748.122

# Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione

(OMSA)

del 20 luglio 2009 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),<br />d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visti gli articoli 122*a* capoverso 4, 122*b* capoverso 1, 122*c* capoverso 1 e 122*d* dell’ordinanza del 14 novembre 1973[^1]sulla navigazione aerea (ONA);<br />in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/2008[^2], del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998[^3]e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373[^4],[^5]

ordina:

## **Sezione 1:** Campo d’applicazione e diritto applicabile {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--1}
1. La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e gli articoli 122*a* –122*d* ONA:[^6]
a. i compiti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione;
b. i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
b^bis^.[^7] i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
c.[^8] l’autorizzazione da parte dell’UFAC;
d.[^9] i compiti dell’organismo di controllo indipendente;
d^bis^.[^10] i compiti dell’organismo di formazione esterno;
e. le misure in caso di particolare minaccia;
f. il finanziamento delle misure;
g. le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.
2. Nell’ambito della presente ordinanza il campo d’aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.

## **Sezione 2:** Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione {#sec_2}
##### **Art. 2** Autorità competente {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--2}
L’UFAC è l’autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.

##### **Art. 3** Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--3}
1. Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all’elaborazione e all’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti:
a. esaminare l’entità della minaccia;
b. definire le priorità in materia di controlli di sicurezza;
c. esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza;
d. valutare l’efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati;
e. garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.
2. Il comitato è composto di rappresentanti:
a. dell’UFAC;
b. dell’Ufficio federale di polizia;
c. dell’Amministrazione federale delle dogane;
d. dei competenti organi di polizia cantonali;
e. degli esercenti di aeroporto interessati;
f. delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate;
g. delle imprese di servizi di assistenza a terra;
h. dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
i.[^11] del Servizio di ricerca scientifica dell’Istituto forense di Zurigo;
j.[^12] del settore del trasporto aereo.[^13]
3. L’UFAC nomina i membri d’intesa con l’Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.
4. L’UFAC dirige il comitato.
5. Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.

## **Sezione 3:** Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea {#sec_3}
##### **Art. 4** Esercenti di aeroporto {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--4}
1. Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’esercente dell’aeroporto.[^14]
2. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’articolo 122*a* ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno:[^15]
a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell’aeroporto;
c.[^16] una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
c^bis^.[^17] una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti;
d. un piano delle diverse aree dell’aeroporto;
e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
f. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
g. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
h.[^18] una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
3. L’esercente dell’aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell’area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.[^19]

##### **Art. 5** Imprese di trasporto aereo {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--5}
1. Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’impresa di trasporto aereo.[^20]
2. Conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’articolo 122*b* ONA, nel suo programma di sicurezza l’impresa di trasporto aereo prevede almeno:[^21]
a.[^22] un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità; l’organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento;
b.[^23] una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
e. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
f.[^24] una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

##### **Art. 5a** Fornitori di servizi della sicurezza aerea {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--5_a}
1. Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.[^25]
2. Conformemente alla sottoparte D punto ATM/ANS.OR.D.010 dell’allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:[^26]
a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza interna in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b. una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati;
c. una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
d. una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale;
e. una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi;
f. un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici;
g. una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
3. Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.

## **Sezione 4:** Autorizzazione {#sec_4}
##### **Art. 6** {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--6}
L’UFAC è competente per l’autorizzazione di:
a. agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
b. mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
c. fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 8.1.3 e 8.1.4 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
d. trasportatori ai sensi del numero 6.5.1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 come trasportatori autorizzati;
e. organismi di controllo indipendenti conformemente all’articolo 7;
f. organismi di formazione esterni conformemente all’articolo 9*a* ;
g. coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.1 lett. b dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
h. istruttori (n. 11.5.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
i. persone incaricate dell’organismo di controllo indipendente conformemente all’articolo 9 lettere a e b;
j. coloro che effettuano lo screening di merci e posta (ispezioni manuali) ai sensi del numero 11.2.3.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

## **Sezione 5:** Organismo di controllo indipendente {#sec_5}
##### **Art. 7** Attribuzione dell’incarico {#sec_5/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--7}
1. L’UFAC può incaricare un organismo di controllo indipendente di svolgere compiti di controllo presso le seguenti entità:
a. agenti regolamentati per merci o posta di cui all’articolo 6 lettera a;
b. mittenti conosciuti di merci o di posta di cui all’articolo 6 lettera b;
c. fornitori regolamentati e conosciuti di provviste di bordo di cui all’articolo 6 lettera c;
d. trasportatori autorizzati di cui all’articolo 6 lettera d.
2. L’UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di controllo indipendenti al fine di garantire la sicurezza aerea.

##### **Art. 8** Compiti e requisiti {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--8}
1. L’organismo di controllo indipendente adempie i seguenti compiti:
a. verifica i requisiti applicabili alle entità e stila rapporti sulle verifiche svolte all’attenzione dell’UFAC;
b. esamina e sottopone a perizia, all’attenzione dell’UFAC, i programmi di sicurezza delle entità;
c. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per le entità controllate;
d. rilascia alle entità controllate, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.
2. L’organismo di controllo indipendente sottostà alla vigilanza dell’UFAC.
3. L’UFAC incarica soltanto un organismo di controllo che:
a. è indipendente da tutte le entità da controllare;
b. svolge la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
c. dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
d. dispone di almeno un responsabile dell’ispezione.

