748.126.1

# Ordinanza concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile

(ORSA)

del 7 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3, 4 e 7 della legge federale del 21 dicembre 1948[^1]sulla navigazione aerea,

ordina:

##### **Art. 1** Competenza {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--1}
1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili civili e militari stranieri sono condotte dal servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (servizio di ricerche e di salvataggio).
2. Le Forze aeree possono chiedere la collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio per le operazioni di ricerca e di salvataggio di velivoli militari svizzeri.

##### **Art. 2** Organizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--2}
1. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) regolamenta il servizio di ricerche e di salvataggio.
2. Esso può delegare il servizio di ricerche e di salvataggio a organizzazioni competenti.

##### **Art. 3** Collaborazione di altri servizi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--3}
Per effettuare le operazioni di ricerca e di salvataggio, può essere richiesta la collaborazione di altri servizi dell’amministrazione federale e, d’intesa con i Cantoni e i Comuni, della polizia e di altri organi cantonali e comunali.

##### **Art. 4** Collaborazione con l’estero {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--4}
La collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio con i servizi analoghi esteri è disciplinata dagli accordi internazionali.

##### **Art. 5** Attraversamento della frontiera {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--5}
1. I servizi federali competenti agevolano nella misura del possibile l’ammissione e il soggiorno temporaneo sul territorio svizzero del personale straniero che collabora, d’intesa con le Forze aeree, alle operazioni di ricerca e di salvataggio.
2. Essi facilitano l’entrata in Svizzera delle merci e del materiale esteri utilizzati per le operazioni di ricerca e di salvataggio.

##### **Art. 6** Circolazione aerea {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--6}
1. L’Ufficio federale disciplina la circolazione aerea nelle zone in cui sono eseguite operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili o operazioni di soccorso mediante aeromobili in caso di catastrofi.
2. Esso può vietare o limitare il sorvolo di queste zone agli aeromobili che non sono necessari allo svolgimento delle operazioni.

##### **Art. 7** Spese {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--7}
1. Le spese delle operazioni di ricerca e di salvataggio sono pagate dall’Ufficio federale, che ne chiede il rimborso all’esercente dell’aeromobile o al terzo che le ha cagionate.
2. Su decisione esplicita del Consiglio federale o quando si tratti di operazioni di ricerca e di salvataggio concernenti aeromobili stranieri immatricolati in uno Stato che prende a suo carico le spese di ricerca e di salvataggio di aeromobili svizzeri sul suo territorio, le spese sono assunte dalla Confederazione.

##### **Art. 8** Diritto previgente: abrogazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--8}
Il decreto del Consiglio federale dell’11 marzo 1955[^2]concernente il servizio di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile è abrogato.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.126.1--9}
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

[^1]: RS  **748.0**
[^2]: [RU  **1955**  327, **1994**  3028n. II 3]