748.128

# Ordinanza concernente la delimitazione del traffico di linea dagli altri tipi di traffico aereo commerciale

dell’11 agosto 1993 (Stato 1° settembre 1993)

Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,

visto l’articolo 101 capoverso 4 dell’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973[^1],

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##### **Art. 1** Pubblicità, accessibilità e disponibilità nel trasporto di persone {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--1}
1. Nel trasporto di persone, le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:
a. i voli sono eseguiti sulla base di contratti di noleggio;
b. ogni noleggiatore assume almeno 10 posti di passeggeri per una determinata destinazione; questa restrizione non si applica se la capacità totale o residua dell’aeromobile è inferiore a 10 posti;
c. prima della partenza, ogni passeggero possiede una prenotazione definitiva per l’andata e il ritorno presso un solo noleggiatore. Tuttavia, il volo di ritorno può anche prendere avvio da un luogo diverso da quello di destinazione. A titolo eccezionale, la data del volo di ritorno può essere modificata dopo la partenza. I voli di andata e di ritorno possono essere eseguiti da diverse imprese di trasporto aereo. Sono ammessi trasporti di sola andata conformemente all’articolo 4 capoverso 2;
d. i passeggeri rientrano in una delle categorie di noleggio menzionate negli articoli 2 a 5.
2. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (ufficio) può rilasciare a un’impresa di trasporto aereo l’autorizzazione per trasportare, in base a tariffe stabilite liberamente, passeggeri sui voli di linea che adempiono le condizioni menzionate al capoverso 1, se:
a. ciò non costituisce una violazione di accordi internazionali;
b. sono utilizzati meno della metà dei posti riservati al traffico di linea.
3. Sono ammessi eccezionalmente i trasporti a titolo gratuito nonché quelli che consentono di utilizzare disponibilità inopinate di posti con ritorno dei passeggeri entro 24 ore dall’arrivo a destinazione. I trasporti di questo tipo vanno annunciati all’ufficio entro la settimana successiva.

##### **Art. 2** Viaggi a forfait (ITC) {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--2}
1. I viaggi a forfait comprendono il trasporto nonché le prestazioni accessorie, indissociabili da esse, che sono parte integrante del viaggio.
2. Le prestazioni accessorie nel luogo di destinazione, che devono essere certificate e messe a disposizione di ogni passeggero per tutta la durata del viaggio, comprendono almeno i trasferimenti e l’alloggio in albergo o una prestazione equivalente.

##### **Art. 3** Comitive con prenotazione (ABC) {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--3}
Sono considerate comitive con prenotazione le comitive i cui membri possiedono una prenotazione definitiva per il volo di andata e di ritorno e il cui cognome, numero di passaporto e data di nascita nonché data di ritorno sono stati comunicati all’ufficio dall’impresa di trasporto o dal noleggiatore al più tardi due settimane prima della partenza.

##### **Art. 4** Voli per lavoratori stranieri {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--4}
1. Sono considerati voli per lavoratori stranieri i voli che trasportano stranieri, o i loro parenti stretti, che dimostrano di aver lavorato per almeno tre mesi per un datore di lavoro svizzero. Per principio, questi trasporti si fanno in provenienza e a destinazione del Paese del quale è originario il lavoratore straniero.
2. I trasporti di sola andata sono ammessi unicamente per i lavoratori stranieri, o i loro stretti parenti, che iniziano per la prima volta la loro attività professionale in Svizzera o se vi pongono fine.

##### **Art. 5** Persone in corso di formazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--5}
1. Sono persone in corso di formazione:
a. studenti tra i 16 e 30 anni, iscritti a una scuola superiore;
b. studenti tra i 16 e 26 anni che frequentano una scuola a tempo pieno durante almeno un anno;
c. apprendisti tra i 16 e 26 anni che assolvono un tirocinio professionale riconosciuto della durata minima di due anni.
2. I requisiti menzionati devono essere documentati da una legittimazione rilasciata dall’istituto di formazione.

##### **Art. 6** Pubblicità, accessibilità e disponibilità nel trasporto di merci {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--6}
Nel trasporto di merci le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:
a. i voli sono eseguiti sulla base di contratti di noleggio;
b. i voli non sono offerti al pubblico né direttamente né indirettamente;
c. il singolo volo è destinato:
        1. al massimo a quattro noleggiatori per il trasporto delle loro merci o
        2.[^2] esclusivamente al trasporto di piccole spedizioni che, prese singolarmente, pesano al massimo 60 kg.

##### **Art. 7** Autorizzazione speciale {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--7}
I voli del traffico merci di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera d dell’ordinanza sulla navigazione aerea richiedono un’autorizzazione speciale dell’ufficio.

##### **Art. 8** Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.128--8}
1. L’ordinanza del 24 ottobre 1980[^3]concernente la delimitazione del traffico di linea dagli altri tipi di traffico aereo commerciale è abrogata.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1993.

[^1]: RS  **748.01**
[^2]: RU  **1993**  2934
[^3]: [RU  **1980**  1570]