748.132.13

# Ordinanza concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica

del 26 maggio 1999 (Stato 1° giugno 1999)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995[^1]concernente il servizio della sicurezza aerea,<br />d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,

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##### **Art. 1** Compiti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.132.13--1}
1. L’Istituto svizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica all’intera regione d’informazione di volo (FIR) della Svizzera.
2. Il servizio civile della meteorologia aeronautica comprende:
a. il servizio delle previsioni meteorologiche;
b. i servizi di consulenza e di osservazione meteorologica;
c. la rete di osservazione meteorologica compreso il suo esercizio;
d. l’offerta di informazioni meteorologiche nazionali e internazionali agli utenti autorizzati dell’intera FIR della Svizzera;
e. la formazione del personale addetto al servizio meteorologico aeronautico.
3. ISM-MeteoSvizzera provvede attraverso un’organizzazione e una pianificazione adeguate affinché i suoi servizi vengano offerti in modo sicuro, efficiente ed economico.
4. Esso sottopone all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) e a Swisscontrol un quadro dettagliato delle prestazioni del servizio meteorologico aeronautico.
5. Sotto la propria responsabilità, esso può delegare a terzi alcuni compiti relativi ai servizi menzionati nel capoverso 2. I compiti delegati devono essere annunciati all’Ufficio.
6. In casi particolari, l’Ufficio può delegare temporaneamente a ISM-MeteoSvizzera altri compiti attribuiti al servizio meteorologico aeronautico.

##### **Art. 2** Cooperazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.132.13--2}
1. L’Ufficio assiste ISM-MeteoSvizzera nell’applicazione delle istruzioni e delle direttive in materia di meteorologia aeronautica.
2. ISM-MeteoSvizzera e Swisscontrol sono consultati prima che siano emanate, modificate o abrogate prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio meteorologico aeronautico. Essi possono sottoporre all’Ufficio proposte o suggerimenti.
3. Di regola, compete all’Ufficio condurre i negoziati con le autorità aeronautiche o le organizzazioni aeronautiche internazionali. In singoli casi, esso può affidare questo compito a ISM-MeteoSvizzera.

##### **Art. 3** Disposizioni finali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.132.13--3}
1. L’ordinanza del 4 novembre 1991[^2]concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica è abrogata.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.

[^1]: RS  **748.132.1**
[^2]: [RU  **1991**  2505]