747.224.26

# Ordinanza che esegue la Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

del 31 ottobre 2007 (Stato 1° novembre 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della Convenzione del 9 settembre 1996[^1]sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (qui di seguito «la Convenzione»);<br />visti gli articoli 29, 30 capoverso 2, 56 capoverso 2 e 58 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975[^2]sulla navigazione interna,

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##### **Art. 1** Campo d’applicazione territoriale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--1}
La Convenzione si applica sul Reno a partire dal confine di Stato (Basilea Città) fino al ponte stradale di Rheinfelden (Argovia).

##### **Art. 2** Esecuzione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--2}
L’esecuzione della Convenzione e della presente ordinanza sono di competenza dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia.

##### **Art. 3** Installazioni previste dalla Convenzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--3}
1. Ai Cantoni compete l’allestimento, la gestione e la sorveglianza delle installazioni necessarie conformemente alla Convenzione.
2. I Cantoni possono convenire che l’allestimento e la gestione siano affidati a uno di loro.
3. Essi rispondono solidalmente per le spese di allestimento, gestione e sorveglianza.

##### **Art. 4** Centri di ritiro e impianti di trasbordo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--4}
1. I Cantoni determinano il numero e il genere di centri di ritiro e impianti di trasbordo necessari per la Svizzera.
2. Essi adeguano la rete svizzera di centri di ritiro e impianti di trasbordo conformemente alla raccomandazione della Conferenza delle Parti contraenti.
3. Essi gestiscono una lista dei centri di ritiro e degli impianti di trasbordo accessibile via Internet.

##### **Art. 5** Ente nazionale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--5}
1. I Cantoni istituiscono un ente nazionale (art. 9 della Convenzione). Assicurano che il settore della navigazione interna sia adeguatamente rappresentato in seno a tale ente.
2. I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e garantiscono in particolare un’equa ripartizione degli importi provenienti dalla perequazione finanziaria internazionale.

##### **Art. 6** Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--6}
1. L’ente nazionale rappresenta gli interessi svizzeri in seno all’Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento (UIRFC).
2. La Confederazione si assume la quota svizzera dei costi per l’UIRFC.

##### **Art. 7** Autorità di controllo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--7}
1. I Cantoni designano un’autorità incaricata di controllare la riscossione della tassa di eliminazione nelle stazioni di rifornimento.
2. I Cantoni possono delegare a tale autorità altri compiti di controllo.
3. Essi emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione al fine di garantire una riscossione uniforme della tassa di eliminazione.

##### **Art. 8** Conferenza delle Parti contraenti {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--8}
La delegazione svizzera alla Conferenza delle Parti contraenti è composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni competenti e del settore della navigazione interna svizzero. Ogni Parte si assume le proprie spese.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.26--9}
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla Convenzione.[^3]

[^1]: RS  **0.747.224.011**
[^2]: RS  **747.201**
[^3]: La Conv. entra in vigore il 1° nov. 2009.