748.215.1

# Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili

(ODNA)[^1]

del 18 settembre 1995 (Stato 1° aprile 2025)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e<br />delle comunicazioni[^2](DATEC),

visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del<br />21 dicembre 1948[^3]sulla navigazione aerea (LNA);<br />visti gli articoli 13, 21 e 138*a* capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 1973[^4]sulla navigazione aerea,[^5]

ordina:

## **Capitolo 1:** Campo d’applicazione e diritto applicabile {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--1}
1. La presente ordinanza si applica:
a. agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
b. a aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l’esportazione o un’altra conferma o autorizzazione ufficiale;
c. a eliche, motori, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l’esportazione o un’altra conferma o autorizzazione ufficiale.
2. Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999[^6]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera[^7]:
a.[^8] regolamento (UE) n. 1321/2014[^9];
b.[^10] regolamento (UE) n. 2018/1139[^11];
c. regolamento (UE) n. 748/2012[^12].[^13]
3. Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all’allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d’applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.[^14]

##### **Art. 2** Accordi internazionali {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--2}
Sono fatti salvi gli accordi internazionali sull’ammissione, sullo sviluppo e sulla costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.

## **Capitolo 2:** Sviluppo e costruzione {#chap_2}
##### **Art. 3** Categorie di navigabilità {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--3}
1. Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a. la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1^bis^e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all’articolo 10 capoverso 1;
b. la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.
2. Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
3. Negli allegati sono disciplinati:
a. i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;
b. i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;
c. le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;
d. le disposizioni concernenti la costruzione;
e. le disposizioni particolari concernenti l’idoneità all’impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;
f. le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;
g. le condizioni generali di esercizio;
h. l’iscrizione.[^15]
4. Esistono le seguenti sottocategorie:
a. Ecolight (allegato 1);
b. Ultraleggeri (allegato 2);
c. Storici/Historic (allegato 3);
d. Autocostruzioni (allegato 4);
e. Limitati/Limited (allegato 5);
f. Sperimentali (allegato 6);
g. Con restrizioni/Restricted (allegato 7).

##### **Art. 4** Esigenze {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--4}
1. L’UFAC fissa caso per caso:
a. le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili nonché ai loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti;
b. le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni delle imprese di progettazione secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo J del regolamento (UE) n. 748/2012[^16]; al riguardo, l’UFAC emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).
2. La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata per la categoria standard dall’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 1988[^17]concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) e per la categoria speciale dagli allegati alla presente ordinanza.[^18]

##### **Art. 5** Eccezioni {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--5}
L’UFAC può autorizzare deroghe ai principi di cui all’articolo 4 per lo sviluppo e la costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti ammessi da un’autorità estera, su richiesta di quest’ultima.

##### **Art. 6** Imprese all’estero {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--6}
I lavori di sviluppo e costruzione di aeromobili o parti d’aeromobile possono essere affidati a imprese all’estero, previa approvazione dell’UFAC[^19]. L’UFAC fissa eventuali obblighi e condizioni legati a tale approvazione.

## **Capitolo 3:** Ammissione di aeromobili {#chap_3}
### **Sezione 1:** Principio {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 7** {#chap_3/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--7}
Sulla base di un esame ufficiale, l’UFAC rilascia:
a. il certificato di tipo necessario per l’ammissione di un tipo;
b.[^20] il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità oppure l’autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.

### **Sezione 2:** Ammissione del tipo {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 8** {#chap_3/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--8}

##### **Art. 9** Procedura d’ammissione {#chap_3/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--9}
1. L’UFAC è in ogni caso l’autorità competente in materia d’ammissione.[^21]
1bis. La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all’articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/1139[^22], dal regolamento (UE) n. 748/2012[^23].[^24]
2. La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati.[^25]
3. Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d’ammissione.
4. Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all’UFAC tutti i documenti necessari per l’ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.
5. L’UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all’articolo 10.[^26]

##### **Art. 10** Esigenze di navigabilità {#chap_3/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--10}
1. Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/2012[^27]. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell’EASA[^28]: CS[^29]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2. Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l’UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L’UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti d’America, quali FAR[^30]23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.
3. La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l’UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.

##### **Art. 10a** Eccezioni {#chap_3/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--10_a}
L’UFAC può autorizzare deroghe alle procedure d’ammissione e alle esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria standard, se un’autorità estera inoltra una domanda d’ammissione in base ad altre procedure o esigenze per un aeromobile che sottostà alla sua sorveglianza.

### **Sezione 3:** Ammissione alla circolazione {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 10b** Certificato di navigabilità, certificato ristretto di navigabilità, autorizzazione di volo e autorizzazione temporanea di volo {#chap_3/sec_3/art_10_b omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--10b}
1. Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato di navigabilità.
2. Gli aeromobili della categoria standard, la cui ammissione del tipo non è più valida o alla quale il titolare ha rinunciato, sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato ristretto di navigabilità.
3. Gli aeromobili della categoria speciale sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un’autorizzazione di volo.
4. Se la procedura d’ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono temporaneamente le esigenze di navigabilità, sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un’autorizzazione temporanea di volo.