##### **Art. 9** Compiti del responsabile dell’ispezione {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--9}
Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo indipendente. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:
a. seleziona, forma e sorveglia le persone dell’organismo di controllo indipendente incaricate della verifica;
b. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per le persone incaricate;
c. verifica se l’entità da controllare rispetta le prescrizioni;
d. controlla che presso le entità siano rispettate le disposizioni dell’UFAC per i compiti di controllo.

## **Sezione 5a:** Organismo di formazione esterno {#sec_5_a}
##### **Art. 9a** Attribuzione dell’incarico {#sec_5_a/art_9_a omnilex-key=ch-fedlex--748.122--9a}
1. L’UFAC può incaricare un organismo di formazione esterno di formare i responsabili della sicurezza delle entità nonché gli istruttori.
2. L’UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di formazione esterni al fine di garantire la sicurezza aerea.

##### **Art. 9b** Compiti e requisiti {#sec_5_a/art_9_b omnilex-key=ch-fedlex--748.122--9b}
1. L’organismo di formazione esterno può adempiere in particolare i seguenti compiti:
a. prepara una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza e di altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC e la sottopone per approvazione all’UFAC;
b. istruisce i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC;
c. esamina i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità designati dall’UFAC per la formazione al termine della stessa;
d. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
e. rilascia alle persone secondo l’articolo 6 lettera j, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.
2. L’organismo di formazione esterno sottostà alla vigilanza dell’UFAC.
3. L’UFAC incarica soltanto un organismo di formazione che:
a. è indipendente da tutte le entità e non è esso stesso un organismo di controllo indipendente;
b. dispone di competenze nello svolgimento e nell’organizzazione di formazioni;
c. svolge la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
d. dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
e. dispone di almeno un responsabile della formazione.

##### **Art. 9c** Compiti e requisiti dei responsabili della formazione e degli istruttori {#sec_5_a/art_9_c omnilex-key=ch-fedlex--748.122--9c}
1. Il responsabile della formazione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di formazione esterno. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:
a. seleziona, forma e sorveglia gli istruttori dell’organismo di formazione esterno;
b. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
c. controlla che siano rispettate le disposizioni dell’UFAC per i compiti di formazione.
2. Gli istruttori incaricati della formazione devono disporre:
a. di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
b. di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica;
c. dell’autorizzazione da parte dell’UFAC.

## **Sezione 6:** Misure in caso di particolare minaccia {#sec_6}
##### **Art. 10** {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--10}
1. In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un’impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l’UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minacciati.
2. Nella sua decisione, l’UFAC si basa sull’analisi della minaccia svolta dall’Ufficio federale di polizia.
3. Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell’urgenza, l’UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l’esercente dell’aeroporto o l’impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione.

## **Sezione 7:** Assunzione dei costi {#sec_7}
##### **Art. 11** {#sec_7/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--11}
1. Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.
2. Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.

## **Sezione 8:** Misure di sicurezza agevolate {#sec_8}
##### **Art. 12** Esercenti di aeroporto {#sec_8/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--12}
Gli esercenti di aeroporto a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:
a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
c. una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile;
d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

##### **Art. 13** Imprese di trasporto aereo {#sec_8/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--13}
1. Le imprese di trasporto aereo a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:
a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
c. una descrizione delle misure volte a proteggere l’aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile;
d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
2. L’UFAC accorda tali agevolazioni a un’impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.[^27] l’impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.
b. sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l’impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.

## **Sezione 8a:** Disposizione penale {#sec_8_a}
##### **Art. 13a** {#sec_8_a/art_13_a omnilex-key=ch-fedlex--748.122--13a}
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948[^28]sulla navigazione aerea, è punito chiunque:
a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di trasporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un trasportatore autorizzato, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:[^29]
        1. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 5*a* capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,
        2. viola l’obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,
        3.[^30] viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza,
        4.[^31] disattende l’obbligo di formare personale,
        4^bis^.[^32] disattende l’obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato,
        5.[^33] viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità,
        6. viola l’obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;
b. esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 6.

## **Sezione 9:** Disposizioni finali {#sec_9}
##### **Art. 14** Abrogazione del diritto previgente {#sec_9/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--14}
L’ordinanza del DATEC del 31 marzo 1993[^34]sulle misure di sicurezza nell’aviazione è abrogata.

##### **Art. 15** Entrata in vigore {#sec_9/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--748.122--15}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

[^1]: RS  **748.01**
[^2]: Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^3]: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^4]: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^7]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^10]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU  **2012**  5541). Nuovo testo  giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal  15 mag. 2016 (RU  **2016**  1269).
[^12]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU  **2016**  1269).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal  15 mag. 2016 (RU  **2016**  1269).
[^17]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^18]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^19]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal  15 mag. 2016 (RU  **2016**  1269).
[^24]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal  1° nov. 2012 (RU  **2012**  5541).
[^28]: RS  **748.0**
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^30]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^31]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal  15 mag. 2016 (RU  **2016**  1269).
[^32]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU  **2016**  1269).
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal  1° gen. 2026 (RU  **2025**  798).
[^34]: [RU  **1993**  1382, **1999**  2458, **2005**  6631021]