748.127.6

# Ordinanza del DATEC sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea

del 20 novembre 2006 (Stato 1° dicembre 2006)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 57 della legge federale del 21 dicembre 1948[^1]sulla navigazione aerea (LNA),<br />in esecuzione dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2042/2003[^2],

ordina:

##### **Art. 1** Trasporto commerciale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--1}
È considerato trasporto aereo commerciale ai sensi della presente ordinanza il trasporto che richiede una licenza d’esercizio secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992[^3], sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

##### **Art. 2** Applicazione dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--2}
1. Per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
2. Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) può applicare agli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale le seguenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 2042/2003:
a. allegato I, capitolo C, paragrafo M.A.302, dal 1° ottobre 2007;
b. allegato I, capitolo F, dal 1° gennaio 2007;
c. allegato I, capitolo G, dal 1° gennaio 2007;
d. allegato I, capitolo I, dal 1° gennaio 2008.
3. Per gli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I capitolo I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
4. Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale può applicare agli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale le disposizioni di cui al capoverso 3 dal 1° gennaio 2008.

##### **Art. 3** Applicazione dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--3}
1. Per gli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg, le disposizioni di cui ai paragrafi 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) e 145.A.30(h)(2) dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008.
2. Le disposizioni di cui al capoverso 1 possono essere applicate agli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg già dal 1° gennaio 2007.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2006.

[^1]: RS  **748.0**
[^2]: Reg. (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, GU L 315 del 28.11.2003, p. 1.
[^3]: GU L 240 del 24.8.1992, p. 1.