##### **Art. 11** {#chap_3/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--11}

##### **Art. 11a** Condizioni di volo {#chap_3/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--11_a}
1. Le condizioni di volo comprendono le restrizioni, le disposizioni e le eventuali istruzioni di manutenzione necessarie per un esercizio sicuro; stabiliscono, in particolare, la configurazione dell’aeromobile.
2. Prima del rilascio di un’autorizzazione di volo ai sensi dell’articolo 10*b* , occorre chiedere all’UFAC l’approvazione delle condizioni di volo. In alternativa, è possibile presentare la richiesta a un’impresa di progettazione riconosciuta e titolare dell’apposita autorizzazione, che potrà emettere le condizioni di volo.
3. L’UFAC può emanare direttive in merito (Comunicazione tecnica, art. 50).

##### **Art. 12** Riconoscimento di certificati stranieri di navigabilità per l’esportazione {#chap_3/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--12}
1. Al momento dell’importazione di un aeromobile, l’UFAC può, fino all’emissione di un certificato di navigabilità svizzero, di un certificato ristretto di navigabilità svizzero o di un’autorizzazione di volo svizzera, riconoscere un certificato di navigabilità per l’esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.[^31]
2. La durata di validità di un certificato straniero di navigabilità per l’esportazione è disciplinata dalle convenzioni internazionali. In loro mancanza, l’UFAC decide in merito alla durata di validità del certificato straniero.
3. Alla scadenza di un certificato straniero di navigabilità per l’esportazione, l’UFAC può chiedere l’esecuzione di speciali lavori di manutenzione.

##### **Art. 13** {#chap_3/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--13}

##### **Art. 13a** Campo d’utilizzazione per alianti e palloni {#chap_3/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--13_a}
L’UFAC definisce il campo d’utilizzazione per alianti e palloni in un allegato al certificato di navigabilità o all’autorizzazione di volo.

##### **Art. 14** Equipaggiamento minimo di alianti e palloni {#chap_3/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--14}
L’UFAC prescrive nel singolo caso l’equipaggiamento minimo dell’aliante o del pallone per il genere d’esercizio previsto, nella misura in cui ciò non risulti dalle esigenze di navigabilità (Comunicazione tecnica, art. 50).

## **Capitolo 4:** Ammissione, montaggio e impiego di parti d’aeromobile ed equipaggiamenti {#chap_4}
##### **Art. 15** Procedura d’ammissione {#chap_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--15}
La procedura d’ammissione si basa su quella prevista per l’ammissione di aeromobili (cap. 3, sez. 2) per:
a. le parti di aeromobile o gli equipaggiamenti che sono ammessi assieme al relativo tipo di aeromobile, motore o elica;
b. l’esame dell’integrazione in un aeromobile, motore o elica specifico di:
        1. parti di aeromobile ed equipaggiamenti di cui all’articolo 16 lettera b,
        2. parti standard conformemente all’articolo 16^bis^.

##### **Art. 16** Esigenze di navigabilità {#chap_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--16}
Si applicano per analogia alle parti d’aeromobile e agli equipaggiamenti:
a. l’articolo 10;
b. all’occorrenza lo European Technical Standard Order (ETSO) o un’altra procedura d’ammissione riconosciuta dalla Svizzera; o
c. per le parti standard, gli standard di cui all’articolo 16^bis^.

##### **Art. 16bis** Parti standard {#chap_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--16_bis}
Una parte standard è un componente designato come tale dal titolare dell’ammissione dell’aeromobile, del motore, dell’elica, della parte di aeromobile o della parte di equipaggiamento in cui il componente deve essere utilizzato. Le parti standard devono corrispondere a uno standard riconosciuto. Sono standard riconosciuti, in particolare, DIN, MIL Spec, AN, MS e NAS.

##### **Art. 17** {#chap_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--17}
Abrogato

##### **Art. 18** Impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--18}
1. Le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti possono essere montati e impiegati in un aeromobile, un motore o un’elica se:
a. si trovano in uno stato che garantisca la sicurezza dell’esercizio; e
b. sono oggetto di un certificato riconosciuto in Svizzera di riammissione in servizio, che attesta che sono stati fabbricati o sottoposti a manutenzione in conformità ai dati di progetto approvati.
2. In deroga al capoverso 1, il montaggio e l’impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti sicuri sono consentiti senza un certificato riconosciuto di riammissione in servizio se:
a. si tratta di una parte standard;
b. si tratta di una parte d’aeromobile o di un equipaggiamento nei quali la differenza dai dati di progetto comporta conseguenze trascurabili sulla sicurezza del prodotto e il titolare dell’ammissione del tipo lo conferma nelle direttive per il mantenimento della navigabilità;
c. si tratta di una parte d’aeromobile o di un equipaggiamento destinati a una modifica o una riparazione standard in conformità alla norma CS-STAN quali previste all’articolo 42 capoverso 4;
d. la costruzione della parte d’aeromobile o dell’equipaggiamento è stata autorizzata dall’UFAC nel quadro di una modifica soggetta ad autorizzazione quale prevista agli articoli 42–48; o
e. si tratta di parti d’aeromobile o di equipaggiamenti che, nel caso di un aeromobile con una massa massima al decollo fino a 2000 kg:
        1. non hanno limite temporale di impiego né sono parte della struttura primaria o del sistema di controllo di un aeromobile,
        2. sono stati costruiti conformemente alla parte originale o al disegno originale,
        3. sono stati identificati per il montaggio in un aeromobile specifico,
        4. sono contrassegnati in modo permanente e leggibile con il numero della parte e l’indicazione del costruttore, e
        5. l’esercente dell’aeromobile ha verificato il rispetto delle condizioni di cui ai n. 1–4 e ha accettato di assumersi la responsabilità della loro conformità.

