I titolari che abbiano già compiuto 60 anni devono inoltre presentare una prova dell’idoneità medica di cui all’articolo 4.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, rilasciata da non oltre tre mesi.
3. Le patenti delle autorità per il Reno superiore e le patenti sportive per il Reno superiore rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino alla relativa scadenza.

##### **Art. 14** Abrogazione di altri atti normativi {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--14}
Sono abrogati:
1. il regolamento del 19 aprile 2002[^14]concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore;
2. l’ordinanza del 19 aprile 2002[^15]sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore;
3. l’ordinanza dell’UFT del 22 febbraio 2023[^16]sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

##### **Art. 15** Entrata in vigore {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--15}
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 8 cpv 2)
### Requisiti relativi all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--annex-1}
Nell’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea il conduttore deve adempiere i seguenti requisiti:
1. descrivere la via navigabile in direzione ascendente e discendente per la sezione urbana di Basilea;
2. conoscere in dettaglio le caratteristiche della sezione urbana di Basilea;
3. conoscere esattamente le dimensioni della via navigabile per la sezione urbana di Basilea;
4. conoscere le prescrizioni di polizia per la sezione urbana di Basilea;
5. conoscere gli schemi e la velocità delle correnti per la sezione urbana di Basilea, in particolare in merito a:
    5.1 tracciato del passo navigabile,
    5.2 variazioni del livello dell’acqua ed effetti sulle altezze di passaggio sotto i ponti,
    5.3 variazioni della portata dell’acqua e della velocità di deflusso con un livello dell’acqua alto o basso,
    5.4 calcolo della profondità del passo navigabile e del pescaggio a vuoto con diversi livelli dell’acqua in questo settore,
    5.5 importanti variazioni degli schemi e della velocità delle correnti,
    5.6 elevato numero di confluenze di corsi d’acqua secondari;
6. conoscere le caratteristiche idromorfologiche della sezione urbana di Basilea, in particolare in merito a:
    6.1 natura variabile del sottosuolo,
    6.2 forte tendenza alla formazione di interramenti con l’insorgenza di zone a rischio nel passo navigabile,
    6.3 quantità di zone di pericolo;
7. conoscere le norme di circolazione speciali e di comportamento nel traffico sulla sezione urbana di Basilea, in particolare in merito a:
    7.1 divieti di incrocio con altri veicoli nei tratti navigabili particolarmente stretti,
    7.2 divieti di sorpasso,
    7.3 velocità minima dei veicoli,
    7.4 norme speciali per veicoli a partire da determinate lunghezze,
    7.5 requisiti particolari in funzione del numero di piccole imbarcazioni;
8. saper adeguare il proprio comportamento di guida alle caratteristiche sopra descritte.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 11 cpv. 1)
### Modello di certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--annex-2}
1. Cognome(i) del titolare
2. Nome(i)
3. 3a. Data di nascita (GG/MM/AAAA); 3b. Luogo di nascita
4. Numero d’identificazione di membro dell’equipaggio del titolare, come indicato nel registro nazionale
5. Fotografia
6. Numero di serie del certificato
7. Data di rilascio del certificato
8. Designazione dell’autorità di rilascio
9. Sezione del Reno
10. Codice a barre 2D (o codice QR) del titolare, come indicato nel registro nazionale

[^1]: RS  **747.201**
[^2]: RS  **0.747.224.32**
[^3]: Il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, stato 1° dic. 2024, può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internetwww.bav.admin.ch> Diritto > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (soltanto in tedesco e francese) owww.ccr-zkr.org> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (soltanto in tedesco e francese).
[^4]: RS  **747.224.211**
[^5]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^6]: RS  **747.201.1**
[^7]: RS  **510.755**
[^8]: RS  **747.201.2**
[^9]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^10]: Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/184, GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 3.
[^11]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^12]: SG*955.470* Basel-Stadt, stato 1° gen. 2017; SGS*421.17* Basel-Landschaft, stato 1° gen. 2017.
[^13]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^14]: [RU  **2002**  2477; **2004**  1255; **2007**  7069cifra I n. 10; **2008**  777; **2011**  555; **2012**  6555]
[^15]: [RU  **2002**  2500; **2007**  7069cifra I n. 11]
[^16]: [RU  **2023**  93]