## **Capitolo 5:** Incarto tecnico e altri documenti {#chap_5}
##### **Art. 19** Incarto tecnico {#chap_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--19}
1. L’esercente o la persona a cui l’esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l’incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti:
a. i documenti tecnici del costruttore richiesti dall’UFAC;
b. le indicazioni sul montaggio e lo smontaggio dei motori, delle eliche, degli elementi costruttivi e degli equipaggiamenti;
c. le indicazioni sui lavori di manutenzione eseguiti, con la menzione della loro data e il numero delle ore d’esercizio, degli atterraggi o dei cicli;
d. la conferma che le direttive sulla navigabilità sono state adempite (art. 26);
e.[^32] i certificati di manutenzione e i pertinenti rapporti di lavoro;
f.[^33] i controlli delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti a durata limitata;
g.[^34] il certificato di revisione della navigabilità o il rapporto d’esame.
2. L’UFAC può esigere che venga tenuto un incarto tecnico anche per le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti.[^35]
3. Le indicazioni registrate nell’incarto tecnico devono essere complete ed esatte.[^36]
4. L’incarto tecnico può essere tenuto su supporto fisico o elettronico. I sistemi elettronici devono essere conformi per analogia ai requisiti AMC M.A.305(e) lettera f dell’allegato I alla decisione 2020/002/R[^37]dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ed essere approvati dall’UFAC.[^38]

##### **Art. 20** Libro di rotta e documenti analoghi {#chap_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--20}
1. Per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti bisogna tenere, su un supporto fisico o elettronico, un libro di rotta pubblicato dall’UFAC o un documento equivalente riconosciuto dall’UFAC.
2. Per gli alianti si deve tenere un controllo delle ore di volo e per i palloni liberi un libretto di ascensione, su un supporto fisico o elettronico.
3. I libri di rotta e i libretti ascensionali su supporto elettronico devono avere un accesso sicuro, e le modifiche nelle indicazioni devono essere comprensibili.
4. L’equipaggio deve procedere alle annotazioni al più tardi alla fine dell’ultimo volo della giornata e confermarle con la firma fisica o elettronica. La firma elettronica deve poter essere assegnata in modo chiaro a una persona.
5. Tutte le indicazioni devono essere complete ed esatte.

##### **Art. 21** Direttive complementari {#chap_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--21}
L’UFAC può pubblicare direttive complementari relative alla forma, la tenuta e la conservazione dell’incarto tecnico, del libro di rotta e dei documenti analoghi (Comunicazione tecnica, art. 50).

##### **Art. 22** Documenti di bordo {#chap_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--22}
1. In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i seguenti documenti di bordo e incarti, su supporto fisico o elettronico:[^39]
a. il certificato d’immatricolazione;
b.[^40] il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità o l’autorizzazione di volo con la prova dell’approvazione delle relative condizioni di volo; per i velivoli rimorchiatori, il certificato d’idoneità al rimorchio;
b^bis^.[^41] il certificato di revisione della navigabilità valido (Airworthiness Review Certificate) o la conferma valida dell’avvenuto controllo della navigabilità;
c. il certificato di rumore se è prescritto;
d.[^42] la polizza dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi a terra e, se prescritto, la polizza dell’assicurazione di responsabilità civile verso i passeggeri;
e. la «concessione per stazione d’aeromobile» per gli aeromobili equipaggiati di apparecchiature radioelettriche d’emissione e ricezione;
f. il manuale di volo;
g.[^43] il libro di rotta o documenti equivalenti, compresi i certificati di riammissione in servizio;
h.[^44] la lista di controllo (check list) pubblicata dal costruttore o allestita dall’esercente.
2. .[^45]
3. In casi speciali, in particolare se la procedura d’ammissione di un aeromobile è in corso, l’UFAC stabilisce caso per caso quali documenti di bordo e incarti devono trovarsi negli aeromobili.[^46]

## **Capitolo 6:** Mantenimento della navigabilità {#chap_6}
### **Sezione 1:** Responsabilità dell’esercente {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 23** {#chap_6/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--23}
1. L’esercente è responsabile del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile.
2. L’esercente garantisce che l’aeromobile sia sottoposto a manutenzione secondo le esigenze applicabili e che ne sia verificata periodicamente la navigabilità conformemente alle pertinenti disposizioni.

### **Sezione 2:** Manutenzione in generale {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 24** Manutenzione necessaria per la messa in circolazione e conferma dell’avvenuto controllo della navigabilità {#chap_6/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--24}
1. Un aeromobile è messo in circolazione unicamente se:[^47]
a. sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione;
b. è stata eseguita la manutenzione minima annuale fissata dall’UFAC;
c. l’esame effettuato da una persona abilitata a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni anormali che hanno messo in dubbio la navigabilità dell’aeromobile ha rilevato che la stessa non è stata compromessa;
d. i difetti riscontrati dall’UFAC sono stati corretti nel termine impartito;
e. è munito di un certificato di riammissione in servizio[^48]valido conformemente all’articolo 37;
f.[^49] è munito di una conferma valida dell’UFAC dell’avvenuto controllo della navigabilità.
1bis. È fatto salvo l’articolo 41.[^50]
2. Se non sono più adempite le condizioni per la messa in circolazione, l’esercente deve fare in modo che gli equipaggi ne siano informati.
3. Si può utilizzare un motore, un’elica, una parte d’aeromobile o un equipaggiamento unicamente se:[^51]
a. sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione;
b.[^52] dall’esame del motore, dell’elica, della parte d’aeromobile o dell’equipaggiamento che una persona abilitata ha effettuato a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni che hanno messo in dubbio la navigabilità dell’aeromobile risulta che la stessa non è stata compromessa;
c. i difetti riscontrati dall’UFAC sono stati corretti nel termine impartito;
d. è munita di un certificato d’idoneità all’impiego, qualora l’articolo 37 lo prescriva.

##### **Art. 25** Principi di manutenzione {#chap_6/sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--25}
1. Gli aeromobili, i motori, le eliche, le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti a manutenzione conformemente ai documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell’idoneità all’impiego.[^53]
2. In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità e dell’idoneità all’impiego:
a. i piani di manutenzione (Maintenance Review Board Reports/Documents) previsti dal certificato di tipo e dichiarati validi dall’UFAC;
b. i limiti di funzionamento fissati o raccomandati dal titolare del certificato di tipo. Nel singolo caso, l’UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai limiti di funzionamento (Comunicazione tecnica, art. 50);
c.[^54] le istruzioni di manutenzione (programmi di manutenzione, istruzioni di lavoro, schede di controllo e istruzioni di riparazione) del titolare del certificato tipo; di caso in caso, l’UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai programmi di manutenzione (Comunicazioni tecniche, art. 50); se non sono disponibili tali documenti e istruzioni, si applica l’istruzione di lavoro AC 43.13 dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti d’America;
d. le direttive sulla navigabilità e altre istruzioni emanate dall’UFAC;
e.[^55] i programmi di manutenzione approvati dall’UFAC;
f.[^56] le istruzioni di manutenzione che figurano nelle condizioni di volo (art. 11*a* ).
2bis. Per i velivoli con una massa massima al decollo fino a 2730 kg e gli elicotteri con una massa massima al decollo fino a 1200 kg l’esercente può discostarsi dai limiti di funzionamento raccomandati (cpv. 2 lett. b) e dalle istruzioni di manutenzione raccomandate (cpv. 2 lett. c) se inoltra all’UFAC una autodichiarazione scritta nella quale si assume la piena responsabilità delle deroghe. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).[^57]
3. Se i documenti di manutenzione del titolare del certificato di tipo si rivelano insufficienti, l’UFAC può esigere che siano modificati o completati.
4. Se per i lavori di riparazione o altri lavori di manutenzione mancano i documenti di manutenzione, l’esercente richiederà al titolare del certificato di tipo documenti complementari. Se non fossero disponibili, si applicheranno per analogia gli articoli 42 a 47.
5. L’esercente dell’aeromobile deve mettere a disposizione dell’impresa o del personale di manutenzione e, all’occorrenza, dell’impresa di volo i documenti di manutenzione nonché le istruzioni e direttive che gli sono state trasmesse dall’UFAC.[^58]

##### **Art. 26** Direttive sulla navigabilità {#chap_6/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--26}
1. L’UFAC può pubblicare direttive sulla navigabilità o dichiarare applicabili direttive sulla navigabilità straniere, per poter mantenere la navigabilità di determinati aeromobili o l’idoneità all’impiego di determinate parti d’aeromobile.
2. Qualsiasi deroga alle direttive sulla navigabilità soggiace all’approvazione dell’UFAC.

##### **Art. 27** Natura dei lavori di manutenzione {#chap_6/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--27}
1. L’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50) per differenziare:[^59]
a.[^60] i lavori di manutenzione complessi da quelli non complessi;
b. i lavori di manutenzione da quelli di preparazione.
2. L’UFAC determina la manutenzione minima annuale (Annual Inspection) dei singoli aeromobili (Comunicazione tecnica, art. 50).

##### **Art. 28** Montaggio di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti {#chap_6/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--28}
1. Durante i lavori di manutenzione, possono essere montati unicamente motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti ammessi per il pertinente tipo d’aeromobile e considerati idonei all’impiego (art. 15 e 18).
2. La sostituzione di un motore o di un’elica va annunciata per scritto all’UFAC entro dieci giorni lavorativi allegando la documentazione necessaria.

### **Sezione 3:** Obbligo di annunciare i disturbi tecnici e i difetti {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 29** {#chap_6/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--29}
1. L’equipaggio deve annotare nel libro di rotta o in un documento equivalente i disturbi tecnici, i difetti o le sollecitazioni anormali riscontrati durante l’esercizio di un aeromobile; questi devono essere annunciati tempestivamente all’esercente o all’organo da questo designato. Se l’equipaggio non ha nulla da segnalare, è tenuto ad annotarlo ugualmente.
2. .[^61]
3. .[^62]

### **Sezione 4:** Manutenzione di aeromobili che effettuano voli commerciali {#chap_6/sec_4}
##### **Art. 30** {#chap_6/sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--30}
1. Gli esercenti di aeromobili con un’autorizzazione per il trasporto commerciale di passeggeri e merci devono disporre di un’approvazione quale impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (CAMO) secondo l’allegato Vc (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014[^63].
2. Tutti i lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli commerciali devono essere eseguiti o certificati in un’impresa di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 19 marzo 2004[^64]concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA).

##### **Art. 31** {#chap_6/sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--31}
Abrogato

### **Sezione 5:** Manutenzione di altri aeromobili {#chap_6/sec_5}
##### **Art. 32** Velivoli, elicotteri e motoalianti {#chap_6/sec_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--32}
1. L’UFAC determina nel singolo caso le esigenze applicabili alla manutenzione di aeromobili della categoria standard con una massa massima ammissibile al decollo pari o superiore a 5700 kg nonché alla manutenzione di elicotteri plurimotore della categoria standard.
2. I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 2730 kg e su elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione ai sensi dell’OIMA[^65]. Su richiesta, l’UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.
3. I lavori di manutenzione complessi su velivoli e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2730 kg e su elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo di 1200 kg e tutti i lavori di manutenzione non complessi sui velivoli di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere eseguiti o certificati da:
a. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA;
b. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
        1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014[^66]o all’ordinanza del DATEC del 25 agosto 2000[^67]concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA), e
        2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
c. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012[^68]o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA[^69].
4. I lavori di manutenzione secondo gli AMC1 dell’allegato II della parte ML (limited pilot-owner maintenance) alla decisione 2020/002/R[^70]dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) su velivoli con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2730 kg (tabella A) e su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2000 kg (tabella C) che sono registrati nella categoria standard, possono essere eseguiti e certificati dall’esercente (manutenzione in proprio), se egli:
a. è in possesso di un brevetto di pilota valido per il tipo di aeromobile in questione; e
b. disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.
5. Su richiesta, l’UFAC può rilasciare all’esercente che rispetta i requisiti di cui al capoverso 4 un’autorizzazione estesa di manutenzione in proprio per determinati controlli o per lavori di manutenzione specifici e non complessi che non figurano nelle tabelle A e C. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).
6. Se constata lacune di manutenzione ai sensi del capoverso 5, l’UFAC può ritirare all’esercente l’abilitazione o limitarla.

##### **Art. 33** Alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni {#chap_6/sec_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--33}
1. I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:
a. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA[^71];
b. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012[^72]o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA[^73];
c. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
        1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014[^74]o all’OPMA[^75], e
        2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.
2. I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:
a. l’esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
b. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
        1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o all’OPMA, e
        2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
c. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA;
d. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA.

##### **Art. 34** Casi speciali {#chap_6/sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--34}
Se non diversamente specificato negli allegati, per la manutenzione di aeromobili della categoria speciale si applicano le disposizioni della sezione 5.

### **Sezione 6:** Manutenzione di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti {#chap_6/sec_6}
##### **Art. 35** {#chap_6/sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--35}
1. Gli articoli 30, 32 capoversi 1–3 e 33 capoverso 1 e capoverso 2 lettere b–d si applicano per analogia alla manutenzione di motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti di aeromobile della categoria standard e della categoria speciale, sottocategoria «Con restrizioni/Restricted».
2. In deroga agli articoli 30–33, esercenti ed esperti sono autorizzati a eseguire la manutenzione di motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti di aeromobile della categoria speciale, sottocategorie «Storici/Historic», «Limitati/Limited», «Ecolight», «Ultraleggeri», «Sperimentali» e «Autocostruzioni» secondo quanto specificato nei rispettivi allegati.

### **Sezione 7:** Lavori di manutenzione all’estero {#chap_6/sec_7}
##### **Art. 36** {#chap_6/sec_7/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--36}
1. Lavori di manutenzione all’estero possono essere eseguiti e certificati alle seguenti condizioni:
a. su aeromobili che effettuano voli commerciali secondo l’articolo 30 e su aeromobili della classe IV della categoria speciale, sottocategoria «Storici/Historic» o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati in questi aeromobili: da parte di imprese di manutenzione riconosciute dall’UFAC a questo scopo di caso in caso;
b. su aeromobili della categoria speciale, sottocategorie «Ecolight», «Ultraleggeri» e «Autocostruzioni» o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati in questi aeromobili da:
        1. imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per questo tipo di lavori dalle autorità aeronautiche competenti,
        2. titolari di licenze secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014[^76], che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e su strutture analoghe. Le limitazioni che risultano dall’articolo 32 e dal numero 4.2 dell’allegato 3 (sottocategoria «Storici/Historic») sono applicate per analogia, o
        3. titolari di licenze estere che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e strutture analoghe; sono escluse le licenze o le abilitazioni estere che autorizzano esclusivamente a certificare lavori di manutenzione sull’aeromobile del titolare stesso della licenza;
c. sugli altri aeromobili o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su questi aeromobili da:
        1. imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per questo tipo di lavori dalle autorità aeronautiche competenti,
        2. titolari di licenze secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014, che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e su strutture analoghe. Le limitazioni che risultano dall’articolo 32 e dal numero 4.2 dell’allegato 3 (sottocategoria «Storici/Historic») sono applicate per analogia.
2. Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione, imprese di manutenzione o titolari di licenze esteri, l’esercente deve esigere che:
a. vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); e
b. i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni in vigore (art. 37 e 38).
3. L’UFAC può controllare sul posto l’esecuzione dei lavori di manutenzione.
4. Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all’estero presentano lacune, l’UFAC può decidere che:
a. l’aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l’elica, la parte d’aeromobile o l’equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un’impresa di manutenzione svizzera o il titolare di una licenza svizzero abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione;
b. tali lavori non vengano più affidati all’impresa estera di costruzione, all’impresa estera di manutenzione o al titolare di licenza estero in questione.
5. In determinati casi, l’UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

### **Sezione 8:** Conclusione e conferma dei lavori di manutenzione {#chap_6/sec_8}
##### **Art. 37** Certificato di riammissione in servizio {#chap_6/sec_8/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--37}
1. Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e su motori, eliche, parti d’aeromobileed equipaggiamenti che vi sono montati, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici edifetti o dopo sollecitazioni anormali, una persona abilitata conferma, mediante un certificato di riammissione in servizio, i lavori eseguiti:
a. per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: nel libro di rotta o in un documento equivalente;
b. per i palloni: nel libretto di ascensione o in un documento equivalente.
2. Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un certificato di riammissione in servizio.
3. Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione (art. 25) e se sono stati montati soltanto motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti utilizzabili (art. 18 e 28).
4. La validità del certificato di riammissione in servizio scade:
a. se subentra un disturbo tecnico, un difetto o una sollecitazione anormale che pregiudica la navigabilità dell’aeromobile;
b. se sono necessari nuovi lavori di manutenzione;
c. per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti, sei mesi dopo l’ultimo volo, qualora nel corso dell’immobilizzazione non sia stata eseguita la manutenzione necessaria;
d. per motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, qualora non siano stati immagazzinati correttamente o sottoposti alla manutenzione necessaria.
5. Il certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo.

##### **Art. 38** Rapporti di lavoro {#chap_6/sec_8/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--38}
1. Dopo aver eseguito lavori di manutenzione complessi a seguito di un incidente, di un disturbo tecnico o di una sollecitazione anormale dell’aeromobile, l’UFAC può chiedere un rapporto di lavoro.[^77]
2. L’UFAC pubblica direttive complementari sull’elaborazione di altri rapporti di lavoro, nonché sulla forma e sulla conservazione di simili rapporti (Comunicazione tecnica, art. 50).

##### **Art. 39** Pesatura degli aeromobili {#chap_6/sec_8/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--39}
1. Se, dopo i lavori di manutenzione, non è possibile calcolare esattamente il peso o il baricentro di un aeromobile, esso deve essere pesato.
2. L’UFAC può ordinare la pesatura di un aeromobile indipendentemente dai lavori di manutenzione.[^78]

##### **Art. 40** Volo di controllo {#chap_6/sec_8/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--40}
1. Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento dell’aeromobile, del motore, dell’elica, di parti d’aeromobile o degli equipaggiamenti non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un volo di controllo. Prima del volo di controllo, l’impresa di manutenzione o il personale responsabile addetto alla manutenzione deve confermare internamente che i lavori di manutenzione non sono ancora stati certificati, ma che l’aeromobile può essere sottoposto a un volo di controllo.[^79]
2. Sono fatte salve le istruzioni particolari dell’UFAC o del titolare del certificato di tipo.

### **Sezione 9:** Trasferimento di un aeromobile danneggiato {#chap_6/sec_9}
##### **Art. 41** {#chap_6/sec_9/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--41}
1. Se la navigabilità di un aeromobile è compromessa in seguito a danni, difetti tecnici, sollecitazioni anormali o altri motivi e non è possibile rimediarvi sul posto, l’UFAC può rilasciare un’autorizzazione di volo, sempre che sia fornita la prova dell’assenza di pericolo.
2. L’UFAC può vincolare l’autorizzazione di volo a determinate condizioni; in particolare può definire le condizioni di volo.
3. L’UFAC può emanare direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

## **Capitolo 7:** Modifiche {#chap_7}
##### **Art. 42** Obbligo d’approvazione {#chap_7/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--42}
1. Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché a manuali di volo approvati e istruzioni di manutenzione vincolanti, devono essere approvate dall’UFAC; è fatto salvo il capoverso 4.[^80]
2. I documenti necessari sono trasmessi all’UFAC prima dell’inizio dei lavori di modificazione.
3. Le riparazioni che non possono essere eseguite nell’ambito della manutenzione ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche.
4. Non sottostanno all’obbligo d’approvazione di cui ai capoversi 1–3 le modifiche standard e le riparazioni standard eseguite secondo la norma CS-STAN su aeromobili conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo D punto 21.A.90B lettera a numero 1 e sezione M punto 21.A.431B lettera a numero 1 del regolamento (UE) n. 748/2012[^81]. A tal fine l’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).[^82]

##### **Art. 43** Esigenze di navigabilità, altre esigenze e procedure {#chap_7/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--43}
1. Alla definizione delle esigenze di navigabilità, di altre esigenze e delle procedure riguardanti l’esecuzione delle modifiche si applicano per analogia le seguenti disposizioni:
a. gli articoli 9 capoverso 1^bis^e 10 capoverso 1, nel caso di aeromobili della categoria standard nonché dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti;
b. gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2, nel caso di aeromobili della categoria speciale nonché dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
2. L’UFAC è in ogni caso l’autorità competente in materia di approvazione.

##### **Art. 44** Approvazione e riconoscimento delle modifiche {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--44}
1. L’UFAC distingue tra grandi e piccole modifiche del tipo.[^83]
2. Determina nel singolo caso quali documenti sono richiesti in caso di modifica del tipo.
3. Se si procede a grandi modifiche del tipo, l’UFAC conferma che le esigenze di navigabilità sono adempite:
a. con un certificato di tipo esteso, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo;
b. con un certificato di tipo supplementare, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo.
4. L’UFAC approva le piccole modifiche se le esigenze di navigabilità sono adempite.
5. L’UFAC può riconoscere le approvazioni di piccole modifiche e i certificati di tipo estesi o supplementari rilasciati da un’autorità aeronautica estera.
6. Emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50) concernenti:
a. la distinzione tra grandi e piccole modifiche;
b. le relative procedure;
c. i necessari documenti di tipo.[^84]

##### **Art. 44a** Costruzione {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--44_a}
1. Se per la modifica sono necessari lavori di costruzione, quando autorizza la modifica l’UFAC specifica, di caso in caso, le esigenze di conformità e di costruzione per le parti e gli equipaggiamenti di aeromobile necessari.
2. A tal fine l’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

##### **Art. 45 a 47** {#chap_7/art_45_47 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--45–47}

##### **Art. 48** Abilitazione a effettuare lavori di modificazione {#chap_7/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--48}
1. Per l’abilitazione a effettuare lavori di modificazione si applicano per analogia gli articoli 30 a 40.
2. .[^85]

## **Capitolo 8:** Certificato di navigabilità per l’esportazione {#chap_8}
##### **Art. 49** {#chap_8/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--49}
Su domanda, l’UFAC rilascia certificati di navigabilità per l’esportazione di aeromobili se:
a. durante un esame ufficiale è stato constatato che l’aeromobile corrisponde al certificato di tipo e ai documenti di tipo; e
b. i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell’idoneità all’impiego sono stati eseguiti.

## **Capitolo 9:** Pubblicazioni e obbligo di informarsi {#chap_9}
##### **Art. 50** Comunicazioni tecniche {#chap_9/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--50}
1. L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l’ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti.
2. L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche[^86].
3. Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC.

##### **Art. 51** Direttive sulla navigabilità {#chap_9/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--51}
L’UFAC pubblica le direttive sulla navigabilità in vigore e un elenco di tali direttive aggiornato periodicamente.

##### **Art. 51a** Obbligo di informarsi {#chap_9/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--51_a}
L’esercente è tenuto ad informarsi regolarmente in merito alla pubblicazione di nuove direttive sulla navigabilità per aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, applicabili al proprio aeromobile.

## **Capitolo 10:** Ritiro di certificati e autorizzazioni {#chap_10}
##### **Art. 52** {#chap_10/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--52}
In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può ritirare certificati, autorizzazioni e licenze o limitarne la portata se le condizioni richieste per il loro conseguimento non sono più adempite.

## **Capitolo 10a:** Disposizione penale {#chap_10_a}
##### **Art. 52a** {#chap_10_a/art_52_a omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--52a}
Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 29 capoverso 1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

## **Capitolo 11:** Disposizioni finali {#chap_11}
##### **Art. 53** Abrogazione del diritto vigente {#chap_11/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--53}
L’ordinanza dell’8 luglio 1985[^87]concernente l’ammissione e la manutenzione degli aeromobili è abrogata.

##### **Art. 54** Modificazione del diritto vigente {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54}
.[^88]

##### **Art. 54a** Disposizione transitoria relativa alla modifica dell’8 agosto 2005. {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_a}
Le polizze d’assicurazione citate all’articolo 22 capoverso 1 lettera d devono essere adattate alle nuove prescrizioni entro il 30 giugno 2006.

##### **Art. 54b** Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_b}
1. Gli aeromobili classificati nella categoria standard ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a della versione del 18 settembre 1995[^89]della presente ordinanza, restano classificati nella categoria standard.
2. Le persone responsabili della manutenzione di aeromobili della sottocategoria «aeromobili storici» ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della versione del 18 settembre 1995 della presente ordinanza, conservano tale competenza fino al 31 dicembre 2010.

##### **Art. 54c** Disposizione transitoria della modifica del 1° febbraio 2013 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_c}
Le abilitazioni di cui all’articolo 34 capoverso 3 della versione del 14 luglio 2008[^90]sono valide fino al 31 dicembre 2014.

##### **Art. 54d** Disposizione transitoria della modifica del 26 febbraio 2025 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_d}
1. Gli aeromobili di cui all’articolo 10*b* capoverso 2 per i quali è stata rilasciata un’ammissione alla circolazione entro il 31 marzo 2025 devono ottenere una nuova ammissione conforme alla presente ordinanza entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.
2. Parti di aeromobile ed equipaggiamenti ammessi e montati in base al diritto previgente sono considerati ammessi e montati anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.
3. Le abilitazioni rilasciate in base al diritto previgente per imprese di manutenzione, esercenti ed esperti restano valide anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.

##### **Art. 55** Entrata in vigore {#chap_11/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--55}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Ecolight {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-1}

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Ultraleggeri {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-2}

##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Storici/Historic {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-3}

##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Autocostruzioni {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-4}

##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Limitati/Limited {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-5}

##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Sperimentali {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-6}

##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 3 cpv. 4)
### Sottocategoria Con limitazioni / Restricted {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-7}

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU  **2004**  4271).
[^2]: Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
[^3]: RS  **748.0**
[^4]: RS  **748.01**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^6]: RS  **0.748.127.192.68**
[^7]: La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^9]: Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^11]: Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
[^12]: Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal  1° feb. 2013 (RU  **2013**  309).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^16]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^17]: RS  **748.127.5**
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^19]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^22]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^23]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^24]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU  **2008**  3629). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal  15 lug. 2015 (RU  **2015**  2181).
[^27]: Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^28]: EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
[^29]: CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dellʼEASA
[^30]: FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti dʼAmerica;www.faa.gov).
[^31]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal  1° feb. 2013 (RU  **2013**  309).
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^34]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3629).
[^35]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^36]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^37]: Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part-M), Annex II (Part-145), Annex III (Part-66), Annex IV (Part-147) and Annex Va (Part-T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part-ML), Annex Vc (Part-CAMO) and Annex Vd (Part-CAO) to that Regulation, modificati da ultimo dalla Executive Director Decision 2023/013/R, in particolare il suo allegato I «AMC and GM to Part-M – Issue 2, Amendment 8».www.easa.europa.eu> Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
[^38]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^39]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^40]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^41]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3629).
[^42]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 8 ago. 2005, in vigore dal 5 set. 2005 (RU  **2005**  4197).
[^43]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^44]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^45]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3629).
[^46]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^47]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^48]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^49]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013  (RU  **2013**  309).
[^50]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^51]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^52]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^53]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^54]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^55]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal  1° feb. 2013 (RU  **2013**  309).
[^56]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^57]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^58]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3629).
[^59]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^60]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3629).
[^61]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3629).
[^62]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^63]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^64]: RS  **748.127.4**
[^65]: RS  **748.127.4**
[^66]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^67]: RS  **748.127.2**
[^68]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^69]: RS  **748.127.5**
[^70]: Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part-M), Annex II (Part-145), Annex III (Part-66), Annex IV (Part-147) and Annex Va (Part-T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part-ML), Annex Vc (Part-CAMO) and Annex Vd (Part-CAO) to that Regulation, modificati da ultimo dalla Executive Director Decision 2023/013/R, in particolare il suo allegato I «AMC and GM to Part-M – Issue 2, Amendment 8».www.easa.europa.eu> Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
[^71]: RS  **748.127.4**
[^72]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^73]: RS  **748.127.5**
[^74]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^75]: RS  **748.127.2**
[^76]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^77]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal  1° feb. 2013 (RU  **2013**  309).
[^78]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal  1° ago. 2008 (RU  **2008**  3629).
[^79]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^80]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal  1° apr. 2025 (RU  **2025**  184).
[^81]: Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^82]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  184).
[^83]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal  1° feb. 2013 (RU  **2013**  309).
[^84]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013  (RU  **2013**  309).
[^85]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3629).
[^86]: Ottenibili presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
[^87]: [RU  **1985**  15672230, **1993**  2322, **1994**  3076art. 22 n. 2, **1995**  125]
[^88]: La mod. può essere consultata allaRU  **1995**  4897.
[^89]: RU  **1995**  4897
[^90]: RU  **2008**  3629